Cassazione Penale, Ordinanza n. 06505/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Con il primo motivo ha censurato la motivazione della decisione di merito, denunciandone l'illogicità e un preteso vizio di nullità per l'erroneo riferimento al giudice emittente, sostenendo che la motivazione non fosse corretta. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha lamentato l'omessa applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., deducendo che il bene sottratto fosse di modesto valore e che la persona offesa fosse economicamente agiata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente un riesame delle risultanze processuali, ma solo la verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico; ha inoltre escluso che l'erroneo riferimento al giudice emittente integri una nullità, trattandosi di mero errore materiale. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche, rilevando che la motivazione della sentenza di merito era priva di evidenti illogicità e che non occorre confrontarsi con tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente richiamare quelli ritenuti decisivi. Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ha giudicato il motivo generico e non supportato da specifiche risultanze di merito o da un travisamento. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La Corte ribadisce che il vizio denunciabile è solo quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con le massime di esperienza o con le altre affermazioni della sentenza, non potendo la Cassazione rivalutare il merito o le acquisizioni processuali.
art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
La motivazione della sentenza impugnata non presenta vizi riconducibili alla nozione di vizio motivazionale rilevante in cassazione.
art. 125, comma 3 c.p.p.
L'erroneo riferimento al giudice emittente è qualificato come mero errore materiale e non come causa di nullità della sentenza.
art. 546, comma 3 c.p.p.
Il richiamo serve a escludere che l'errore materiale nel provvedimento integri una nullità della motivazione o della sentenza.
art. 62, n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile in assenza di specifiche allegazioni e risultanze che dimostrino il modestissimo valore del bene sottratto e gli ulteriori presupposti richiesti.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del controllo sulla coerenza logica dell'apparato argomentativo, senza possibilità di rivalutare le prove o sostituire una diversa lettura del compendio probatorio.
- Un errore materiale nel provvedimento, come l'erronea indicazione del giudice emittente, non integra di per sé nullità della sentenza se non incide sulla struttura essenziale della decisione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi, non essendo necessario confutare analiticamente ogni dato favorevole dedotto dalla difesa.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una deduzione specifica e supportata da elementi di fatto; il motivo di ricorso è inammissibile se si limita ad allegazioni generiche o non corroborate dalle sentenze di merito.
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