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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6540/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

I contribuenti hanno impugnato un avviso di riclassamento catastale di un immobile, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, lamentandone il difetto di motivazione. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 13 dicembre 2017, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo correttamente seguita la procedura e individuando il presupposto nella divergenza, nella microzona, tra valore medio di mercato e valore medio catastale. In cassazione i contribuenti hanno proposto cinque motivi: i primi due denunciavano l’asserita inesistenza e insanabilità della notificazione postale dell’appello, eseguita tramite posta privata, e la violazione delle norme sulle notificazioni e sui termini processuali; il terzo contestava, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., l’esclusione della rilevanza probatoria della perizia tecnico-estimativa; il quarto denunciava la violazione dell’obbligo di motivazione previsto dalla L. n. 241/1990 e dallo Statuto del contribuente, sostenendo l’inadeguatezza della motivazione dell’avviso; il quinto lamentava la nullità della sentenza regionale per apparenza della motivazione.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo, ritenendo che la motivazione dell’avviso di riclassamento, fondata soltanto sul generico scostamento tra il rapporto valore di mercato/valore catastale della microzona e quello dell’insieme delle microzone comunali, non fosse sufficiente a rendere conoscibili le ragioni concrete della variazione. L’avviso deve indicare gli elementi specifici che hanno interessato la microzona e spiegare come abbiano inciso sul classamento della singola unità; deve inoltre rendere verificabili fonti, modalità e criteri dei dati comparativi, con riferimento a periodi di rilevazione temporalmente coincidenti. La motivazione non può essere integrata dall’Amministrazione nel giudizio, né la possibilità per il contribuente di difendersi sana l’insufficienza originaria. Il quinto motivo, preliminarmente esaminato e giudicato fondato nella motivazione, non è stato indicato nel dispositivo come motivo accolto: la Corte ha accolto il quarto e dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso dei contribuenti. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • L. n. 311/2004, art. 1, comma 335

    Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.

    Nella revisione del classamento prevista dal comma 335, il mero richiamo allo scostamento tra i valori medi della microzona e quelli comunali non assolve l’obbligo di motivazione: l’atto deve specificare fonti, modalità e criteri di elaborazione dei dati e gli elementi concreti che giustificano la riclassificazione.

  • L. n. 662/1996, art. 3, comma 154, lett. e)

    anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa

    Anche nella revisione di massa occorre considerare, nello stesso contesto cronologico, le caratteristiche della singola unità, del fabbricato e della microzona; il dato aggregato relativo alla microzona non sostituisce la valutazione concreta dei fattori incidenti sul classamento individuale.

  • L. n. 241/1990, art. 3

    Sussiste quindi la necessità che nell’avviso di accertamento l’obbligo motivazionale sia assolto in modo rigoroso, con la precisazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario e non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura.

    L’avviso deve esporre le ragioni concrete della modifica d’ufficio del classamento. Il riferimento ai presupposti normativi che consentono l’avvio della procedura, senza la specificazione degli elementi fattuali rilevanti, non soddisfa l’obbligo di motivazione.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    Il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

    La motivazione dell’atto di riclassamento deve consentire al contribuente di verificare e contestare effettivamente, sul piano giuridico e fattuale, i presupposti della revisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., perchè la CTR ha escluso che la perizia tecnico estimativo potesse avere valore probatorio.

    La disposizione è soltanto richiamata quale fondamento di un motivo di ricorso che la Corte dichiara assorbito; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 16 e 38

    L’atto di appello è stato notificato a mezzo posta privata e secondo i ricorrenti la CTR avrebbe dovuto rilevare la inesistenza non sanabile di tale notifica anche d’ufficio.

    Le norme sono richiamate con riguardo alla censura sulla notificazione dell’appello, ma il relativo motivo è assorbito e la Corte non ne definisce la portata.

  • art. 327 c.p.c.

    L’atto di appello è stato notificato a mezzo posta privata e secondo i ricorrenti la CTR avrebbe dovuto rilevare la inesistenza non sanabile di tale notifica anche d’ufficio.

    La norma è richiamata nell’ambito della censura processuale sulla notificazione e sui termini, dichiarata assorbita; la Corte non formula una statuizione interpretativa.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Con il quinto motivo si lamenta l’error in procedendo (art. 360, n. 4), per apparenza della motivazione.

    La disposizione è indicata come parametro del motivo relativo alla motivazione apparente; la Corte non accoglie tale censura nel dispositivo, che accoglie il quarto motivo e dichiara assorbiti gli altri.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale di un’unità immobiliare ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, l’amministrazione deve specificare e provare i presupposti fattuali della riclassificazione di massa e, separatamente, i parametri e i criteri che collegano tale revisione alla singola unità immobiliare.
  • Non è adeguatamente motivato l’avviso che si limiti a richiamare lo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore catastale della microzona interessata e il corrispondente rapporto comunale. L’atto deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona, il loro effetto sul classamento della singola unità e le fonti, i metodi e i criteri di elaborazione dei dati.
  • La comparazione dei valori deve riferirsi a rilevazioni temporalmente coincidenti; altrimenti il confronto tra microzone non è significativo ai fini della revisione.
  • Anche nella revisione di massa devono essere considerati, nel medesimo contesto cronologico, i caratteri specifici dell’unità immobiliare, del fabbricato e della microzona, nonché gli elementi concreti relativi alla qualità urbana e ambientale che incidono sul classamento.
  • La motivazione dell’avviso deve essere valutata sulla base degli elementi contenuti nell’atto al momento della sua emanazione: non può essere integrata dall’amministrazione nel giudizio e non diviene sufficiente per il solo fatto che il contribuente abbia potuto svolgere difese.

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