Cassazione Civile, Ordinanza n. 32547/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un avvocato avverso il decreto di pagamento emesso per il compenso spettante per l'attività svolta come difensore d'ufficio in un procedimento penale definito con assoluzione. Il tribunale, accogliendo solo in parte l'opposizione, aveva liquidato il compenso secondo i parametri professionali, applicando il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, e aveva inoltre esteso la liquidazione anche all'attività di recupero del credito svolta nei confronti dell'assistito insolvente, comprendente ricorso per decreto ingiuntivo, atto di precetto e procedura esecutiva, ma con applicazione della riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis d.P.R. 115/2002. L'avvocato ha impugnato l'ordinanza con due motivi: con il primo ha contestato l'uso del D.M. 147/2022 invece del D.M. 55/2014 per le attività di recupero del credito e ha sostenuto che la decurtazione ex art. 106-bis d.P.R. 115/2002 non fosse applicabile ai difensori d'ufficio alla luce della giurisprudenza costituzionale; con il secondo ha censurato la compensazione delle spese di opposizione, ritenendo insussistenti le gravi ed eccezionali ragioni addotte dal tribunale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo inammissibile per difetto di interesse la censura relativa all'applicazione del D.M. 147/2022 e infondato il profilo relativo all'applicazione dell'art. 106-bis d.P.R. 115/2002, poiché tale norma resta speciale e applicabile alle liquidazioni del compenso del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile e non è esclusa dalla giurisprudenza costituzionale richiamata, riferita invece ad altre figure. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione sulla compensazione delle spese era illogica e non corrispondente alle evidenze di causa, poiché il richiamo alla complessità e alla stratificazione normativa e a orientamenti giurisprudenziali non univoci era troppo generico e non supportato dal contenuto della decisione. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato solo per la proposizione del ricorso da parte dell'avvocato in proprio
art. 97, comma 3, c.p.c.
indicato come base dell'attività di difesa d'ufficio nel procedimento penale
art. 170 d.P.R. 115/2002
usato come rimedio di opposizione avverso il decreto di pagamento
art. 15 d.lgs. 150/2011
richiamato quale norma del rito applicabile all'opposizione
D.M. 55/2014
utilizzato per la liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi
D.M. 37/2018
citato come modifica del D.M. 55/2014
D.M. 147/2022
richiamato dal tribunale per la quantificazione dei compensi relativi all'attività di recupero del credito; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse
art. 12, comma 1, D.M. 55/2014
prevista la riduzione del 50% dei compensi liquidati
art. 106-bis d.P.R. 115/2002
ritenuto applicabile alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile; la riduzione di un terzo resta operante
art. 116 d.P.R. 115/2002
richiamato con riferimento all'attività monitoria ed esecutiva di recupero del credito verso l'assistito
art. 36 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della richiesta di compenso equo
art. 91 c.p.c.
richiamato in relazione alla regola della soccombenza sulle spese
art. 92, comma 2, c.p.c.
norma sulla compensazione delle spese, applicabile ratione temporis; la Corte ribadisce che le gravi ed eccezionali ragioni devono essere reali e non illogiche
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione
art. 384, comma 2, c.p.c.
richiamato per escludere la decisione nel merito da parte della Cassazione per insufficienza degli accertamenti
art. 385, comma 3, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio
art. 54 d.P.R. 115/2002
citato nel ragionamento della Corte costituzionale richiamato dalla parte ricorrente
Massime di principio
- La censura sulla legge o sul decreto tariffario applicato alla liquidazione del compenso è inammissibile per difetto di interesse se non si allega e dimostra concretamente che il diverso criterio invocato avrebbe comportato un risultato economico più favorevole.
- La riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis d.P.R. 115/2002 conserva natura di disciplina speciale e continua a operare nelle liquidazioni del compenso del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, non potendo essere automaticamente esclusa per analogia con pronunce costituzionali riferite ad altre figure professionali.
- Le sentenze della Corte costituzionale che limitano l'applicazione di riduzioni tariffarie pubblicistiche non sono estensibili oltre il loro specifico oggetto quando il compenso venga liquidato secondo comuni tariffe professionali non soggette ad aggiornamento ex art. 54 d.P.R. 115/2002.
- La compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione concreta e aderente alle evidenze di causa: formule generiche come 'complessità' o 'stratificazione normativa' non sono sufficienti se non spiegano in modo specifico le ragioni gravi ed eccezionali del discostamento dalla regola della soccombenza.
- In sede di legittimità la valutazione delle 'gravi ed eccezionali ragioni' non può essere sostituita da un sindacato di merito sul grado di gravità, ma resta censurabile quando la motivazione sia illogica, apodittica o non corrispondente agli elementi risultanti dagli atti.
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