Cassazione Penale, Sentenza n. 17005/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione per presunta violazione di legge e questioni di costituzionalità connesse alla sospensione della prescrizione introdotta dall'art. 83, comma 4, D.L. 18/3/2020 n. 18 (misure emergenziali COVID-19). Il ricorrente sosteneva che la sospensione dovesse operare solo dalla data dell'udienza rinviata (21/04/2020) fino all'11/05/2020 (20 giorni) e non per l'intero periodo di 64 giorni previsto dalla norma, con la conseguenza che il termine prescrizionale sarebbe spirato il 21/06/2020, antecedente alla sentenza di secondo grado del 21/07/2020. Inoltre deduceva profili di violazione degli artt. 2 e 157 c.p. e dell'art. 25 Cost. per retroattività di norma penale sfavorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale, sent. 140/2021) e la decisione delle Sezioni Unite (sent. n. 5292/2020, c.d. Sanna) che hanno ritenuto applicabile la sospensione automatica di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. n. 18/2020 (dal 9 marzo al 11 maggio 2020) anche comprensiva del periodo precedente l'udienza. Pertanto il termine di prescrizione non era spirato prima della pronuncia di secondo grado (21/07/2020). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre l'inammissibilità precludeva il rilievo di eventuale prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 83, comma 4, D.L. 18 marzo 2020, n. 18
sospensione della prescrizione per il periodo emergenziale (COIVD-19), determinata in pratica in 64 giorni dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020
Le Sezioni Unite e la Corte hanno ritenuto che la sospensione operi per l'intero periodo di 64 giorni e si computi anche includendo il periodo anteriore alla data dell'udienza rinviata, prolungando di conseguenza il termine prescrizionale
art. 159 cod. pen.
quando il procedimento o il processo è sospeso in applicazione di una particolare disposizione di legge, lo è anche il corso della prescrizione
Fornisce la regola generale che giustifica la sospensione della prescrizione quando il processo è sospeso per disposizione di legge; è la base che esclude il carattere di retroattività penalmente sfavorevole della norma emergenziale
art. 2 cod. pen.
principi generali del codice penale
Richiamato dal ricorrente per sostenere che non si poteva applicare una norma sanzionatoria o modulativa non prevedibile, ma la Corte ha ritenuto che la regola di sospensione indicata dall'art. 159 era anteriore e sufficiente a garantire prevedibilità
art. 157 cod. pen.
disposizioni in materia di prescrizione
Richiamato dal ricorrente in relazione alla natura sostanziale della prescrizione; la Corte ha ritenuto che la disciplina della sospensione rientra nella previsione normativa compatibile con art. 157
art. 25, comma 2 Cost.
principio di legalità e divieto di retroattività delle norme penali sfavorevoli
Il ricorrente sosteneva violazione del principio di irretroattività ma la Corte, con il supporto della giurisprudenza costituzionale, ha ritenuto che la sospensione trova fondamento nella regola anteriore (art. 159 c.p.) e non contrasta con l'art. 25 Cost.
Legge 5 dicembre 2005, n. 251
modifiche che ribadiscono la regola della sospensione della prescrizione quando il procedimento è sospeso
Conferma e ribadisce la disciplina secondo cui la sospensione del procedimento comporta la sospensione della prescrizione, rafforzando la previsione di prevedibilità per l'agente
Corte Costituzionale, sentenza n. 140/2021
decisione che ha dichiarato inammissibili le questioni relative al comma 4 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020
Ha escluso la fondatezza delle questioni di incostituzionalità sollevate in relazione alla sospensione prevista dal comma 4, rafforzando l'applicabilità della norma
Sezioni Unite Cassazione, sentenza n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna)
interpretazione che riconduce l'intera sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, alla sospensione automatica della prescrizione
Ha stabilito che i 64 giorni di sospensione si applicano per intero e includono il periodo anteriore all'udienza, principio poi richiamato nelle decisioni successive
art. 616 cod. proc. pen.
prevede la condanna al pagamento delle spese per il ricorso infondato o inammissibile
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca (Rv. 217266)
principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso in Cassazione preclude il rilievo di eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata
La Corte ha richiamato tale principio per escludere che, dichiarando il ricorso inammissibile, si potesse valutare una prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. 18/3/2020 è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità come un periodo automatico di 64 giorni (9 marzo - 11 maggio 2020) che si applica per intero anche includendo il periodo precedente l'udienza rinviata
- Le censure di incostituzionalità o di retroattività della sospensione della prescrizione riferite al regime emergenziale COVID-19 sono, nella prassi giurisprudenziale consolidata, difficilmente fondate quando la sospensione si riconduce alla regola generale dell'art. 159 c.p.
- In calcoli di prescrizione relativi a provvedimenti assunti nel periodo COVID-19 è necessario applicare le interpretazioni delle Sezioni Unite e della Corte Costituzionale; non è corretto limitare la sospensione al solo intervallo tra la data di udienza e l'11 maggio 2020 quando la norma prevede uno standstill più ampio
- Se la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile non può essere poi sollevata la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; il difensore deve quindi valutare con attenzione la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso prima di proporlo
- Un ricorso fondato su interpretazioni restrittive della disciplina emergenziale può comportare condanne alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle Ammende): valutare il rischio di esito negativo prima di impugnare
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