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Sentenza

Sentenza n. 8/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 23/1 del 27.04.25 avente ad oggetto: “Articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2025 n. 8 Adeguamento organizzativo-funzionale e commissariamento dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari. Nomina del commissario straordinario”, per effetto della quale l’odierno ricorrente è stato dichiarato decaduto dall’incarico di Direttore generale della ASL n. 1 di Sassari; - della nota prot. n. 2917 del 28.4.25 dell’Assessorato regionale igiene e sanità e assistenza sociale, con la quale è stato comunicato al ricorrente l’insediamento del Commissario straordinario dell’ASL n. 1 Sassari e la decadenza dall’incarico; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non cognito ma comunque lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202500382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione regionale di nomina del commissario straordinario dell’ASL n. 1 di Sassari, con conseguente decadenza del direttore generale, e comunicazione dell’insediamento del commissario e della decadenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (direttore generale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale e la nota comunicativa deducendone l’illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della l.r. Sardegna n. 8 del 2025, posto a fondamento degli atti. Ha prospettato la violazione degli artt. 97 e 98 Cost., per l’indebita estensione del meccanismo dello spoil system; dell’art. 32 e dell’art. 117, comma 3, Cost., per contrasto con i principi fondamentali statali in materia sanitaria; dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., per incidenza retroattiva della legge regionale su un rapporto contrattuale e invasione della materia dell’ordinamento civile; nonché dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, certezza dei rapporti giuridici e legittimo affidamento. La Regione e l’ASL hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, successivamente, l’improcedibilità o inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione degli atti sopravvenuti relativi a una nuova procedura di selezione per direttori generali, alla quale il ricorrente aveva partecipato. È stata inoltre contestata la possibilità di disporre, quale effetto dell’annullamento, la reintegrazione nell’incarico.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse atti amministrativi generali e di macro-organizzazione regionale, anteriori e sovraordinati rispetto alla gestione del rapporto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. Ha respinto anche l’eccezione di improcedibilità o inammissibilità: la mera indizione e partecipazione a una nuova procedura selettiva, in assenza dell’adozione dell’atto conclusivo di nomina del ricorrente o di un terzo, non elimina l’interesse all’annullamento dell’atto originario né integra acquiescenza. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della l.r. n. 8 del 2025 per contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost., in relazione all’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 171 del 2016. La norma regionale consentiva il commissariamento dell’ASL e la conseguente decadenza automatica del direttore generale per un mero riordino interno e per l’adeguamento agli indirizzi del nuovo organo politico, senza vacanza dell’organo di vertice, senza una riorganizzazione complessiva del servizio sanitario e al di fuori dei presupposti sostanziali e procedurali stabiliti dalla normativa statale. La declaratoria di incostituzionalità, avente efficacia ex tunc, ha privato gli atti impugnati della loro base legale, imponendone l’annullamento. Il TAR ha inoltre stabilito che l’effetto conformativo e ripristinatorio del giudicato comporta la reintegrazione del ricorrente nella posizione di direttore generale, quale ripristino dello status quo ante, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a. Non è consentita alla Regione una nuova nomina di altro direttore generale fondata sul medesimo potere di decadenza e commissariamento dichiarato costituzionalmente illegittimo. Le spese sono state poste in solido a carico della Regione e dell’ASL, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14 l.r. Sardegna n. 8/2025

    La disposizione regionale, dichiarata incostituzionale, prevedeva il commissariamento dell’ASL e collegava automaticamente all’insediamento del commissario la decadenza del direttore generale.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    La legge regionale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute.

  • art. 2, comma 5, d.lgs. n. 171/2016

    La disposizione individua i presupposti sostanziali e le modalità procedurali per la dichiarazione regionale di immediata decadenza del direttore generale; tra tali presupposti non rientra il commissariamento straordinario disposto per un mero riordino interno e per l’adeguamento agli indirizzi del nuovo organo politico.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    La controversia rientra nella giurisdizione amministrativa perché riguarda l’esercizio del potere regionale di macro-organizzazione, distinto dagli atti di gestione del rapporto individuale di lavoro.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice di individuare le modalità esecutive del giudicato; nel caso concreto, l’unica modalità esecutiva è stata individuata nel ripristino dello status quo ante e nella reintegrazione del direttore generale.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    L’interesse all’annullamento può permanere anche in relazione agli effetti risarcitori, pur dopo eventuali sopravvenienze; nel caso concreto, tuttavia, l’interesse principale all’annullamento è stato ritenuto attuale.

  • art. 2, comma 5, d.lgs. n. 171/2016

    La disciplina statale opera come principio fondamentale e preclude alla legislazione regionale di introdurre un automatismo decadenziale non collegato ai presupposti sostanziali e procedurali previsti dalla legge statale.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Non ricorrendo eccezionali ragioni, non sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.

Massime di principio

  • La giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia investe atti regionali di macro-organizzazione del servizio sanitario, anteriori e sovraordinati rispetto alla gestione del singolo rapporto di lavoro, anche se tali atti producono effetti riflessi sulla posizione del direttore generale.
  • La mera indizione o partecipazione del ricorrente a una nuova procedura selettiva per il medesimo incarico non determina, di per sé, acquiescenza né sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione dell’atto originario di decadenza; assume rilievo, ai fini dell’interesse, l’eventuale atto conclusivo di nomina del ricorrente o di un terzo.
  • Il commissariamento straordinario di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale non può essere utilizzato per un mero riordino interno o per adeguare l’organizzazione agli indirizzi del nuovo organo politico quando non ricorrano una situazione di vacanza dell’organo di vertice, una riorganizzazione complessiva del sistema o gli ulteriori presupposti stabiliti dalla disciplina statale.
  • È costituzionalmente illegittima la disciplina regionale che collega automaticamente la decadenza del direttore generale all’insediamento di un commissario straordinario, quando tale ipotesi non rientri tra i presupposti sostanziali e procedurali previsti dalla normativa statale di principio.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale costituisce causa di illegittimità derivata degli atti amministrativi adottati in sua diretta applicazione, privandoli retroattivamente della base legale.
  • Quando l’annullamento dell’atto di decadenza accerta che il titolare aveva diritto a conservare l’incarico e non si limita a rilevare un vizio formale o procedimentale, l’effetto conformativo e ripristinatorio del giudicato impone il ripristino dello status quo ante e preclude all’amministrazione di procedere alla nomina di altro titolare sulla base del medesimo potere dichiarato illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioRegioni e rapporti tra livelli di governoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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