Sentenza n. 7469/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 687/2025, che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro i permessi di costruire in sanatoria rilasciati ai sensi della legge n. 326/2003
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado, i proprietari di aree confinanti avevano chiesto l’annullamento dei permessi in sanatoria rilasciati a favore dei vicini per una sopraelevazione di un fabbricato. Deducevano che l’abuso non esisteva alla data del 31 marzo 2003, che le istanze erano state presentate da due soggetti benché l’immobile appartenesse esclusivamente a uno di loro, allo scopo di eludere il limite volumetrico previsto dall’art. 32 della legge n. 326/2003, e che le istanze di condono erano comunque improcedibili. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo che i ricorrenti non fossero più proprietari dei terreni confinanti. In appello, essi hanno contestato tale premessa, sostenendo di essere tuttora proprietari delle particelle 2259 e 1319 e che il TAR avesse considerato soltanto l’acquisizione comunale della particella 2384.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse. Ha rilevato che gli appellanti non erano più proprietari dei beni identificati con la particella 2384, già acquisiti al patrimonio indisponibile comunale in seguito a ordini di demolizione del 2013 e del 2018 e ai successivi atti di acquisizione, circostanze non contestate in appello. Le particelle ancora intestate agli appellanti, la 1319 (64 mq) e la 2259 (66 mq), sono strisce di terreno pertinenziali alle strade di accesso e ai fabbricati circostanti; i ricorrenti non hanno allegato né dimostrato quale pregiudizio concreto sarebbe derivato dai condoni. In particolare, la particella 2259 non raggiunge il lotto minimo di 500 mq richiesto dal piano urbanistico per edificare, e non risultavano pregiudizi in tema di distanze, luci o vedute. La mera vicinitas non dimostra automaticamente l’interesse al ricorso: occorre allegare e provare un pregiudizio concreto e un’utilità effettiva, non emulativa, conseguibile con l’annullamento. Le censure relative ai presupposti sostanziali dei condoni non sono state esaminate nel merito, essendo precluso l’accesso alla decisione per la carenza di interesse. Gli appellanti sono stati condannati a rifondere le spese, liquidate in euro 2.000 per ciascuna parte costituita, per complessivi euro 4.000 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Norme richiamate
art. 32 l. 326/2003
Lamentavano che i suddetti permessi non avrebbero potuto essere rilasciati in quanto (i) l’abuso edilizio non esisteva alla data del 31 marzo 2003; (ii) la proprietà immobiliare apparteneva in via esclusiva soltanto ad uno dei controinteressati, ma le istanze erano state presentate da due soggetti con l’intento di eludere il limite volumetrico previsto dall’art. 32, legge n. 326/2003; (iii) le istanze di condono sarebbero, in ogni caso, improcedibili.
La norma è richiamata per identificare il limite volumetrico che, secondo i ricorrenti, sarebbe stato eluso mediante la presentazione di istanze da parte di due soggetti; il Consiglio di Stato non decide nel merito questa censura, essendo il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
Massime di principio
- Legittimazione e interesse al ricorso sono condizioni dell’azione distinte e autonome, entrambe necessarie; la vicinitas può contribuire a dimostrare la legittimazione, ma non comporta automaticamente la sussistenza dell’interesse a ricorrere.
- Chi impugna un titolo edilizio rilasciato a un terzo deve allegare e dimostrare un pregiudizio concreto derivante dall’intervento e l’utilità effettiva, non meramente emulativa, che potrebbe conseguire dall’annullamento.
- La titolarità di un’area prossima o confinante non basta a dimostrare l’interesse all’impugnazione quando, per la conformazione e l’estensione del fondo e per le regole urbanistiche applicabili, non emerge una concreta possibilità di pregiudizio.
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