Cassazione Penale, Sentenza n. 15907/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava: a) la mancata verifica, da parte dell'autorità italiana, della conformità dell'attività tecnica di intercettazione alla normativa francese e a quella italiana (richiamando l'art. 31 della direttiva 2014/41/UE), poiché le intercettazioni erano state autorizzate dalle autorità francesi; b) la violazione degli artt. 266 e ss. c.p.p. e dell'art. 267 c.p.p. in tema di gravità indiziaria e condizioni per l'avvio e la prosecuzione delle intercettazioni; c) l'errata valutazione del Tribunale del riesame circa la necessità che i gravi indizi si riferiscano a persone identificate e non genericamente a strumenti/dispositivi; d) la mancata considerazione, ai fini dell'inadeguatezza in eccesso della misura carceraria, di elementi sopravvenuti (perdita del lavoro, impossibilità di accesso all'area portuale, smembramento dell'organizzazione).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sopravvenuta condanna, emessa con giudizio abbreviato il 03/12/2024 per gli stessi fatti, abbia fatto venir meno l'interesse alla riesame della gravità indiziaria, in assenza di nuovi elementi di prova idonei a mutare la valutazione originaria. Anche la doglianza sull'inadeguatezza in eccesso della misura è stata dichiarata manifestamente infondata: il Tribunale aveva motivato la persistenza del pericolo di reiterazione (ruolo nel traffico, precedente vaglio negativo, sequestri, perdita del lavoro), e il mero decorso del tempo o la perdita dell'impiego non sono risultati elementi idonei a modificare il giudizio cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Direttiva 2014/41/UE
La Corte di giustizia (richiamata nel ricorso) afferma che l'autorità dello Stato nel cui territorio si trovava la persona intercettata deve verificare la conformità dell'attività tecnica alla normativa nazionale; nel caso concreto però la Corte italiana ha ritenuto irrilevante per il giudizio cautelare la mancata produzione di tale verifica in presenza della sopravvenuta condanna
Codice di procedura penale
Rinviano ai requisiti proceduralmente previsti per le intercettazioni; il ricorrente sosteneva che tali requisiti non fossero stati rispettati per intercettazioni disposte/eseguite in Francia, ma il giudice ha ritenuto la questione non decisiva alla luce della sopravvenuta condanna e dell'assenza di nuovi elementi
Codice di procedura penale
Articolo richiamato dal ricorrente in relazione alla verifica dei gravi indizi; nel caso la Corte ha confermato che la condanna nel merito ostacola il riesame della gravità indiziaria salvo nuovi elementi
Codice di procedura penale
Norma sul riesame della misura cautelare per sopravvenuta inadeguatezza; la Corte ha ritenuto che gli elementi sopravvenuti indicati (perdita lavoro, accesso porto, smembramento presunta associazione) non abbiano eliminato il concreto pericolo di reiterazione previsto dall'art. 275
Codice di procedura penale
Richiamato in tema di attualità dell'interesse impugnatorio; l'impugnante deve dimostrare un interesse effettivo e attuale a rimuovere il pregiudizio derivante dalla misura cautelare
Codice di procedura penale
Previsione che consente la condanna alle spese dell'inammissibile ricorrente; applicata dalla Corte a carico del ricorrente
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sezioni Unite nn. 23755 e 23756 del 2024; altre pronunce citate (es. Sez.1 n.55459/2017; Sez.6 n.41104/2008...)
Le Sezioni Unite avevano indicato che l'attività tecnica doveva essere conforme alla normativa dello Stato che l'aveva disposta; la Corte di giustizia successiva ha precisato la necessità di un controllo dell'autorità dello Stato nel cui territorio si trovava la persona intercettata. Tuttavia, nella vicenda concreta la Corte italiana ha ritenuto prevalente l'effetto della sopravvenuta condanna sul possibile sindacato cautelare
Massime di principio
- La sopravvenuta condanna nel merito per gli stessi fatti rende in genere privo di interesse il riesame cautelare della gravità indiziaria, salvo che l'interessato non produca nuovi elementi di prova idonei a modificare la valutazione originaria
- Per contestare efficacemente la continuazione o la legittimità di una misura cautelare dopo una condanna, è necessario allegare e dimostrare elementi nuovi e concreti che possano rimettere in discussione il giudizio sui gravi indizi o sul pericolo di reiterazione
- La sola perdita del lavoro o il trascorrere del tempo, senza ulteriori circostanze concrete, non sono di per sé sufficienti a fondare la revoca o l'allentamento di una misura cautelare gravosa
- Nel caso di intercettazioni eseguite su soggetti o dispositivi presenti in altro Stato, la giurisprudenza e la Corte di giustizia richiedono attenzione alla conformità dell'attività tecnica alla normativa dello Stato in cui la persona si trovava; tuttavia, la rilevanza processuale di tale mancata verifica può essere preclusa dall'esito del giudizio di merito se non emergono nuovi elementi
- Chi impugna deve argomentare l'attualità dell'interesse (art. 568 c.p.p.) e non può limitarsi a censure teoriche: servono prove o fatti nuovi e specifici per riaprire il sindacato cautelare
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