Cassazione Penale, Sentenza n. 17006/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva parzialmente accolto il riesame e confermato la custodia cautelare per plurimi capi, contestando in particolare la ritenuta gravità indiziaria rispetto alla partecipazione all'associazione di stampo mafioso aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva che l'ordinanza non aveva colmato le lacune del provvedimento originario: la partecipazione associativa sarebbe stata affermata in via generica sulla base dei reati-fine e della vicinanza al fratello Vincenzo Pulice; non sarebbe stata considerata l'ipotesi di un rapporto meramente occasionale con Domenico Cracolici; la coltivazione contestata (capo 47) non coinvolgerebbe i Cracolici; mancherebbero rapporti nel 2021 tra Pulice e Cracolici nonostante intercettazioni; scarsità temporale e contestualità delle condotte (periodo limitato a circa un mese) incompatibile con la permanenza associativa; assenza di intercettazioni dirette con esponenti apicali; e, con riguardo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, la mancanza di elementi circa un fornitore prestabilito, precedenti di criminalità organizzata dei Cracolici o consapevolezza di canali di rifornimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito la Corte ha ritenuto il motivo proposto generico e inammissibile per ragioni in fatto, confermando che l'ordinanza di merito aveva correttamente dedotto la partecipazione del ricorrente dalle caratteristiche dei reati-fine: ruolo centrale nel summit operativo per la realizzazione e gestione delle piantagioni, suddivisione dei proventi al raccolto, organizzazione e promozione delle coltivazioni (capi 44, 47 e plantazioni di Mesoraca 2021) e funzione di raccordo tramite utenza riservata tra elemento apicale Domenico Cracolici e il fratello Vincenzo Pulice. La Corte ha inoltre ritenuto che tutte le piantagioni fossero riconducibili a un programma criminoso unitario e che la gravità indiziaria fosse consolidata. La contestazione relativa all'aggravante ex art. 416-bis.1 è stata ritenuta priva di interesse concreto, poiché l'inammissibilità del motivo principale rendeva irrilevante la questione salvo che ciò incidesse sull'an o sul quomodo della misura, circostanza non riscontrata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante riferita alla partecipazione ad attività di associazione di tipo mafioso o equivalente; la Corte ha ritenuto che la configurazione dell'aggravante fosse connaturata alla partecipazione associativa confermata dalla congruenza dei reati-fine e dal ruolo centrale del ricorrente
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina le fattispecie di traffico di stupefacenti (reati-fine). La Corte ha fatto riferimento ai capi fondati su tale norma per dedurre la partecipazione organizzativa e la centralità del ruolo del ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale sugli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 (Renna)
Principio secondo cui l'interesse a impugnare per ottenere l'esclusione di un'aggravante opera solo se ciò incide sull'an o sul quomodo della misura cautelare; richiamato per escludere l'interesse del ricorrente a contestare separatamente l'aggravante
Massime di principio
- Per impugnare con successo una misura cautelare per associazione di tipo mafioso occorre proporre censure specifiche, circostanziate e fondate su elementi di fatto che incidano direttamente sulla gravità indiziaria; deduzioni generiche sulla mancanza di prova risultano inammissibili
- La partecipazione associativa può essere desunta non solo da intercettazioni dirette ma anche dalla struttura e ripartizione dei reati-fine (es. ruolo nell'organizzazione delle piantagioni, divisione dei proventi, coordinamento operativo), per cui l'assenza di contatti diretti con i vertici non esclude automaticamente la responsabilità associativa
- La breve durata temporale di singole condotte non esclude l'associazione quando tali condotte si inseriscano in un programma criminoso unitario e risultino collegate ad altre attività illecite dimostrate
- Per contestare un'aggravante (es. art. 416-bis.1) è necessario dimostrare che la sua esclusione avrebbe effetti concreti sulla misura cautelare (an o quomodo); altrimenti la questione può essere considerata priva di interesse dall'organo giudicante
- La mera asserzione di rapporti occasionali con terzi (es. fornitori) richiede prova probante per escludere l'intraneità al sodalizio; documentare tempi, modalità e strumenti dei rapporti può essere determinante per distinguere contatti occasionali da ruoli organizzativi
- Nelle impugnazioni in Cassazione attinenti a misure cautelari, la motivazione del ricorso deve mettere in luce vizi logici e giuridici chiari nell'ordinanza impugnata; questioni di valutazione delle prove e motivazione congrua sono difficilmente sindacabili se non emergono profili di illogicità o violazione di legge
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