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Sentenza

Sentenza n. 1344/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Novara del -OMISSIS- nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202501271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Prefettura di Novara del -OMISSIS-

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Novara e gli atti connessi, presupposti o conseguenti, deducendone l'illegittimità. Nel corso del giudizio, dopo l'accoglimento dell'istanza cautelare, l'amministrazione ha adottato misure idonee a soddisfare integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente. Con memoria del 4 giugno 2026, il ricorrente ha quindi dichiarato la piena soddisfazione del proprio interesse e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'interesse sostanziale del ricorrente era stato integralmente soddisfatto nel corso del giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione, poiché essa ha agito soltanto a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare, e sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, rendendo non più attuale la controversia sull'annullamento dell'atto impugnato.
  • Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente soltanto dopo l'accoglimento della domanda cautelare, le spese di lite possono essere poste a suo carico, anche se il giudizio si definisce con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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