Cassazione Civile, Ordinanza n. 31250/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all’anno d’imposta 2008 emesso da un ente locale su un immobile che la contribuente aveva acquistato nel 2006 e che, al tempo, risultava iscritto in catasto con rendite proprie dei singoli subalterni. La società sosteneva di avere eseguito lavori di manutenzione straordinaria e restauro e di avere continuato a versare l’imposta secondo le rendite già risultanti in catasto; solo nel 2011, a lavori ultimati, aveva presentato una dichiarazione DOCFA di variazione catastale per modifica di destinazione, ampliamento e fusione, dalla quale era derivata una nuova unità immobiliare e una nuova rendita. In appello il giudice tributario aveva ritenuto che la nuova rendita avesse efficacia retroattiva ai fini ICI. In cassazione la contribuente ha dedotto: omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’ente per tardività e per vizi della notificazione; omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità per difetto di specifici motivi d’appello; nullità della sentenza per motivazione apparente sulla retroattività della variazione catastale; omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’assenza di una modifica dello stato o della destinazione funzionale dell’immobile nel periodo d’imposta contestato; violazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, sostenendo che la nuova rendita, derivante da DOCFA presentato nel 2011, non poteva incidere sull’annualità 2008.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il quinto motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della CTR. Decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento ICI. Ha affermato che, nel caso concreto, la dichiarazione DOCFA era stata presentata nel 2011 e che, quindi, gli effetti della variazione di rendita catastale ai fini ICI non potevano retroagire al 2008; la nuova rendita doveva valere dal 1° gennaio 2012. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato l’ente resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la ricorrente lo invoca per denunciare l’omessa pronuncia su eccezioni di inammissibilità dell’appello; i motivi restano assorbiti dall’accoglimento del quinto motivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare motivazione apparente della sentenza impugnata; motivo assorbito.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3
il ricorso non è inammissibile perché l’esposizione dei fatti, pur sintetica, consente la piena comprensione della controversia.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
indica i vizi dedotti nei singoli motivi di ricorso per cassazione.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2
la base imponibile ICI per i fabbricati iscritti in catasto si determina sulla rendita risultante al 1° gennaio dell’anno di imposizione; le variazioni catastali hanno, di regola, efficacia dall’anno successivo alla loro annotazione o, per le modifiche denunciate dal contribuente, dalla data della denuncia.
l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336
richiamata dalla controricorrente, ma la Corte rileva che la fattispecie non risulta trattata nei gradi di merito e non è pertinente alla decisione.
l. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
evocata dalla giurisprudenza citata per il principio secondo cui la rendita notificata può operare anche per annualità anteriori alla notificazione, purché successive alla denuncia di variazione.
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati a fondamento del principio della ragione più liquida e dell’esigenza di economia processuale.
art. 276 c.p.c.
il suo ordine logico di trattazione delle questioni può cedere, nel caso concreto, al criterio della ragione più liquida.
Massime di principio
- In tema di ICI per fabbricati iscritti in catasto, la rendita catastale rilevante ai fini della base imponibile è, di regola, quella risultante al 1° gennaio dell’anno d’imposta; le variazioni catastali hanno efficacia dall’anno successivo alla loro annotazione, secondo un criterio di uniformità e uguaglianza applicabile anche alle variazioni DOCFA.
- Se la variazione della rendita deriva da mutamenti dello stato o della destinazione dell’immobile denunciati dal contribuente, la nuova rendita opera dalla data della denuncia; non è consentito farla retroagire a periodi d’imposta precedenti rispetto alla presentazione della dichiarazione.
- La retroattività della nuova rendita può essere riconosciuta solo quando la variazione dipenda dalla correzione di un errore di fatto dell’ufficio nell’originario classamento, errore che deve risultare evidente e riconosciuto dall’amministrazione; in mancanza, vale la regola ordinaria di efficacia non retroattiva.
- Nel giudizio di cassazione l’inammissibilità per carenza dell’esposizione sommaria dei fatti non ricorre quando il ricorso consenta, senza ricorso ad atti esterni, la chiara comprensione dei fatti processuali e delle questioni controverse.
- Il principio della ragione più liquida consente di definire la causa sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, in funzione di economia processuale e celerità del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31092/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31093/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31094/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31095/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31096/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31098/2022 del 21/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →