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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19017/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente ripetitivi di doglianze già vagliate e correttamente respinte in appello, e che la questione della particolare tenuità del fatto fosse comunque implicitamente esclusa dalla motivazione di merito fondata sulla negativa personalità dell'imputato e sui precedenti specifici. Sono state applicate le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per il delitto di evasione. L'unico motivo dedotto era una censura sostanzialmente riproduttiva di profili già esaminati e disattesi nei gradi di merito, ritenuti dalla Corte di legittimità correttamente motivati e privi di manifesta illogicità. Veniva inoltre lamentata l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; sul punto la Corte rileva che la questione non era stata sottoposta ai giudici di merito e, comunque, doveva ritenersi implicitamente esclusa, perché sia il primo sia il secondo giudice avevano valorizzato la negativa personalità dell'imputato e i suoi precedenti specifici.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta applicabile, anche perché non dedotta nei gradi di merito e comunque implicitamente esclusa dalla valorizzazione della negativa personalità dell'imputato e dei precedenti specifici.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste dalla norma.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta e non presenti manifesta illogicità.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere ritenuta implicitamente esclusa quando la sentenza di merito valorizzi elementi incompatibili con tale beneficio, come la negativa personalità dell'imputato e i precedenti specifici.
  • La questione della particolare tenuità del fatto, se non devoluta ai giudici di merito, non può essere utilmente introdotta per la prima volta in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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