Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2143/2026 - Catania, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 152/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, Sezione Seconda, pubblicata in data 18 gennaio 2023, resa nel giudizio R.G. n. 678/2022.

Giustizia amministrativa202600889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza n. 152/2023, che imponeva di pronunciarsi sull'istanza relativa alla rimozione dell'interclusione e di consentire l'accesso e la ricostituzione della documentazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria del fondo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un terreno confinante con la linea ferroviaria Catania-Palermo e storicamente accessibile mediante un passaggio a livello privato soppresso nel 2013, ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 152/2023, passata in giudicato. Tale sentenza aveva imposto alle amministrazioni intimate di pronunciarsi entro trenta giorni sull'istanza proposta ai sensi dell'art. 1 della legge n. 315/1969, di consentire l'accesso alla documentazione entro sessanta giorni e di ricostituire e ostendere entro centottanta giorni gli atti eventualmente smarriti. La ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia delle resistenti. RFI ha eccepito l'assenza di una previa diffida o di una successiva specifica sollecitazione, sostenendo inoltre che FS Engineering avesse già trasmesso la documentazione disponibile e che la propria istruttoria fosse ancora in corso per la complessità e la vetustà delle vicende. Ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, il rinvio della camera di consiglio.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. Ha respinto l'eccezione relativa alla necessità di una previa diffida o sollecitazione, rilevando che l'art. 114, comma 1, c.p.a. consente di proporre l'azione anche senza previa diffida e che l'obbligo di eseguire il giudicato grava direttamente sulle parti soccombenti. Ha accertato la perdurante inottemperanza: il riscontro di FS Engineering, limitato alla trasmissione della documentazione disponibile e alla dichiarazione di indisponibilità di ulteriore materiale, non integrava né la ricostituzione degli atti smarriti né la definizione espressa dell'istanza sostanziale; RFI aveva sostanzialmente ammesso di non aver concluso i procedimenti dovuti. Le difficoltà istruttorie non giustificavano il ritardo, essendo scaduti i termini fissati dalla sentenza da eseguire. È stata ordinata, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la piena esecuzione del giudicato, mediante adozione di un espresso provvedimento sull'istanza, ostensione della documentazione disponibile e ricerca e ricostituzione di quella irreperibile, con rendicontazione delle attività svolte e dei relativi esiti. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Prefetto della Provincia di Enna quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di intervenire entro novanta giorni dall'insediamento. Le resistenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.075,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza e i poteri del giudice nell'accertare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    anche senza previa diffida

    L'azione di ottemperanza può essere proposta senza una previa diffida o una successiva specifica sollecitazione, poiché l'obbligo di eseguire il giudicato grava direttamente sulla parte soccombente.

  • art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare alle amministrazioni inadempienti l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 1 legge 18 ottobre 1969, n. 315

    Costituisce la base normativa dell'istanza sostanziale sulla quale le amministrazioni erano tenute a pronunciarsi.

  • d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022

    Utilizzato per la liquidazione delle spese e dei compensi professionali.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta anche senza previa diffida o ulteriore sollecitazione: l'obbligo di eseguire il giudicato sorge direttamente in capo alla parte soccombente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mera trasmissione della documentazione disponibile e la dichiarazione di irreperibilità degli ulteriori atti non soddisfano un comando giudiziale che imponga anche la ricerca e la ricostituzione della documentazione smarrita, nonché la definizione espressa dell'istanza sostanziale.
  • Le difficoltà istruttorie e la vetustà delle vicende amministrative non giustificano l'inottemperanza quando siano decorsi i termini espressamente fissati dal giudicato per provvedere.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza di parte in caso di persistente inadempimento.
  • Il rinvio della camera di consiglio non può essere disposto quando comporti un'ulteriore dilazione incompatibile con la funzione del giudizio di ottemperanza e con l'effettività della tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.