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Circolare

Circolare numero 136 del 14-6-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra i criteri applicativi del D.M. 30 dicembre 1992, n. 577, che detta le norme di attuazione dell’art. 8, comma 2, della legge n. 153/1969, come modificato dalla legge n. 407/1990. Vengono confermati i criteri già esposti nella circolare n. 142/1991 per il campo di applicazione soggettivo e per la garanzia del minimo, mentre si precisano i contributi utili ai fini del requisito contributivo necessario per l’integrazione al trattamento minimo nelle pensioni in regime internazionale. La circolare indica inoltre quali contributi restano esclusi e quali, in deroga o in conferma di precedenti riserve, possono essere considerati anche ai fini dell’anno richiesto dalla legge n. 407/1990 e dei cinque anni previsti dalla legge n. 438/1992. Si dispone infine la definizione delle pratiche sospese e la ricostituzione d’ufficio delle pensioni già liquidate senza integrazione per mancato utilizzo della contribuzione rilevante.

Applicazione del D.M. 30 dicembre 1992, n. 577 su integrazione al trattamento minimo nelle pensioni in regime internazionale

Integrazione al trattamento minimo nelle pensioni in regime internazionale: attuazione del D.M. 30 dicembre 1992, n. 577

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del D.M. 30 dicembre 1992, n. 577, che disciplina l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale. Il documento conferma in larga parte i criteri già esposti nella circolare n. 142 del 5 giugno 1991 e chiarisce quali contributi possano essere valorizzati per il perfezionamento del requisito contributivo, nonché gli effetti sulle pratiche sospese e sulle pensioni già liquidate.

Riferimento normativo e ambito applicativo

Il decreto è stato emanato ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, in attuazione dell’art. 8, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’art. 7 della legge n. 407/1990. La circolare precisa che i criteri indicati valgono anche per l’applicazione dell’art. 3 della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384.

Soggetti interessati

L’art. 1 del decreto stabilisce che la disciplina si applica sia ai lavoratori dipendenti, compresi i minatori, sia ai lavoratori autonomi. Su questo punto viene espressamente confermata l’impostazione già adottata nella Parte I della circolare n. 142/1991.

Contribuzione utile ai fini del requisito contributivo

Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto per ottenere l’integrazione al trattamento minimo, la circolare considera utili le seguenti tipologie di contribuzione:

  • contribuzione versata per attività lavorativa dipendente o autonoma, con onere a carico del lavoratore, del datore di lavoro oppure tramite trasferimento da altri enti previdenziali;
  • riscatti effettuati ai sensi dell’art. 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153;
  • contributi trasferiti da altri Stati in applicazione di norme internazionali che comportino l’annullamento della posizione assicurativa estera;
  • contributi figurativi accreditati per eventi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro.

Sono invece esclusi:

  • i contributi da riscatto del corso legale di laurea ex art. 2-novies del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 114;
  • i contributi volontari;
  • i contributi figurativi relativi a eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro.

Contributi esteri e convenzionali espressamente valorizzabili

La circolare scioglie la riserva già formulata nella Parte I, punto 5, della circolare n. 142/1991 e precisa che, per il raggiungimento dell’anno richiesto dall’art. 7 della legge n. 407/1990 e dei cinque anni previsti dall’art. 3 della legge n. 438/1992, possono essere considerati anche i seguenti contributi:

  • contributi da riscatto di lavoro all’estero ex art. 51, comma 2, legge n. 153/1969;
  • contributi accreditati nell’assicurazione generale italiana per periodi di lavoro prestato in Romania, ai sensi dell’Accordo Italia-Romania del 23 gennaio 1968;
  • contributi accreditati per lavoro svolto nei territori ceduti dall’Italia alla Jugoslavia tra maggio 1945 e dicembre 1954, ai sensi dello Scambio di Note del 5 febbraio 1959 aggiuntivo all’Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954;
  • contributi accreditati per lavoro svolto nella Zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste tra il 1° maggio 1945 e il 5 ottobre 1956, ai sensi della legge 30 marzo 1965, n. 226;
  • contributi trasferiti dall’assicurazione svizzera ai sensi dell’art. 23 della Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962 e degli artt. 1 e 6 dell’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969;
  • contributi trasferiti dall’assicurazione del Liechtenstein ai sensi dell’art. 13 della Convenzione di sicurezza sociale Italia-Liechtenstein dell’11 novembre 1976;
  • contributi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria italiana relativamente a somme rimborsate dalle assicurazioni svedese e norvegese, ai sensi rispettivamente dell’art. 8 della Convenzione italo-svedese del 25 maggio 1955 e dell’art. 7 della Convenzione italo-norvegese del 12 giugno 1959;
  • contributi accreditati per periodi di lavoro svolti in Libia, ai sensi della legge 2 maggio 1983, n. 181, nonché della legge 1° giugno 1991, n. 166.

Effetti operativi sulle pratiche e sulle pensioni già liquidate

In conseguenza di tali chiarimenti, le amministrazioni devono definire le pratiche di pensione sospese in attesa dell’emanazione del decreto. Devono inoltre essere ricostituite d’ufficio le pensioni liquidate in regime internazionale che non siano state integrate al trattamento minimo per il mancato utilizzo della contribuzione ora riconosciuta come rilevante.

Garanzia del trattamento minimo e prevalenza della normativa internazionale

L’art. 3 del decreto ribadisce che, in materia di sicurezza sociale internazionale, prevale la normativa internazionale vigente, la quale prevede l’erogazione del complemento a carico del Paese di residenza. La circolare richiama quindi le istruzioni già contenute nella Parte I, punto 1.1, della circolare n. 142/1991. Per la restante tipologia di contributi indicata nel decreto restano valide le istruzioni amministrative già impartite.

Punti principali

Inquadramento normativo e finalità

La circolare commenta il D.M. 30 dicembre 1992, n. 577, pubblicato in G.U. n. 116 del 20 maggio 1993, emanato in attuazione dell’art. 7, comma 4, della legge n. 407/1990. Il decreto contiene le norme regolamentari di attuazione dell’art. 8, comma 2, della legge n. 153/1969, come sostituito dalla legge n. 407/1990. Le istruzioni si applicano anche per l’art. 3 della legge n. 438/1992, di conversione del D.L. n. 384/1992.

Campo di applicazione personale

L’art. 1 del decreto precisa che la disciplina si applica sia ai lavoratori dipendenti, compresi i minatori, sia ai lavoratori autonomi. In questo punto la circolare conferma i criteri già indicati nella Parte I della circolare n. 142 del 5 giugno 1991.

Contribuzione utile ai fini dell’anzianità contributiva

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’integrazione al trattamento minimo nelle pensioni in regime internazionale, sono considerati utili: contribuzione versata per attività dipendente o autonoma con onere a carico del lavoratore, del datore di lavoro o tramite trasferimento da altri enti previdenziali; riscatti ex art. 51, comma 2, della legge n. 153/1969; contributi trasferiti da altri Stati in base a norme internazionali con annullamento della posizione estera; contributi figurativi accreditati per eventi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro. Sono invece esclusi: contributi da riscatto del corso legale di laurea ex art. 2-novies del D.L. n. 30/1974, contributi volontari e contributi figurativi relativi a eventi non avvenuti in costanza di rapporto di lavoro.

Precisazioni sui contributi esteri e convenzionali ammessi

Per il requisito dell’anno previsto dall’art. 7 della legge n. 407/1990 e dei cinque anni previsti dall’art. 3 della legge n. 438/1992, la circolare chiarisce che possono essere considerati anche specifici contributi esteri o convenzionali: riscatto di lavoro all’estero ex art. 51, comma 2, legge n. 153/1969; periodi di lavoro in Romania; periodi di lavoro nei territori ceduti dall’Italia alla Jugoslavia tra maggio 1945 e dicembre 1954; periodi di lavoro nella Zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste tra il 1° maggio 1945 e il 5 ottobre 1956; contributi trasferiti dall’assicurazione svizzera e da quella del Liechtenstein; somme rimborsate dalle assicurazioni svedese e norvegese; periodi di lavoro svolti in Libia ai sensi delle leggi n. 181/1983 e n. 166/1991.

Gestione delle pratiche sospese e ricostituzione d’ufficio

In applicazione delle nuove disposizioni, devono essere definite le pratiche di pensione rimaste sospese in attesa del decreto e devono essere ricostituite d’ufficio le pensioni liquidate in regime internazionale che non erano state integrate al trattamento minimo per mancato utilizzo della contribuzione ora riconosciuta utile.

Garanzia del trattamento minimo e normativa internazionale

L’art. 3 del decreto ribadisce la prevalenza della normativa internazionale di sicurezza sociale, che prevede l’erogazione del complemento a carico del Paese di residenza. La circolare richiama pertanto le istruzioni già impartite nella Parte I, punto 1.1, della circolare n. 142/1991. Per la restante tipologia di contributi menzionata nel decreto restano ferme le precedenti istruzioni amministrative.

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