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Circolare

Circolare numero 135 del 12-6-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riassume la disciplina vigente, prima del d.lgs. n. 503/1992, del Fondo di previdenza per i dipendenti delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia. Illustra natura del Fondo, contribuzione utile, riscatto e ricongiunzione, conservazione dell’iscrizione, prestazioni pensionistiche, criteri di calcolo, acquisizione dei dati retributivi e contributivi, trattamenti minimi, cumulo con redditi da lavoro, doppia titolarità, perequazione e ricorsi. Particolare attenzione è dedicata alle regole specifiche del Fondo telefonici, alle maggiorazioni e alle condizioni di accesso alle diverse pensioni.

Riepilogo della normativa pensionistica del Fondo previdenza telefonici

Riepilogo della normativa del Fondo di previdenza per i dipendenti delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia

La circolare fornisce un quadro organico della disciplina applicabile al Fondo telefonici, con riferimento alle disposizioni vigenti prima delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. L’obiettivo è offrire alle Sedi uno strumento di consultazione per la gestione delle posizioni assicurative e delle prestazioni pensionistiche del Fondo.

Natura del Fondo e ambito normativo

Il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, istituito dalla legge 30 settembre 1920, n. 1405, è qualificato come Fondo sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. La circolare precisa che il riepilogo riguarda la normativa previgente al d.lgs. n. 503/1992, mentre le innovazioni introdotte da tale decreto saranno trattate separatamente.

Contribuzione utile ai fini pensionistici

Sono indicati come utili per il diritto e la misura della pensione:

  • la contribuzione obbligatoria versata al Fondo dalle aziende telefoniche;
  • la contribuzione volontaria versata dopo la cessazione dal servizio;
  • la contribuzione figurativa per i casi espressamente previsti;
  • i periodi riscattati;
  • i periodi ricongiunti ex leggi n. 29/1979, n. 45/1990 e n. 58/1992.

La circolare evidenzia quindi che la base contributiva rilevante per il Fondo è ampia, ma sempre circoscritta alle ipotesi tipizzate dalla normativa speciale.

Contribuzione obbligatoria e rilevazione dei periodi di servizio

Per i periodi anteriori al 1990, la contribuzione obbligatoria risulta dall’archivio automatizzato degli iscritti e viene espressa in anni, mesi e giorni, con calcolo secondo il rapporto 360 giorni = 1 anno e 30 giorni = 1 mese. Tale contribuzione è già registrata al netto dei periodi di assenza non retribuita.

Per i periodi dal 1990 in poi, a seguito del decentramento della riscossione dei contributi disposto dalla circolare n. 271 del 21 dicembre 1989, il dato va desunto dai modelli 01/M acquisiti dalle Sedi. In tale ambito:

  • dal campo "giornate retribuite" si ricava l’anzianità utile al diritto;
  • dal campo "giornate utili" si ricava l’anzianità utile alla misura.

Regole sul part-time

La circolare dedica ampio spazio al lavoro a tempo parziale.

Per il part-time orizzontale:

  • i periodi sono valutati integralmente ai fini del diritto a pensione;
  • ai fini della misura devono essere valutati in proporzione;
  • il calcolo proporzionale si ottiene determinando le ore retribuite nell’anno e dividendole per l’orario ordinario giornaliero del tempo pieno, arrotondando per eccesso.

Per il part-time verticale:

  • i periodi non lavorati non sono valutabili né per il diritto né per la misura;
  • il Fondo considera contributo solo le giornate lavorate o retribuite;
  • la stessa regola vale per l’anzianità utile ai fini della misura della pensione.

Per i periodi di contribuzione dal 1990 in poi, la distinzione tra giornate retribuite e giornate utili consente di separare il requisito del diritto da quello della misura.

Contribuzione volontaria

La prosecuzione volontaria è regolata dagli artt. 12 e 13 della legge n. 1450/1956 e dall’art. 13 della legge n. 1790/1962. L’iscritto che cessa dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione può mantenere l’iscrizione al Fondo a condizione che:

  • presenti domanda entro un anno dalla cessazione, a pena di decadenza;
  • abbia almeno un anno di effettiva iscrizione al Fondo;
  • non svolga altro rapporto di lavoro dipendente che comporti iscrizione ad altre forme obbligatorie;
  • versi contributi pari a quelli obbligatori degli ultimi dodici mesi di servizio.

L’interessato può anche chiedere di versare il 25%, il 50% o il 75% del contributo dovuto. In tal caso, il periodo di iscrizione volontaria viene ridotto rispettivamente a un quarto, alla metà o a tre quarti ai fini del diritto. Per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 gennaio 1957, la condizione relativa all’assenza di altro rapporto di lavoro non opera fino al raggiungimento di 15 anni di iscrizione.

Contribuzione figurativa

La circolare elenca gli eventi che danno luogo ad accredito figurativo, senza versamento reale, tra cui:

  • servizio militare e periodi equiparati;
  • astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio e periodi di riposo ex art. 10 legge n. 1204/1971;
  • cariche pubbliche elettive o sindacali;
  • esonero per motivi politici, sindacali o religiosi;
  • ricovero per tubercolosi e godimento dell’indennità post-sanatoriale.

Per ciascuna ipotesi la circolare richiama le norme di riferimento e rinvia, per i criteri applicativi, a precedenti istruzioni amministrative.

Riscatti e ricongiunzioni

Sono utili ai fini pensionistici i periodi riscattati o regolarizzati, in particolare:

  • servizio prestato prima dell’iscrizione al Fondo;
  • assenze dal servizio;
  • corso legale di laurea;
  • astensione facoltativa dal lavoro successiva al parto.

Quanto alla ricongiunzione, la legge n. 29/1979 consente di trasferire nel Fondo periodi maturati nell’AGO, nelle gestioni dei lavoratori autonomi e in altre gestioni di lavoratori dipendenti. La legge n. 45/1990 ha esteso la facoltà anche alle gestioni dei liberi professionisti. Inoltre, la legge n. 58/1992 ha previsto per le società operanti con il Fondo l’obbligo di costituire, per i dipendenti in servizio al 20 febbraio 1992, una posizione unificata mediante versamento della riserva matematica ex art. 13 legge n. 1338/1962.

Lavoratori non vedenti e maggiorazioni convenzionali

Per i lavoratori non vedenti è previsto, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 113/1985 e della legge n. 120/1991, un beneficio di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto, utile sia per il diritto sia per la misura della pensione. La circolare precisa che la maggiorazione riguarda gli anni di diretta iscrizione al Fondo e quelli riconosciuti o riscattati, con esclusione di periodi di contribuzione volontaria, figurativa o da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Conservazione dell’iscrizione al Fondo

L’iscritto che alla cessazione dal servizio abbia raggiunto 15 anni di iscrizione, oppure che raggiunga tale soglia con successivi versamenti volontari, conserva l’iscrizione al Fondo ai fini del diritto a tutte le prestazioni pensionistiche previste. La circolare chiarisce che la conservazione opera automaticamente, salvo espressa volontà contraria di costituire la posizione nel regime generale IVS o di utilizzare la ricongiunzione verso altri regimi previdenziali.

Prestazioni pensionistiche previste

Le prestazioni liquidabili a carico del Fondo sono:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di vecchiaia anticipata;
  • pensione di invalidità ordinaria;
  • pensione di invalidità per causa di servizio;
  • pensione di anzianità;
  • pensione ai superstiti di pensionato o iscritto;
  • pensione ai superstiti per causa di servizio.

La circolare richiama inoltre la regola per cui la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero, mentre quella uguale o inferiore non si computa.

Pensione di vecchiaia e vecchiaia anticipata

La pensione di vecchiaia spetta con almeno 15 anni di iscrizione e al compimento di:

  • 60 anni per gli uomini;
  • 55 anni per le donne.

La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età, oppure dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio se questa interviene dopo il raggiungimento dell’età pensionabile.

La pensione di vecchiaia anticipata spetta con almeno 15 anni di iscrizione e al compimento di:

  • 55 anni per gli uomini;
  • 50 anni per le donne.

Sono inoltre richieste ulteriori condizioni, tra cui:

  • cessazione del servizio espressamente concordata tra le parti;
  • esclusione dei casi di dimissioni volontarie, motivi disciplinari o decorso del periodo massimo di malattia con conservazione del posto;
  • versamento da parte dell’azienda del valore attuale del maggior onere derivante dall’anticipo.

In caso di anticipata liquidazione, al lavoratore con contributi nel regime generale spetta anche un supplemento calcolato secondo i criteri della pensione supplementare AGO, non reversibile ai superstiti e corrisposto fino al mese in cui si raggiunge l’età pensionabile nel regime generale.

Invalidità ordinaria e invalidità per causa di servizio

La pensione di invalidità ordinaria spetta a chi abbia almeno 5 anni di iscrizione, se la domanda è presentata in servizio o entro un anno dalla cessazione o dall’ultimo versamento volontario, oppure a chi abbia 15 anni di iscrizione se cessato dal servizio, o ancora a chi sia riconosciuto invalido secondo le norme dell’AGO.

La circolare chiarisce che, nel Fondo telefonici, la riforma dell’invalidità dell’AGO si applica solo quanto al concetto di invalidità, intesa come riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo; restano invece ferme le regole speciali del Fondo sul diritto e sul calcolo. L’accertamento sanitario è demandato alle SAP.

La pensione di invalidità per causa di servizio spetta a prescindere dall’anzianità, quando l’invalidità dipenda da causa di servizio, intesa come causa unica, diretta e immediata; la giurisprudenza equipara anche la concausa prevalente e necessaria. È esclusa, di regola, la causa di servizio per l’infortunio in itinere, salvo concorso di eventi che trasformino il rischio.

La pensione per causa di servizio:

  • si calcola come la pensione ordinaria;
  • non può essere inferiore ai due quinti della retribuzione pensionabile, cioè a 16 quarantesimi;
  • se l’anzianità è inferiore a 16 anni, l’importo minimo va comunque rapportato a tale soglia.

Se per il medesimo evento spetta anche rendita INAIL, la pensione del Fondo è ridotta in modo che il trattamento complessivo, escluse le quote per familiari, non superi la retribuzione effettivamente percepita nell’ultimo anno di servizio, fermo restando il trattamento minimo.

Pensione di anzianità

La pensione di anzianità spetta indipendentemente dall’età a chi abbia almeno 35 anni di iscrizione coperta da contribuzione e non presti attività lavorativa subordinata. Concorrono tutte le contribuzioni obbligatorie, volontarie e figurative accreditate nel Fondo.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda o alla cessazione dal servizio, se posteriore. L’importo:

  • si riduce dello 0,50% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo rispetto all’età pensionabile;
  • si aumenta dello 0,50% per ogni anno di contribuzione oltre i 36, senza superare l’intera pensione spettante;
  • è comunque integrale per chi raggiunge 40 anni di contribuzione.

La circolare riporta esempi numerici di calcolo per chiarire il meccanismo di riduzione e incremento.

Pensioni ai superstiti

La pensione ai superstiti spetta ai superstiti di pensionati o di iscritti deceduti dopo almeno 5 anni di iscrizione. La circolare rinvia, per aventi diritto e disciplina di dettaglio, alla normativa e alla circolare n. 125 del 30 maggio 1988.

La pensione ai superstiti per causa di servizio spetta invece a prescindere dall’anzianità quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta e immediata del decesso.

Cessazione dal servizio e decorrenza delle pensioni

Presupposto per la liquidazione delle pensioni dirette è la cessazione dal servizio presso le società telefoniche nell’attività che ha determinato l’obbligo di iscrizione. La decorrenza è di regola collegata alla cessazione, ma può essere differita nei casi di ricongiunzione di periodi successivi alla cessazione, quando il lavoratore abbia conservato l’iscrizione per aver raggiunto 15 anni di contribuzione.

La retribuzione base per il calcolo resta comunque quella in essere al momento della cessazione dal servizio.

Esclusione del principio di automaticità delle prestazioni

La circolare afferma espressamente che nel Fondo non opera il principio dell’automaticità delle prestazioni. Poiché la pensione è collegata al versamento della contribuzione, la liquidazione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi relativi ai periodi da computare.

Le SAP devono quindi verificare l’esistenza di eventuali omissioni contributive e segnalarle alla Direzione Centrale per i Contributi per le istruzioni del caso.

Retribuzione pensionabile e criteri di calcolo

La retribuzione pensionabile coincide con la retribuzione imponibile e comprende esclusivamente le voci previste dalla legge:

  • minimo di stipendio o salario contrattuale;
  • aumenti periodici di anzianità;
  • assegni di merito o ad personam;
  • indennità di contingenza;
  • indennità di mensa;
  • tredicesima e quattordicesima mensilità limitatamente agli elementi suddetti;
  • premio annuo o aziendale.

Per i dirigenti vale una retribuzione onnicomprensiva pattuita individualmente, non inferiore a quella del contratto nazionale dei dirigenti di aziende industriali.

La pensione annua è pari a tanti quarantesimi della retribuzione pensionabile per quanti sono gli anni di iscrizione utile, fino a un massimo di 36. In pratica:

  • ogni anno dà luogo a un 2,50% della retribuzione pensionabile;
  • il massimo è il 90% della retribuzione pensionabile;
  • l’importo annuo lordo si divide per 13 per ottenere la mensilità lorda.

Per la pensione di invalidità ordinaria, se la domanda è presentata prima dei 57 anni per gli uomini o dei 52 per le donne, la retribuzione pensionabile è quella degli ultimi 12 mesi di servizio; dopo tali età, non può superare la media retributiva soggetta a contributo degli ultimi tre anni, maggiorata del 12%.

Dati retributivi dell’ultimo anno e del biennio precedente

Per liquidare correttamente la pensione, le aziende telefoniche trasmettono la dichiarazione di cessazione, contenente i dati anagrafici, la qualifica, la data e il motivo della cessazione, nonché le retribuzioni soggette a contributo degli ultimi 36 mesi e le assenze senza retribuzione o con retribuzione ridotta.

La circolare sottolinea che i motivi di cessazione devono essere indicati con precisione, anche ai fini dell’eventuale pensione anticipata. Le assenze degli ultimi 12 mesi vanno sempre riportate; nel biennio precedente, invece, vanno indicate solo se complessivamente superiori a 15 giorni per anno. Per il personale part-time, la dichiarazione riporta soltanto le giornate di mancata prestazione. Le giornate di donazione sangue sono invece considerate utili e non comportano retrodatazione del periodo di riferimento.

Estratto contributivo ed estratto riepilogativo

L’estratto contributivo evidenzia tutte le componenti dell’anzianità contributiva, comprese contribuzioni obbligatorie, figurative, da riscatto, da ricongiunzione e volontarie, oltre alle anzianità convenzionali previste da particolari leggi per ex combattenti e centralinisti non vedenti.

Sono inoltre segnalati periodi utili solo per il diritto e non per la misura, come alcuni periodi di part-time o assenze con retribuzione ridotta nelle ipotesi indicate. All’anzianità risultante nell’estratto va aggiunta quella maturata dal 1 gennaio 1990, quando la contribuzione al Fondo è inserita nel sistema DM.

Per agevolare la lettura, è stato predisposto un estratto riepilogativo che consente di evidenziare in modo immediato la situazione contributiva, le tipizzazioni dei contributi e i codici relativi alla ricongiunzione. La circolare precisa anche gli adempimenti delle Sedi in presenza di oneri di ricongiunzione ancora da verificare o riscuotere.

Trattamenti minimi e perequazione

Il trattamento minimo della pensione diretta è fissato dal 1 gennaio 1971 in lire 780.000 annue, aumentate di lire 13.000 per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo utile per la misura. Dal 1 gennaio 1972 gli importi sono stati aggiornati annualmente sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita; dal 1 gennaio 1978 la perequazione del Fondo è stata uniformata a quella dell’AGO.

Per le pensioni ai superstiti il minimo non può essere inferiore al 70% del trattamento minimo spettante al dante causa e varia secondo la quota di pensione spettante agli aventi diritto.

Maggiorazioni per carichi familiari e rioccupazione del pensionato

Le maggiorazioni per carichi familiari seguono la normativa sugli assegni familiari e sull’assegno per il nucleo familiare; la relativa prestazione resta a carico del Fondo.

Quanto alla rioccupazione del pensionato:

  • se avviene presso un’azienda telefonica soggetta al Fondo, la pensione è revocata perché il rapporto di lavoro è incompatibile con il trattamento in godimento;
  • se avviene presso un datore di lavoro di altro settore, la pensione di vecchiaia, invalidità e ai superstiti resta cumulabile, salvo le quote fisse di scala mobile e con il limite del trattamento minimo;
  • la pensione di anzianità, invece, non è cumulabile con la retribuzione e, in caso di nuovo rapporto subordinato, è sospesa e poi ripristinata alla cessazione.

Doppia titolarità di pensione

In caso di doppia titolarità di pensione, la circolare rinvia alle norme sull’integrazione al minimo e sulla incompatibilità delle quote fisse di scala mobile, con richiamo rispettivamente alle leggi n. 638/1983 e n. 843/1978.

Ricorsi amministrativi e tutela giudiziaria

Avverso i provvedimenti adottati sulle pensioni del Fondo e sulle maggiorazioni per carichi familiari è possibile presentare ricorso al Comitato di Vigilanza del Fondo entro 90 giorni, termine non perentorio. Il ricorso va presentato tramite le SAP, che devono curare l’istruttoria e trasmettere gli atti alla Direzione Centrale per le Pensioni - Fondo Telefonici.

I ricorsi in materia sanitaria devono essere corredati dal verbale del Collegio medico. La circolare ricorda inoltre che, dopo la fase amministrativa, gli interessati possono promuovere azione giudiziaria nei termini previsti dall’art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge n. 438/1992, con supporto degli Uffici legali e, se necessario, dell’Avvocatura Centrale.

Punti principali

Natura del Fondo e contribuzione utile

Il Fondo telefonici, istituito dalla legge n. 1405/1920, è sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria IVS. Sono utili ai fini pensionistici la contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione, secondo le norme richiamate.

Contribuzione obbligatoria, part-time e incompatibilità con l’AGO

La contribuzione obbligatoria ante 1990 si rileva dall’archivio automatizzato, mentre dal 1990 in poi dai modelli 01/M. La circolare disciplina in modo distinto il part-time orizzontale, valutato integralmente per il diritto e proporzionalmente per la misura, e il part-time verticale, non valutabile per i periodi non lavorati. L’iscrizione al Fondo non può coesistere con l’iscrizione nel regime generale per gli stessi periodi.

Contribuzione volontaria, figurativa e da riscatto

La prosecuzione volontaria è ammessa solo se ricorrono le condizioni di legge, tra cui domanda entro un anno dalla cessazione, un anno di iscrizione effettiva e assenza di altro rapporto dipendente coperto da previdenza obbligatoria. Sono poi disciplinati gli accrediti figurativi per servizio militare, maternità, cariche elettive o sindacali, esonero per motivi politici/sindacali/religiosi, tubercolosi e altri eventi previsti dalla normativa richiamata. Sono utili inoltre i periodi riscattati, tra cui servizio ante iscrizione, assenze dal servizio, laurea e astensione facoltativa post partum.

Ricongiunzione e conservazione dell’iscrizione

La ricongiunzione consente di unificare presso il Fondo periodi maturati in altre gestioni; la legge n. 58/1992 impone inoltre alle società di costituire una posizione unificata per i dipendenti in servizio al 20 febbraio 1992. La conservazione dell’iscrizione al Fondo si consolida automaticamente al raggiungimento di 15 anni di iscrizione complessiva, salvo opzione per il regime generale o per altri regimi.

Prestazioni pensionistiche e requisiti

Sono previste pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata, invalidità ordinaria, invalidità per causa di servizio, anzianità, pensioni ai superstiti e pensioni ai superstiti per causa di servizio. La circolare dettaglia per ciascuna prestazione età, anzianità minima, condizioni particolari e decorrenza, compresa la regola di arrotondamento della frazione di anno superiore a sei mesi come anno intero.

Determinazione della misura della pensione

La retribuzione pensionabile coincide con la retribuzione imponibile e comprende le voci tassativamente indicate dalla legge. La pensione annua è calcolata in quarantesimi della retribuzione pensionabile, con limite massimo del 90 per cento e incremento per anzianità oltre i 36 anni; per la pensione di anzianità si applicano riduzioni o aumenti dello 0,50 per cento per anno di anticipo o di contribuzione eccedente. Sono forniti criteri specifici per invalidità ordinaria, invalidità per causa di servizio e pensioni ai superstiti.

Trattamento minimo, maggiorazioni familiari e cumulo con lavoro

La circolare indica gli importi e gli aggiornamenti del trattamento minimo, nonché le regole particolari per le pensioni ai superstiti. Le maggiorazioni per carichi familiari seguono la disciplina degli assegni familiari e dell’assegno per il nucleo familiare. In caso di rioccupazione presso azienda telefonica la pensione è revocata; presso altri datori di lavoro valgono regole diverse, con specifiche limitazioni per la pensione di anzianità.

Dati retributivi, estratto contributivo, perequazione e ricorsi

Vengono descritte la dichiarazione di cessazione dal servizio, necessaria per acquisire retribuzioni e assenze utili, e l’estratto contributivo, comprensivo delle anzianità e delle codifiche di ricongiunzione e oneri. È richiamato il sistema di perequazione automatica, uniformato all’AGO dal 1 gennaio 1978. I provvedimenti pensionistici e sulle maggiorazioni familiari sono impugnabili con ricorso al Comitato di Vigilanza entro 90 giorni, con successivo eventuale contenzioso giudiziario nei termini di legge.

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