Circolare numero 132 del 10-6-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali innovazioni recate dal Regolamento CEE n. 1248/92, entrato in vigore il 1 giugno 1992, con particolare attenzione alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, alla totalizzazione dei periodi assicurativi e al nuovo regime delle clausole anticumulo. Vengono chiariti gli effetti sulle legislazioni di tipo "A" e "B", le regole di calcolo delle pensioni, i limiti di applicazione delle clausole nazionali, gli obblighi informativi tra istituzioni e le disposizioni transitorie per la riliquidazione delle prestazioni già liquidate.
Chiarimenti sulle modifiche introdotte dal Regolamento CEE n. 1248/92 ai Regolamenti 1408/71 e 574/72 in materia di invalidità, vecchiaia, superstiti, totalizzazione e clausole anticumulo
Regolamento CEE n. 1248/92: modifiche a invalidità, vecchiaia, superstiti, totalizzazione e anticumulo
La circolare fornisce i chiarimenti essenziali sulle innovazioni introdotte dal Regolamento CEE n. 1248/92, entrato in vigore il 1 giugno 1992, che ha modificato in modo rilevante i capitoli relativi alle prestazioni di invalidità e alle prestazioni di vecchiaia e superstiti del Regolamento n. 1408/71. Il documento si concentra soprattutto sulle regole di totalizzazione, sulla disciplina delle clausole anticumulo e sulle ricadute operative per le sedi dell'Istituto.
Prestazioni di invalidità
Le modifiche in materia di invalidità riguardano in particolare le legislazioni di tipo "A", cioè quelle in cui l'importo della prestazione non dipende dalla durata dei periodi assicurativi. La circolare precisa che la legislazione italiana non appartiene a tale categoria e, pertanto, non richiede approfondimenti specifici sulle innovazioni in tale ambito.
Resta però rilevante il richiamo dell'art. 39, par. 5, ai criteri applicativi delle clausole anticumulo previsti per le pensioni di vecchiaia e superstiti. Inoltre, l'art. 43, par. 4 chiarisce che le prestazioni di invalidità liquidate a carico esclusivo di uno Stato a legislazione di tipo "A" devono essere ricalcolate secondo le modalità ordinarie, ossia tramite totalizzazione e proratazione ai sensi dell'art. 46, sia quando intervenga un successivo diritto a pensione di vecchiaia a carico di altri Stati membri, sia quando il beneficiario maturi successivamente un diritto a prestazioni di invalidità in base a legislazioni di tipo "B".
Totalizzazione dei periodi assicurativi
La circolare dedica ampio spazio alla totalizzazione nei regimi speciali. Viene chiarito che il Regolamento recepisce direttamente, attribuendo loro valore normativo, i criteri interpretativi della decisione n. 136 della Commissione amministrativa sulla presa in considerazione dei periodi di assicurazione maturati nei regimi speciali dei lavoratori subordinati e autonomi.
Nell'assicurazione generale obbligatoria devono essere considerati tutti i periodi di assicurazione o di residenza maturati negli altri Stati membri, sia nei regimi generali sia in quelli speciali. Per l'Italia, i regimi speciali rilevanti sono quelli dei liberi professionisti; per gli altri Stati membri, la circolare indica soltanto l'assicurazione vecchiaia degli agricoltori in Germania e il regime di prepensionamento per la gente di mare autonoma in Spagna. I periodi devono risultare dal formulario E 205 e sono cumulabili solo se l'interessato è già iscritto all'assicurazione generale obbligatoria.
È inoltre chiarito che i periodi accreditati in un regime speciale di uno Stato membro possono essere utilizzati anche se già presi in considerazione in un regime speciale dello stesso Stato. Ne deriva che, ai fini dell'istruttoria, non occorre più verificare preventivamente se i periodi esteri di regime speciale siano già stati utilizzati per prestazioni speciali italiane.
Legislazioni "a rischio"
Il nuovo art. 45, par. 5 disciplina le ipotesi in cui la concessione della prestazione sia subordinata al fatto che l'interessato sia assicurato al momento del verificarsi del rischio. In tali casi, il requisito si considera soddisfatto anche se, in quella stessa data, l'interessato è assicurato presso un altro Stato membro oppure percepisce prestazioni a carico di quest'ultimo.
La circolare indica come interessati i regimi di Belgio, Francia, Spagna e Paesi Bassi, richiamati nell'allegato VI.
Liquidazione e calcolo delle pensioni
Le regole generali di calcolo delle pensioni restano sostanzialmente invariate. Quando il diritto è maturato senza ricorrere alla totalizzazione, occorre continuare a determinare sia l'importo in regime autonomo sia quello in prorata, riconoscendo al beneficiario l'importo più favorevole. Tuttavia, il confronto tra i due importi deve essere effettuato solo dopo l'applicazione delle eventuali clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dal diritto nazionale.
Per l'Italia, tutte le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono state inserite nella sezione C dell'allegato IV, con la conseguenza che le sedi possono rinunciare al doppio calcolo e liquidare le prestazioni pensionistiche maturate in regime autonomo sulla base delle sole disposizioni nazionali.
Clausole anticumulo: nuova disciplina
La parte più rilevante della circolare riguarda il nuovo assetto delle clausole anticumulo. Per clausole anticumulo si intendono le disposizioni che consentono di ridurre, sospendere o sopprimere una prestazione nazionale in relazione a prestazioni previdenziali erogate da altri Stati o ad altri redditi percepiti all'estero. Il nuovo art. 12 del Regolamento 1408/71 ammette in via generale l'applicazione delle norme nazionali, salvo che il regolamento disponga diversamente.
In materia pensionistica, il sistema è ora articolato attorno agli artt. 46 bis, 46 ter e 46 quater, che regolano rispettivamente i principi generali, il cumulo di prestazioni della stessa natura e il cumulo con prestazioni di natura diversa o con altri redditi.
Limiti alle clausole anticumulo nazionali
La circolare precisa che le clausole nazionali possono operare solo se hanno carattere "esterno", cioè se considerano prestazioni o redditi ottenuti in altri Stati membri. In questo senso viene confermata l'impostazione già seguita per il cumulo tra pensione e retribuzione dopo la legge n. 407/1990.
Viene anche chiarito che non rientrano nella nozione di vere clausole anticumulo alcune ipotesi particolari, tra cui:
- la disciplina della maggiorazione della pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 222/1984, per la quale non devono essere considerate le rendite estere per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- la condizione di incompatibilità con la pensione di inabilità prevista dall'art. 2, comma 5, della legge n. 222/1984, che incide sul requisito stesso della prestazione;
- l'incompatibilità tra retribuzione e pensione di anzianità prevista dall'art. 22, comma 1, della legge n. 153/1969;
- le norme sui limiti di reddito per la pensione di invalidità;
- le disposizioni sulle integrazioni al minimo, che non riducono la prestazione ma la elevano fino al livello minimo previsto dalla legge.
Secondo la circolare, le uniche clausole anticumulo con valenza esterna effettivamente vigenti nell'ordinamento italiano sono l'art. 20 e l'art. 22, comma 7, della legge n. 153/1969.
Regole tecniche per il cumulo
Ai fini dell'applicazione delle clausole anticumulo, l'importo delle prestazioni estere deve essere considerato prima della detrazione di imposte o contributi previdenziali, così da garantire omogeneità di confronto. Inoltre, deve essere sottratta la quota di pensione derivante da contribuzione volontaria, da calcolarsi separatamente e, se richiesto dagli organismi esteri, da comunicare con apposita nota aggiuntiva.
Se l'istituzione estera segnala l'esistenza di contributi volontari o la relativa quota di prestazione, le sedi devono tenerne conto secondo le regole ordinarie e considerare tale quota ai fini dell'integrazione al minimo. La circolare ribadisce anche che una clausola nazionale non può mai ridurre la prestazione oltre l'importo corrispondente alle prestazioni o ai redditi percepiti negli altri Stati membri.
Cumulo di prestazioni della stessa natura e di natura diversa
Per prestazioni della stessa natura si intendono quelle di invalidità, vecchiaia e superstiti maturate dalla stessa persona. In questo caso, le prestazioni prorata non possono essere colpite da clausole anticumulo, mentre le prestazioni autonome possono esserlo solo in ipotesi limitate, ad esempio quando il loro importo è indipendente dalla durata dei periodi assicurativi o quando è calcolato tenendo conto di un periodo fittizio tra l'evento assicurato e una data successiva.
Diversamente, nel cumulo con prestazioni di natura diversa o con altri redditi, anche le prestazioni prorata possono essere soggette alle clausole anticumulo, sempre nel rispetto dei limiti e dei criteri posti dalla normativa comunitaria.
Obblighi informativi e cooperazione tra istituzioni
Il Regolamento 1248/92 impone alle istituzioni competenti di scambiarsi tutte le informazioni necessarie per applicare concretamente le clausole anticumulo. Si tratta di un obbligo operativo che rafforza la cooperazione amministrativa tra gli enti dei diversi Stati membri.
Regime transitorio e decorrenze
La circolare chiarisce il regime transitorio collegato all'entrata in vigore del regolamento. Il nuovo testo non fa sorgere diritti per periodi anteriori al 1 giugno 1992, ma consente agli interessati di chiedere la riliquidazione delle pensioni già ottenute prima di tale data, purché la domanda sia presentata entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento. Se la domanda è oltre il biennio, la riliquidazione decorre dalla data della domanda, salvo norme interne più favorevoli e salvo decadenza o prescrizione.
Per l'Istituto, questa disciplina trova applicazione soprattutto alla nuova totalizzazione nei regimi speciali. Per la maggiorazione della pensione di inabilità e per la valutazione delle quote di pensione derivanti da contribuzione volontaria, gli effetti delle nuove disposizioni decorrono comunque dal 1 giugno 1992, salvo che intervengano cause di decadenza o prescrizione nelle domande proposte dopo due anni.
Tassi di cambio
Infine, la circolare segnala l'integrazione dell'art. 107 del Regolamento 574/72, che consente di utilizzare i tassi di cambio trimestrali elaborati dalla Commissione CEE per convertire gli importi delle prestazioni e dei redditi esteri nella moneta nazionale ai fini del confronto e dell'applicazione delle clausole anticumulo.
Per l'Istituto, tali tassi servono anche alla conversione in lire di redditi o retribuzioni espressi in valuta estera, utilizzando i tassi del quarto trimestre dell'anno cui si riferiscono i redditi o le retribuzioni dichiarati.
Punti principali
Modifiche alle prestazioni di invalidità
Le innovazioni del capitolo 2 del Titolo III del Regolamento 1408/71 riguardano soprattutto le legislazioni di tipo "A", nelle quali l'importo della prestazione non dipende dalla durata dei periodi assicurativi. Poiché la legislazione italiana non rientra in tale categoria, la circolare si limita a richiamare che l'art. 39, par. 5 rinvia alle clausole anticumulo degli artt. 46 bis e 46 quater e che l'art. 43, par. 4 impone la riliquidazione delle prestazioni di invalidità liquidate da uno Stato a legislazione di tipo "A" quando sopravvenga il diritto a pensione di vecchiaia in altri Stati o un successivo diritto a prestazioni di invalidità in base a legislazioni di tipo "B".
Totalizzazione dei periodi assicurativi nei regimi speciali
Vengono recepiti nel Regolamento, con lo stesso rango normativo, i criteri interpretativi già fissati dalla decisione n. 136 della Commissione amministrativa. Nell'assicurazione generale obbligatoria devono essere considerati tutti i periodi di assicurazione o residenza maturati negli altri Stati membri, sia in regimi generali sia speciali. Per l'Italia rilevano i regimi dei liberi professionisti; per gli altri Stati membri, solo l'assicurazione vecchiaia degli agricoltori in Germania e il regime di prepensionamento per la gente di mare autonoma in Spagna. I periodi esteri devono essere documentati con il formulario E 205 e possono essere totalizzati solo da soggetti già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. Inoltre, i periodi accreditati in regimi speciali esteri possono essere utilizzati anche se già presi in considerazione in un regime speciale dello stesso Stato, senza necessità di verifiche preventive sull'eventuale uso in Italia.
Legislazioni "a rischio" e requisito di assicurazione al momento dell'evento
Quando una legislazione nazionale subordina la prestazione al fatto che l'interessato sia assicurato al momento del verificarsi del rischio, tale requisito si considera soddisfatto anche se l'interessato è assicurato, in quella stessa data, presso un altro Stato membro oppure percepisce prestazioni da quest'ultimo. La regola riguarda i regimi indicati nell'allegato VI, presenti in Belgio, Francia, Spagna e Paesi Bassi.
Calcolo delle pensioni e doppio calcolo
Le regole generali di liquidazione e calcolo restano sostanzialmente immutate: quando il diritto è maturato senza totalizzazione, si deve confrontare l'importo calcolato in regime autonomo con quello calcolato pro quota e riconoscere il più favorevole. Il confronto va effettuato dopo l'applicazione delle eventuali clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dal diritto nazionale. Per l'Italia, però, l'allegato IV, sezione C, consente di rinunciare al doppio calcolo per tutte le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Nuova disciplina delle clausole anticumulo
La circolare evidenzia il profondo riassetto delle clausole anticumulo: il nuovo art. 12 del Regolamento 1408/71 ammette in linea generale l'applicazione delle norme nazionali, salvo diversa previsione regolamentare. In materia pensionistica, le regole specifiche sono contenute negli artt. 46 bis, 46 ter e 46 quater, che disciplinano rispettivamente i limiti generali, il cumulo di prestazioni della stessa natura e il cumulo con prestazioni di natura diversa o con altri redditi.
Limiti alle clausole anticumulo nazionali
Le clausole nazionali possono operare solo se hanno carattere "esterno", cioè se prendono in considerazione prestazioni o redditi conseguiti all'estero. In tale ambito, la circolare conferma le istruzioni già fornite per il cumulo tra pensione e retribuzione dopo la legge n. 407/1990. Esclude invece che costituiscano vere clausole anticumulo: la non considerazione delle rendite per infortuni e malattie professionali estere ai fini della maggiorazione della pensione di inabilità; la condizione di incompatibilità collegata alla pensione di inabilità; l'incompatibilità tra retribuzione e pensione di anzianità; le disposizioni sui limiti di reddito per la pensione di invalidità; e le norme sulle integrazioni al minimo, che hanno funzione diversa e non riduttiva della prestazione.
Parametri tecnici per l'applicazione delle clausole anticumulo
L'importo delle prestazioni estere deve essere considerato prima della sottrazione di imposte o contributi previdenziali, così da renderlo omogeneo ai fini del confronto. Dall'importo da assoggettare a cumulo va esclusa la quota di pensione derivante da contribuzione volontaria, che deve essere calcolata separatamente e comunicata agli organismi esteri su richiesta. Se le istituzioni estere comunicano la presenza di contributi volontari, la relativa quota deve essere considerata secondo le regole ordinarie e ai fini dell'integrazione al minimo. In ogni caso, una clausola nazionale non può ridurre la prestazione oltre l'importo corrispondente alle prestazioni o ai redditi percepiti negli altri Stati membri.
Cumulo di prestazioni della stessa natura e di natura diversa
Per prestazioni della stessa natura si intendono quelle di invalidità, vecchiaia e superstiti maturate dalla stessa persona; in tale ipotesi le prestazioni prorata non possono essere colpite da clausole anticumulo. Le prestazioni autonome possono invece essere assoggettate a tali clausole solo in casi circoscritti, ad esempio per prestazioni il cui importo è indipendente dalla durata dell'assicurazione o che includono un periodo fittizio. Nel caso di prestazioni di natura diversa o di altri redditi, anche le prestazioni prorata restano soggette alle clausole anticumulo, pur nel rispetto dei limiti posti dal diritto comunitario.
Obblighi di informazione tra istituzioni
Il nuovo testo del Regolamento 574/72 impone alle istituzioni competenti di scambiarsi tutte le informazioni necessarie per applicare concretamente le clausole anticumulo.
Regime transitorio e decorrenze
Poiché il Regolamento 1248/92 è in vigore dal 1 giugno 1992, esso non produce diritti per periodi anteriori, ma consente la riliquidazione delle pensioni già liquidate prima di tale data se la domanda è presentata entro due anni dall'entrata in vigore. Se la domanda è tardiva, la riliquidazione decorre dalla domanda, salvo diversa disciplina interna, e sempre che non vi siano prescrizioni o decadenze. Per l'Istituto, queste regole trovano applicazione soprattutto alla nuova totalizzazione nei regimi speciali; per la maggiorazione della pensione di inabilità e per la quota di pensione derivante da contribuzione volontaria, gli effetti decorrono comunque dal 1 giugno 1992, salvo decadenza o prescrizione nelle domande oltre il biennio.
Tassi di cambio per il confronto delle prestazioni
L'art. 107 del Regolamento 574/72 è stato integrato per consentire il confronto tra prestazioni e redditi esteri ai fini delle clausole anticumulo. Le istituzioni devono utilizzare i tassi di cambio trimestrali elaborati dalla Commissione CEE. Per l'Istituto, tali tassi servono anche a convertire in lire redditi o retribuzioni espressi in valuta estera, usando i tassi del quarto trimestre dell'anno cui si riferiscono i redditi o le retribuzioni dichiarati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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