Circolare numero 131 del 10-6-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ridisegna, a seguito del decentramento, l’intero flusso di lavorazione delle domande di pensione in regime internazionale, distinguendo i casi di residenti in Italia e all’estero, nonché quelli di non pensionati e già titolari di pensione. Definisce le attività istruttorie, i passaggi tra regime nazionale e internazionale, i formulari da utilizzare, le codifiche da inserire negli archivi EAD75 e CI81 e le modalità di notifica dei provvedimenti. Disciplina inoltre la fase transitoria di "stralcio" delle pratiche pendenti presso i Reparti regionali e attribuisce nuovi compiti di coordinamento, controllo e supporto alle Sedi regionali.
Nuovo iter procedurale per la trattazione delle domande di pensione in regime internazionale
Nuovo iter procedurale per la trattazione delle domande di pensione in regime internazionale
La circolare ridefinisce integralmente il procedimento di gestione delle domande di pensione in regime internazionale, alla luce del decentramento delle funzioni operative dalle Sedi regionali alle SAP e della conseguente necessità di semplificare e razionalizzare gli adempimenti. Il nuovo assetto decorre, in via generale, dall’1 giugno 1993 e si affianca a una fase transitoria di stralcio delle pratiche pendenti presso i Reparti regionali.
Quadro generale e finalità della revisione
La revisione dell’iter procede dalla precedente disciplina del 1984 ed è stata costruita da un gruppo di lavoro con il coinvolgimento di responsabili degli Uffici convenzioni internazionali di alcune Sedi regionali. Il nuovo sistema comporta la completa rielaborazione dei programmi di gestione delle domande e l’introduzione di una procedura di calcolo passante con caratteristiche analoghe a quelle già previste per le pensioni in regime nazionale. Le istruzioni operative e i programmi applicativi saranno resi disponibili con apposite circolari e messaggi.
Residenti in Italia: domande di non pensionati
Per le domande presentate da residenti in Italia e riferite a soggetti non ancora pensionati, l’ufficio ricevente deve timbrare la domanda in arrivo e trasmetterla all’Ufficio Liquidazione Pensioni. L’addetto verifica innanzitutto se il richiedente ha svolto attività lavorativa in un Paese convenzionato con l’Italia; in tal caso appone il timbro "Regime internazionale", acquisisce la domanda in EAD75 aggiungendo la lettera S al codice categoria e compila nel pannello CI81 i dati relativi a stato, cittadinanza e stato civile.
L’istruttoria richiede poi:
- il controllo di eventuali precedenti in sede tramite PGM 4560;
- la consultazione dell’archivio CIRE per verificare precedenti presso altre sedi e, se necessario, la richiesta del relativo fascicolo;
- la verifica della documentazione nazionale e della modulistica internazionale;
- l’eventuale richiesta di documentazione sul lavoro all’estero, domanda convenzionale, questionario IO/VO/SO 1 bis CEE e certificazioni mancanti;
- la ricostruzione della posizione assicurativa italiana, con eventuale accredito del servizio militare;
- la predisposizione dell’estratto contributivo internazionale E205-I per i Paesi CEE o di estratti analoghi previsti da specifiche convenzioni bilaterali;
- per invalidità, inabilità e, se del caso, superstiti, la compilazione anche del formulario E213.
Esiti della fase nazionale e avvio della fase internazionale
Esaurita l’istruttoria, la domanda può essere:
- accolta in regime autonomo con procedura di calcolo passante nazionale;
- liquidata come anticipo recuperabile con procedura di calcolo passante internazionale quando il diritto risulti certo e documentato;
- respinta per mancanza di assicurazione italiana o di requisiti soggettivi.
Se la domanda deve comunque essere esaminata alla luce della regolamentazione internazionale, l’ufficio invia una comunicazione interlocutoria CI15/A o CI15/B, secondo i casi. Nei campi di EAD75 e CI81 vengono poi inseriti i codici necessari per il passaggio alla fase internazionale: il codice E o A al campo 18, il codice T o K al campo 29 e la relativa data al campo 28, che aggiorna automaticamente il campo DATA CARICO di CI81.
Trattazione internazionale: rapporti con l’istituzione estera
Nella fase internazionale si distinguono tre situazioni principali:
- pratica già definita in sede nazionale, senza necessità di collegamento con l’estero, quando dagli atti risulti evidente l’assenza del diritto a prestazioni estere;
- richiesta di estratto contributivo estero, quando il diritto possa essere raggiunto per totalizzazione della contribuzione italiana ed estera;
- collegamento con l’istituzione estera, quando occorra accertare anche il diritto a pensione a carico dell’ente estero.
Nei casi di collegamento o richiesta di estratto, previa compilazione dei campi IST e, se noto, RIFERIM. ESTERO, si attivano le procedure automatizzate di input, prenotazione e stampa dei formulari previsti per ciascun Paese o convenzione. La circolare richiama, tra gli altri, i formulari per Argentina, Australia, Austria, Brasile, Canada, Liechtenstein, Monaco, Quebec, Repubblica di San Marino, Svezia, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti, Venezuela e CEE.
Ricevuta la decisione o l’estratto estero, l’operatore aggiorna il campo PROV. ESTERO di CI81, indicando il codice A o R e la data del provvedimento, oppure il codice X quando l’istituzione estera non debba assumere alcuna decisione. Per la parte italiana, la prestazione viene poi liquidata o ricalcolata in pro rata con la procedura passante internazionale, oppure viene emesso un provvedimento di reiezione o di conferma. Nei casi di reiezione o conferma si aggiornano i codici di esito e, ove previsto, si notificano anche la decisione estera e gli eventuali arretrati o conguagli.
Domande di già titolari di pensione italiana
Per le domande di soggetti già titolari di pensione di ruolo S o di anticipo recuperabile con codice V, il flusso è sostanzialmente analogo, ma tiene conto della prestazione già esistente. L’operatore contraddistingue la domanda con il timbro "Regime internazionale", acquisisce i dati in EAD75 e CI81, controlla i precedenti in CIRE, richiede eventuale fascicolo, integra la modulistica internazionale mancante, aggiorna la posizione assicurativa e, se necessario, compila il formulario E213 per ulteriori accertamenti sanitari.
Se la domanda comporta anche una ricostituzione che non richiede ricalcolo in regime internazionale, l’ufficio provvede direttamente agli adempimenti relativi, con le necessarie codifiche al campo 18. In caso contrario si inseriscono i codici di avvio della fase internazionale e si procede al collegamento con l’istituzione estera utilizzando i formulari previsti.
Domande di sola prestazione estera
Quando il richiedente non è assicurato in Italia oppure è già titolare di pensione autonoma italiana e chiede soltanto una prestazione estera, la domanda viene trattata come pratica di sola competenza estera. Dopo il timbro "Regime internazionale" e l’acquisizione in EAD75, l’operatore compila i campi CI81 relativi a cittadinanza, stato civile, istituzione competente e riferimento estero, raccoglie la documentazione necessaria sul lavoro all’estero e predispone l’invio all’ente estero della domanda completa di allegati.
La documentazione comprende, se del caso:
- la domanda prevista dalle convenzioni bilaterali;
- il questionario IO/VO/SO 1 bis CEE;
- l’estratto contributivo E205 o equivalente;
- la documentazione sanitaria con eventuale formulario E213.
La trasmissione avviene con le lettere tipizzate CI11 o con i formulari obbligatori previsti per specifiche istituzioni estere. Ricevuta la decisione, questa viene notificata all’interessato con il provvedimento italiano conseguente, che può consistere nella conferma della pensione autonoma o nella reiezione per mancanza di assicurazione.
Residenti all’estero: competenza e gestione delle pratiche
Per i residenti all’estero, la domanda viene acquisita in EAD75 e nel pannello CI81 con i dati necessari per il collegamento internazionale. La circolare individua i criteri di competenza della Sede abilitata:
- Regione dell’ultima attività lavorativa svolta in Italia;
- luogo di nascita, se il richiedente può far valere in Italia il solo servizio militare;
- criteri riferiti al dante causa per le pensioni ai superstiti da assicurato;
- SAP che aveva in carico la pensione del de cuius per la reversibilità;
- SAP che dovrà effettuare il pagamento, se il richiedente chiede il pagamento in Italia con o senza delega.
Se la competenza non è corretta, la domanda va trasferita alla sede competente e ne deve essere data comunicazione all’ente estero. Se la competenza sussiste, si procede con la verifica di precedenti, la richiesta di fascicoli, la raccolta di documentazione e l’elaborazione dell’estratto contributivo internazionale, oltre agli eventuali adempimenti sanitari e all’istruttoria per la liquidazione in regime autonomo, se ne ricorrono i presupposti.
Residenti all’estero: definizione della domanda e rapporti con l’estero
Per le domande dei residenti all’estero, una volta verificata la completezza documentale, l’ufficio aggiorna il campo PROV. ESTERO di CI81 e, a seconda dell’esito, provvede a:
- liquidare la pensione in pro rata con la procedura passante internazionale;
- emettere un provvedimento di reiezione con il modello CI29 e, se del caso, con i modelli CEE o CI32;
- confermare la decisione già adottata in sede nazionale.
I provvedimenti italiani vengono notificati con formulario E210 per le domande in regime CEE o con CI32 per le convenzioni bilaterali; la decisione estera viene comunicata con il formulario previsto. Anche qui sono previste le operazioni contabili per la messa in pagamento e per la gestione degli eventuali arretrati esteri. Se la contribuzione italiana è insufficiente, viene inserito il codice A al campo 18 senza emettere provvedimento e si avvia la fase internazionale con il codice K al campo 29.
Titolari di pensione di ruolo S o di anticipi recuperabili residenti all’estero
Per i già titolari di pensione di ruolo S o di anticipi recuperabili residenti all’estero, la domanda richiede l’aggiornamento della posizione assicurativa e la predisposizione dell’E205 o equivalente. Se la pensione è in carico ad altra SAP, la domanda deve essere trasferita immediatamente a tale struttura, con comunicazione all’istituzione estera e all’interessato.
Dopo l’acquisizione in EAD75 e la compilazione di CI81, l’addetto può:
- confermare la prestazione già liquidata, notificando i formulari previsti all’ente estero e all’interessato;
- riliquidare la pensione in pro rata, con analoga notifica e allegazione, se necessario, dell’E205 o similare.
Nel caso di conferma, vanno aggiornati i campi CI81 non modificati automaticamente, in particolare PE, ESITO e DATA ESITO.
Titolari di pensione in regime autonomo residenti all’estero
Per i titolari di pensione in regime autonomo, la procedura prevede analogamente l’acquisizione della domanda in EAD75, l’aggiornamento della posizione assicurativa, la compilazione dell’E205 o equivalente e l’impostazione dei codici E al campo 18 e T al campo 29. Il pannello CI81 deve essere completato con i dati anagrafici e di collegamento, e la prestazione già liquidata viene confermata con il modello CI29, dandone comunicazione all’ente estero e all’interessato con i formulari previsti.
Fase di stralcio e gestione delle pratiche pendenti
La circolare dedica una sezione specifica alla cosiddetta gestione stralcio, cioè alla sistemazione delle pratiche pendenti presso i Reparti regionali dopo il decentramento. Tale gestione è affidata agli attuali responsabili dei Reparti regionali per le convenzioni internazionali e deve riguardare tutte le pratiche acquisite in EAD75 dalle SAP fino al 31 maggio 1993.
La gestione stralcio deve essere limitata nel tempo e concludersi non oltre il primo trimestre 1994. A questo scopo devono essere predisposti piani di lavoro per il periodo 1 giugno 1993 - 31 dicembre 1993 e, se necessario, per il primo trimestre 1994, da trasmettere alla Direzione Centrale per la Pianificazione e Controllo entro il 30 giugno 1993. Le SAP devono effettuare una ricognizione puntuale delle domande di competenza della struttura stralcio e trasmettere la relativa documentazione entro il 20 giugno 1993.
Regime transitorio dei programmi e ricostituzioni
Per tutto il 1993 rimangono disponibili sui sottosistemi regionali i programmi di gestione delle domande in regime internazionale, i programmi di liquidazione 5143, 5320, 4222 e la procedura CI03/CI05/CIAF/COMB, con esclusione della procedura DATA SWTCHING. La procedura CI03/CI05/CIAF/COMB resta disponibile anche a livello SAP.
Le domande di prima liquidazione caricate in EAD75 dalle SAP dal 1 giugno 1993 in avanti devono essere gestite integralmente dalle SAP secondo il nuovo iter e con la procedura di calcolo passante internazionale in corso di rilascio. Diverso è il caso delle ricostituzioni che, a partire dalla stessa data, comportino ricalcolo della pensione: poiché la prima versione del nuovo programma non consente il calcolo delle ricostituzioni, tali pratiche devono essere trasmesse ai Reparti regionali con codice K al campo 29, data al campo 28 e annotazione al campo 47, per poi essere lavorate in sede regionale e ritrasmesse alla SAP di origine per la successiva attivazione della procedura CI05.
Nuovo ruolo delle Sedi regionali
La circolare attribuisce al responsabile dell’area convenzioni internazionali della Sede regionale un ruolo essenziale nella fase di avvio e nel funzionamento a regime del decentramento. Tale responsabile deve seguire la gestione stralcio, coordinare la formazione presso le unità decentrate, verificare l’adeguatezza dei moduli procedurali e organizzativi, controllare l’andamento produttivo delle SAP di competenza e intervenire nelle situazioni critiche con misure operative o formative mirate.
È inoltre previsto:
- il controllo costante, quantitativo e qualitativo, dei processi produttivi;
- il coordinamento delle SAP per assicurare l’allineamento alle disposizioni vigenti e a quelle future;
- l’analisi delle criticità locali e l’attivazione di task force o corsi di formazione mirati;
- la consulenza sulle problematiche normative e procedurali già risolte a livello centrale;
- il raccordo periodico con le Direzioni centrali per i problemi di carattere generale o internazionale che richiedano interventi di livello superiore.
La circolare sottolinea infine che il corretto successo del decentramento è essenziale anche per il mantenimento dell’immagine internazionale dell’INPS e richiama i dirigenti regionali a un’azione costante per garantire le condizioni organizzative, logistiche, tecniche e strutturali necessarie.
Punti principali
Decorrenza del nuovo iter e ragioni della revisione
Il nuovo procedimento nasce dal decentramento dei compiti operativi delle Sedi regionali in materia di pensioni in regime internazionale e sostituisce l’iter delineato dalla circolare del 20 aprile 1984 e successive modifiche. L’operatività generale decorre dall’1 giugno 1993, salvo quanto previsto per la gestione delle pratiche in fase di stralcio. La riorganizzazione ha comportato la revisione dei programmi di gestione delle domande e l’elaborazione di una procedura di calcolo passante analoga a quella delle pensioni in regime nazionale.
Residenti in Italia: domande di non pensionati
Per le domande presentate da residenti in Italia e riferite a soggetti non ancora pensionati, l’Ufficio Liquidazione Pensioni deve prima verificare l’esistenza di attività lavorativa in un Paese convenzionato, apporre il timbro "Regime internazionale", acquisire la domanda in EAD75 e compilare i dati essenziali nel pannello CI81. L’istruttoria comprende il controllo di eventuali precedenti, la richiesta della documentazione nazionale e internazionale mancante, la ricostruzione della posizione assicurativa italiana, l’eventuale accredito del servizio militare e la produzione dell’estratto contributivo internazionale. Se la prestazione riguarda invalidità, inabilità o superstiti, va compilato anche il formulario E213.
Residenti in Italia: definizione in regime nazionale o internazionale
La domanda può essere definita in tre modi: accoglimento in regime autonomo con calcolo passante nazionale, liquidazione di anticipo recuperabile con calcolo passante internazionale quando il diritto sia già certo e documentato, oppure reiezione per mancanza di assicurazione italiana o di requisiti soggettivi. Se la domanda deve essere esaminata anche secondo la regolamentazione internazionale, si invia una comunicazione interlocutoria CI15/A oppure CI15/B a seconda che la fase nazionale abbia portato o meno a una definizione. Successivamente, in CI81, si impostano i codici di esito e i codici di carico che avviano la trattazione internazionale.
Trattazione internazionale e rapporti con l’istituzione estera
Nella fase internazionale possono verificarsi tre situazioni: pratica già definita in sede nazionale senza necessità di collegamento estero, richiesta di estratto contributivo estero per totalizzazione, oppure collegamento diretto con l’istituzione estera quando occorre accertare anche il diritto a pensione a carico estero. Nei casi di collegamento o richiesta di estratto si compilano i campi IST e, se noto, RIFERIM. ESTERO, e si utilizzano i formulari previsti per ciascun Paese o convenzione, compresi quelli CEE e bilaterali. Ricevuta la decisione o l’estratto estero, si aggiorna il campo PROV. ESTERO di CI81, si liquida o ricalcola la pensione in pro rata, oppure si conferma o respinge la prestazione con i modelli prescritti, curando anche le operazioni contabili e gli eventuali conguagli con arretrati esteri.
Residenti in Italia: già titolari di pensione italiana
Per i già pensionati titolari di pensione di ruolo S o di anticipo recuperabile con natura V, la domanda viene trattata in modo analogo ma con attenzione alla prestazione già in essere. Si acquisiscono i dati in EAD75 e CI81, si aggiorna la posizione assicurativa, si elabora il formulario E205 o equivalente e, se necessario, si richiede nuova visita medica con E213. Quando la domanda comporta anche una ricostituzione non onerosa in regime internazionale, si procede ai relativi adempimenti in sede nazionale; diversamente, si avvia la fase internazionale con i codici di carico previsti e con eventuale collegamento all’istituzione estera.
Domande di sola prestazione estera per residenti in Italia
Quando il richiedente non è assicurato in Italia oppure è già titolare di pensione autonoma italiana e chiede solo una prestazione estera, la domanda viene acquisita in EAD75 con codifica specifica e si attiva la fase istruttoria per l’invio all’istituzione estera. Vengono raccolti i documenti sul lavoro all’estero, le domande convenzionali, i questionari CEE e gli eventuali certificati mancanti; si predispone il formulario E205 o simile e, se occorre, l’accertamento sanitario tramite E213. La domanda completa viene inoltrata all’ente estero con le lettere tipizzate CI11 o con i formulari obbligatori previsti. Ricevuta la decisione estera, questa viene notificata all’interessato insieme al provvedimento italiano, che può confermare la pensione autonoma o respingere per mancanza di assicurazione.
Residenti all’estero: competenza e prime attività
Per i residenti all’estero, l’addetto deve contraddistinguere la domanda con il timbro "Regime internazionale", acquisirla in EAD75 e compilare i dati anagrafici e di collegamento in CI81. Viene poi verificata la competenza della Sede abilitata, che dipende dalla Regione dell’ultima attività lavorativa in Italia; in caso di solo servizio militare, dal luogo di nascita; per le pensioni ai superstiti, dai criteri riferiti al dante causa; per la reversibilità, dalla SAP che aveva in carico la pensione del de cuius; se è richiesto il pagamento in Italia, competente è comunque la SAP che effettuerà il pagamento. Se la competenza non è corretta, la domanda viene trasferita alla Sede competente e ne viene data comunicazione all’ente estero.
Residenti all’estero: istruttoria e definizione della domanda
Una volta accertata la competenza, la Sede richiede eventuali fascicoli precedenti, la modulistica internazionale mancante e ricostruisce la posizione assicurativa italiana con eventuale accredito del servizio militare e con la predisposizione dell’estratto contributivo internazionale. Se la domanda è di invalidità, la documentazione sanitaria può essere inviata al Gabinetto Diagnostico. Se il diritto in regime autonomo sussiste, la pensione viene liquidata con le procedure nazionali e, se del caso, vengono bloccati gli arretrati per conto dell’istituzione estera; in mancanza di sufficiente contribuzione italiana, si imposta il carico per la fase internazionale senza emettere provvedimento definitivo.
Residenti all’estero: decisione estera e provvedimento italiano
Dopo l’integrazione documentale e la decisione dell’istituzione estera, si aggiorna il campo PROV. ESTERO in CI81 e, a seconda del caso, la prestazione italiana viene liquidata in pro rata, respinta oppure confermata. Le notifiche avvengono con E210 per le domande in regime CEE o con CI32 per le convenzioni bilaterali, mentre il provvedimento estero viene comunicato con il formulario previsto. Anche in questa fase sono previste le operazioni contabili per la messa in pagamento e per il trattamento degli eventuali arretrati esteri.
Domande di già titolari di pensione all’estero: ruolo della SAP
Per i titolari di pensione di ruolo S o di anticipi recuperabili residenti all’estero, l’addetto aggiorna la posizione assicurativa, elabora il formulario E205 o simile e compila in EAD75 i codici di avvio della fase internazionale. Se la pensione è in carico ad altra SAP, la domanda va trasferita immediatamente a quella competente, con avviso all’istituzione estera e all’interessato. A seconda dei casi, la prestazione già liquidata viene confermata o riliquidata in pro rata, con notifica all’ente estero e all’interessato tramite i formulari previsti.
Domande di già titolari di pensione in regime autonomo residenti all’estero
Per i titolari di pensione in regime autonomo, la domanda viene acquisita in EAD75, la posizione assicurativa viene aggiornata e si predispone la documentazione internazionale. Vengono inseriti i codici necessari per il passaggio alla fase internazionale e si conferma la prestazione già liquidata con il provvedimento CI29, notificandola all’ente estero e all’interessato. In questi casi si apportano al pannello CI81 le modifiche che non vengono aggiornate automaticamente.
Gestione stralcio delle pratiche pendenti
La circolare disciplina una fase transitoria di "stralcio" affidata ai responsabili dei Reparti regionali per la gestione delle partite pendenti acquisite in EAD75 dalle SAP fino al 31 maggio 1993. La gestione stralcio deve essere limitata nel tempo e concludersi non oltre il primo trimestre 1994; a tal fine devono essere predisposti piani di lavoro riferiti al periodo 1 giugno 1993 - 31 dicembre 1993 e, se necessario, al primo trimestre 1994, da trasmettere alla Direzione Centrale per la Pianificazione e Controllo entro il 30 giugno 1993. Le SAP devono trasmettere la documentazione relativa alle domande di competenza della struttura stralcio entro il 20 giugno 1993.
Regime transitorio dei programmi e ricostituzioni
Per tutto il 1993 restano disponibili sui sottosistemi regionali i programmi di gestione delle domande internazionali e i programmi di liquidazione 5143, 5320, 4222 e la procedura CI03/CI05/CIAF/COMB, con esclusione della procedura DATA SWTCHING. Le domande di prima liquidazione caricate in EAD75 dalle SAP dal 1 giugno 1993 in poi devono essere trattate interamente dalle SAP secondo il nuovo iter e con la procedura di calcolo passante internazionale. Per le ricostituzioni acquisite dal 1 giugno 1993 o disposte d’ufficio che comportino ricalcolo, la prima versione del nuovo programma non consente il calcolo in SAP: tali pratiche vanno trasmesse ai Reparti regionali con codice K al campo 29, data al campo 28 e annotazione al campo 47, per poi essere lavorate in sede regionale e ritrasmesse alla SAP per l’ulteriore fase di elaborazione.
Nuovo ruolo delle Sedi regionali
Il responsabile dell’area convenzioni internazionali della Sede regionale assume un ruolo centrale di coordinamento, controllo e supporto tecnico-organizzativo. Deve seguire l’andamento della gestione stralcio, coordinare la formazione nelle unità decentrate, verificare l’adeguatezza dei moduli procedurali e organizzativi presso le SAP, controllare costantemente i processi produttivi e i livelli di attuazione, coordinare le SAP di competenza e intervenire nelle situazioni di crisi attraverso task force o corsi mirati. Deve inoltre fornire consulenza sulle questioni locali già risolte a livello centrale e mantenere un raccordo periodico con le Direzioni centrali per i problemi generali o di rilievo internazionale.
Formulari e modelli allegati
La circolare richiama numerosi formulari e modelli operativi per la trattazione delle domande e le comunicazioni con gli interessati e con le istituzioni estere, tra cui CI15/A, CI15/B, CI29, CI35, CI11, CI12/A, CI32, E205, E205-I, E210, E211, E213 e i formulari bilaterali o CEE specifici per singoli Paesi. In allegato sono riportati i fac-simile delle comunicazioni interlocutorie CI15/A e CI15/B, da utilizzare in attesa della versione automatizzata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 10 giu 1993Circolare numero 132 del 10-6-1993
- Circolare · 10 giu 1993Circolare numero 133 del 10-6-1993
- Circolare · 10 giu 1993Circolare numero 134 del 10-6-1993
- Circolare · 9 giu 1993Circolare numero 130 del 9-6-1993
- Circolare · 8 giu 1993Circolare numero 128 del 8-6-1993
- Circolare · 8 giu 1993Circolare numero 129 del 8-6-1993
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →