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Circolare

Circolare numero 133 del 10-6-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare esamina l'evoluzione normativa dell'art. 13 della legge n. 498/1992, come modificato dall'art. 6-bis della legge n. 67/1993, chiarendo che la disciplina esclude per alcuni enti l'obbligo previdenziale e assistenziale sui contratti d'opera o di prestazione professionale individuale. Viene però sottolineato che la norma non impedisce di verificare in concreto la reale natura del rapporto, perché la qualificazione formale scelta dalle parti non prevale automaticamente sulla sostanza del rapporto, soprattutto nei confronti degli enti previdenziali. In attesa di un definitivo chiarimento, resta quindi possibile dimostrare che un rapporto apparentemente autonomo presenti in realtà elementi di subordinazione.

Contratti d'opera e prestazioni professionali: qualificazione del rapporto e obblighi previdenziali/assistenziali per enti pubblici e non profit

Contratti d'opera e prestazioni professionali: qualificazione del rapporto e obblighi previdenziali

La circolare ricostruisce l'evoluzione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'art. 6-bis della legge 18 marzo 1993, n. 67, e chiarisce i riflessi della disciplina sui contratti d'opera e sulle prestazioni professionali individuali stipulati da determinati enti.

Ambito soggettivo della disciplina

La norma originaria escludeva dall'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e assistenza, per i contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale, le Province, i Comuni, le Comunità montane, i loro consorzi e le IPAB. La previsione era stata qualificata espressamente come interpretativa, con applicazione anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge n. 498/1992.

Con l'art. 6-bis della legge n. 67/1993 il campo di applicazione è stato ampliato, includendo anche:

  • gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale;
  • le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale.

Significato della previsione normativa

La circolare osserva che la nuova disposizione riafferma un principio già presente nell'ordinamento: la locatio operis non determina, di per sé, l'insorgenza dell'obbligo assicurativo. Per questo il legislatore sembra aver voluto richiamare l'attenzione sulla funzione del contratto come fonte del rapporto di lavoro e sulla necessità di esaminarne correttamente la qualificazione.

In tale prospettiva, il richiamo ai contratti d'opera o alle prestazioni professionali individuali stipulati dagli enti indicati viene letto come un invito a valutare con attenzione la reale natura dei rapporti instaurati.

Rilievo del nomen juris e orientamento giurisprudenziale

La circolare attribuisce importanza al nomen juris scelto dalle parti, richiamando il più recente orientamento della Corte di cassazione, che avrebbe recuperato la centralità della volontà espressa dai contraenti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro.

Sono richiamate, in particolare, precedenti pronunce della Cassazione già citate in altra circolare e ulteriori arresti più recenti, a sostegno dell'idea che la qualificazione pattizia sia un elemento rilevante dell'indagine giuridica.

Limiti rispetto agli enti previdenziali

La circolare precisa però che la volontà negoziale non assume il medesimo rilievo nei rapporti con terzi, come gli enti previdenziali, che restano estranei all'accordo tra le parti. Poiché l'obbligo assicurativo è regolato da una normativa inderogabile, esso non può essere neutralizzato dalla qualificazione formale attribuita dalle parti al contratto.

Ne consegue che il nomen juris è solo un utile elemento di indagine e non esaurisce l'accertamento della natura del rapporto.

Necessità di un accertamento sostanziale

La circolare sottolinea che deve prevalere il concreto atteggiarsi del rapporto rispetto alle qualificazioni astratte, le quali possono risultare anche del tutto divergenti dalla realtà effettiva. Un'interpretazione che rendesse intangibile la qualificazione formale di contratto d'opera o di prestazione professionale impedirebbe ogni verifica sul contenuto reale del rapporto e si porrebbe in contrasto con i principi generali in materia previdenziale.

Profili di legittimità costituzionale

Viene evidenziato che la problematica ha già dato luogo a dubbi di costituzionalità, tanto che il Pretore di Biella ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis della legge n. 67/1993 sotto vari profili. La circolare richiama tale circostanza per segnalare che la questione non può considerarsi definitivamente risolta sul piano interpretativo.

Conclusione operativa

In attesa di un chiarimento definitivo, la circolare conclude che non è preclusa la possibilità di provare in concreto la sussistenza, nei rapporti considerati, degli elementi tipici del lavoro subordinato. Pertanto, anche quando il contratto sia stato formalmente qualificato come autonomo, resta possibile verificare se, nella sostanza, il rapporto presenti caratteristiche di subordinazione rilevanti ai fini previdenziali e assistenziali.

Punti principali

Evoluzione normativa e ampliamento dei soggetti interessati

La circolare ricostruisce dapprima l'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che escludeva dall'adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, per i contratti d'opera o di prestazione professionale a carattere individuale, le Province, i Comuni, le Comunità montane, i loro consorzi e le IPAB. Con il comma 2 della stessa disposizione, tale previsione era qualificata come interpretativa e applicabile anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge. Successivamente, l'art. 6-bis della legge 18 marzo 1993, n. 67, ha sostituito l'art. 13 ampliandone l'ambito soggettivo, includendo anche gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale.

Significato della norma e ratio interpretativa

La circolare osserva che la nuova disposizione ribadisce un principio già presente nell'ordinamento, secondo cui la locatio operis non fa sorgere obbligo assicurativo. Proprio per questo, il legislatore sembra aver voluto richiamare l'attenzione degli operatori sull'importanza del contratto come fonte costitutiva del rapporto di lavoro. Il riferimento ai contratti d'opera o alle prestazioni professionali individuali stipulati dagli enti indicati viene quindi letto come indice della necessità di esaminare con attenzione la qualificazione del rapporto sottostante.

Rilevanza del nomen juris nella qualificazione del rapporto

Secondo la circolare, nella ricostruzione del rapporto di lavoro il rilievo del nomen juris attribuito dalle parti non va trascurato. Il legislatore, richiamando espressamente contratti d'opera o prestazioni professionali individuali, avrebbe inteso valorizzare la volontà negoziale delle parti come criterio utile per la qualificazione del rapporto, in linea con l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità richiamata nella circolare.

Limiti dell'autonomia negoziale nei confronti degli enti previdenziali

La circolare evidenzia però che la volontà delle parti non può avere lo stesso peso nei confronti dei terzi, in particolare degli enti previdenziali, i quali sono estranei al rapporto contrattuale. L'obbligo assicurativo, infatti, è disciplinato da norme inderogabili e non può essere escluso dalle qualificazioni giuridiche attribuite dalle parti. Per questo motivo, la qualificazione formale del contratto non è di per sé decisiva quando occorre stabilire se sussista o meno l'obbligo contributivo.

Prevalenza della realtà concreta sul dato formale

Pur riconoscendo utilità al nomen juris come elemento di indagine, la circolare afferma che deve attribuirsi importanza decisiva al concreto atteggiarsi del rapporto, e non alle qualificazioni astratte, che possono divergere dalla realtà effettiva. Ne deriva che non può ritenersi preclusa qualsiasi verifica sostanziale solo perché il contratto sia stato denominato come contratto d'opera o prestazione professionale individuale.

Esigenza di verifiche in concreto e profili di costituzionalità

La circolare segnala che un'interpretazione che impedisse ogni indagine sul contenuto reale del rapporto entrerebbe in contrasto con i principi generali sull'inderogabilità della normativa previdenziale e potrebbe sollevare questioni di legittimità costituzionale. Viene richiamato anche il fatto che la questione abbia già formato oggetto di valutazione da parte della giurisprudenza di merito, con una ordinanza del Pretore di Biella che ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 6-bis sotto vari profili.

Conclusione operativa: possibilità di provare la subordinazione

In attesa di un chiarimento definitivo, la circolare conclude che non è preclusa la possibilità di fornire prova, in concreto, della sussistenza degli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato nei rapporti in questione. Pertanto, anche se il contratto è formalmente qualificato come autonomo, può essere accertata la natura subordinata del rapporto ove emergano gli elementi sostanziali corrispondenti.

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