Sentenza del 16/07/2019 n. 3119 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso della società contro il provvedimento di sospensione, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440/1923, del rimborso IVA relativo al terzo trimestre 2015, pari a euro 41.452.884,76. L’Ufficio sosteneva che la sospensione fosse legittima, in quanto misura cautelare adottata in presenza di giudizi pendenti relativi ad avvisi di accertamento per importi rilevanti, e contestava l’esistenza di un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. La società ha eccepito, in via principale, la sopravvenuta carenza di interesse dell’Agenzia, poiché il rimborso IVA era stato successivamente eseguito.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia per carenza di interesse ad agire. Dopo la proposizione dell’appello, infatti, l’Ufficio aveva pagato alla società euro 42.865.689,93, comprensivi di interessi, facendo venir meno gli effetti concreti del provvedimento cautelare impugnato. Non sussisteva quindi più un interesse personale, attuale e concreto dell’Agenzia a ottenere una pronuncia sulla legittimità della sospensione. L’Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 20.543,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
Provvedimento di sospensione del pagamento
La norma consente alla pubblica amministrazione di sospendere un pagamento per salvaguardare l’eventuale compensazione tra un proprio debito e un credito, anche non ancora liquido, vantato nei confronti del beneficiario. Secondo la giurisprudenza richiamata, il potere può riguardare anche i rimborsi IVA.
Art. 100 c.p.c.
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse
L’interesse ad agire deve essere personale, attuale e concreto. Se, nel corso del giudizio, viene meno il pregiudizio perché l’obbligazione è stata adempiuta, la parte non ha più interesse a ottenere una pronuncia e l’impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudice può motivare la decisione concentrandosi sulle questioni realmente decisive, senza dover esaminare analiticamente tutte le argomentazioni delle parti.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Motivazione della sentenza
La motivazione può essere concisa e limitata ai profili necessari per giustificare concretamente la decisione.
Art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui, prima dell’iscrizione ipotecaria, deve essere garantito al contribuente un contraddittorio preventivo, con possibilità di presentare osservazioni o effettuare il pagamento.
Articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Sono richiamati quale fondamento del diritto del contribuente alla partecipazione al procedimento amministrativo e al contraddittorio endoprocedimentale, secondo la giurisprudenza citata.
Cass., Sez. V, sentenza n. 7320 del 28 marzo 2014
Ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 69 del R.D. n. 2440/1923 anche ai rimborsi IVA, fino all’eventuale giudicato negativo sulla pretesa creditoria dell’Erario.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014
Ha affermato la necessità del contraddittorio endoprocedimentale prima dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, ritenendo nullo il provvedimento adottato senza tale contraddittorio.
Massime di principio
- L’interesse a proporre o coltivare un’impugnazione deve esistere per tutta la durata del giudizio: se il provvedimento contestato perde efficacia o l’obbligazione viene adempiuta, può venir meno l’interesse concreto alla decisione.
- Il pagamento integrale delle somme oggetto di sospensione può rendere inutilmente proseguito l’appello dell’amministrazione e comportarne l’inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse.
- In presenza di misure cautelari fiscali o di sospensione di rimborsi, occorre verificare sia la base normativa del potere amministrativo sia l’eventuale obbligo di contraddittorio preventivo, valutato in relazione alla natura della misura e del tributo coinvolto.
- La decisione può essere fondata sulla questione preliminare più immediata e decisiva, senza esaminare nel merito tutte le ulteriori contestazioni.
- La parte che determina, con il proprio comportamento processuale o sostanziale, la perdita dell’interesse alla prosecuzione del giudizio può essere condannata alle spese.
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