Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/09/2017 n. 7775 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento TARSU/TIA 2013. Ha contestato la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997, nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. In particolare, ha sostenuto che per le annualità 2011 e 2012 erano già state irrogate e pagate sanzioni pari al 160% del tributo evaso e che, per l'annualità 2013, l'amministrazione aveva nuovamente applicato la sanzione piena, senza considerare il cumulo giuridico o istituto della continuazione per violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondato l'appello. Poiché le violazioni relative agli anni 2011, 2012 e 2013 non erano state contestate né sanzionate contemporaneamente, l'ufficio e il concessionario avrebbero dovuto applicare il trattamento più favorevole previsto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997, tenendo conto delle sanzioni già irrogate per le annualità precedenti e rideterminando complessivamente la sanzione. La ripetuta applicazione della sanzione piena del 160% per ciascun anno ha quindi vanificato il beneficio del cumulo giuridico. L'appello è stato accolto, la sentenza di primo grado è stata riformata, il ricorso introduttivo è stato accolto e l'avviso di accertamento è stato dichiarato nullo. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997

    Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

    Per violazioni della stessa indole relative a più annualità, deve applicarsi la continuazione, con una sanzione complessiva più favorevole rispetto alla somma delle sanzioni autonome. Se le annualità sono contestate separatamente, l'ufficio deve tenere conto delle sanzioni già irrogate e rideterminare il trattamento complessivo, evitando la reiterazione della sanzione piena per ogni anno.

  • Art. 53, D.Lgs. 546/1992

    La resistente ne ha invocato l'applicazione per sostenere l'inammissibilità dell'appello, ma l'eccezione non è stata accolta.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c.

    È stato richiamato per giustificare la compensazione delle spese di lite, considerata la particolarità della materia e l'evoluzione della giurisprudenza.

  • Art. 15, D.Lgs. 546/1992

    È stato richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. quale base per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

  • Art. 10, comma 1, D.Lgs. 504/1992

    La giurisprudenza citata ha evidenziato che, nei tributi locali periodici, ogni annualità costituisce un'autonoma obbligazione, pur restando applicabile il cumulo giuridico quando le violazioni siano della stessa indole e commesse in periodi d'imposta diversi.

  • Cass. civ., 16 settembre 2016, n. 18230

    In tema d'ICI, l'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae ... fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.

    Il principio affermato per l'ICI è stato ritenuto applicabile anche alla TARSU, in quanto entrambi sono tributi locali periodici: ogni anno può generare una distinta violazione, ma le violazioni omogenee devono essere trattate secondo la continuazione.

Massime di principio

  • Nei tributi locali periodici, l'omessa denuncia o il mancato pagamento può costituire una violazione autonoma per ciascuna annualità.
  • Quando le violazioni hanno la stessa indole e riguardano annualità diverse, l'amministrazione deve applicare il cumulo giuridico previsto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997, anziché sommare automaticamente sanzioni piene per ogni anno.
  • Se le annualità vengono contestate con atti separati e in momenti diversi, l'atto successivo deve considerare le sanzioni già irrogate e determinare la sanzione complessiva in modo coerente con il trattamento più favorevole.
  • La reiterata applicazione della sanzione piena per ciascuna annualità, senza alcuna verifica del cumulo giuridico, può comportare l'illegittimità o la nullità dell'avviso successivo.
  • In casi analoghi è importante verificare gli avvisi precedenti, le date di notifica, le sanzioni già pagate e se l'ultimo atto contiene una concreta rideterminazione complessiva della sanzione.
  • Il principio riguarda il calcolo delle sanzioni e non elimina necessariamente l'obbligo tributario principale, che può restare dovuto per ciascuna annualità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.