Cassazione Penale, Sentenza n. 18926/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gallico aveva presentato due istanze: la consegna di alcuni supporti digitali e l'installazione di programmi sul PC per far funzionare supporti già in suo possesso. Contestava inoltre che tali richieste costituissero istanze di ottemperanza per provvedimenti precedenti non eseguiti e denunciava vizi procedurali (riunione delle istanze senza coinvolgere le parti) e carenze istruttorie (impossibilità del detenuto di indicare i software necessari trattandosi del computer dell'Amministrazione).
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la riunione delle istanze (disposta in udienza con la difesa che non si oppose), e corretto il trattamento delle richieste come reclami piuttosto che come istanze di ottemperanza, poiché mancavano puntuali riferimenti a precedenti provvedimenti non eseguiti o le richieste erano formulate in modo troppo generico. Ha inoltre ritenuto giustificato il trattenimento/limitazione del materiale per ragioni di cautela connesse al regime differenziato di cui all'art. 41-bis. Per queste ragioni ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen.
Distinzione tra reclamo (tutela giurisdizionale impugnabile) e richiesta di ottemperanza: il giudice ha ritenuto che, in assenza di puntuali riferimenti a provvedimenti non eseguiti, la domanda non fosse qualificabile come istanza di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis
art. 35, comma 1, n. 5 Ord. pen.
Riferimento al reclamo generico: quando si contestano modalità di esercizio dei diritti si è in presenza di reclamo non impugnabile secondo la giurisprudenza citata
art. 41-bis Ord. pen.
Autorità dell'Amministrazione a porre cautele e limitazioni sui materiali e supporti detenuti per esigenze di sicurezza nel regime differenziato; tale esigenza giustifica il trattenimento o le cautele nella consegna dei supporti digitali
artt. 17, 19 e 125 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per difetti procedurali (es. riunione dei procedimenti). Il giudice ha ritenuto però che la riunione fosse stata disposta legittimamente in udienza con la difesa presente e non opponente
art. 666, comma 2 e art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richieste richiamate dal ricorrente in ordine al contenuto dei provvedimenti oggetto di ottemperanza; il giudice ha ritenuto che i provvedimenti non fossero delineati in modo tale da fondare una richiesta di ottemperanza
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata insieme alla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria per causa colposa di inammissibilità
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai presupposti per escludere la colpa che giustifichi la sanzione pecuniaria: in mancanza di elementi idonei ad escludere la colpa, è stata confermata l'applicazione della sanzione
Massime di principio
- Per ottenere l'ottemperanza occorre indicare espressamente e con riferimento puntuale i provvedimenti anteriori non eseguiti; in mancanza la domanda può essere trattata come semplice reclamo e risultare non impugnabile
- Se si chiede la fornitura o l'uso di supporti digitali in carcere è fondamentale documentare esattamente quali materiali/software sono necessari e perché, altrimenti la richiesta può essere ritenuta generica e inammissibile
- Le esigenze di sicurezza legate al regime 41-bis possono giustificare restrizioni e trattenimento di materiali digitali; l'Amministrazione può adottare cautele che il giudice riconosce se adeguatamente motivate
- Prima di proporre un ricorso giudiziario conviene confrontarsi con l'Amministrazione penitenziaria per ottenere chiarimenti tecnici (es. quale software sia compatibile): la mancanza di tale confronto può essere considerata a sfavore del ricorrente
- La riunione di procedimenti è lecita se disposta in udienza e senza opposizione della difesa; eventuali contestazioni procedurali devono essere sollevate tempestivamente
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e una sanzione pecuniaria quando non si dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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