Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29533/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la condanna per possesso e detenzione ai fini di vendita di merce con marchi contraffatti e per ricettazione, contestando la valutazione probatoria che ha ricollegato il possesso alla provenienza illecita e la qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 648, 473 e 474 c.p. Criticava altresì profili relativi alla prova della contraffazione e agli effetti della recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondate le argomentazioni dei giudici di merito: il possesso non giustificato di merce contraffatta (sprovvista di fatture e detenuta da persona non rivenditore autorizzato) prova la ricettazione; la contraffazione è stata adeguatamente accertata attraverso la testimonianza di operatori della Guardia di Finanza qualificati; la detenzione per la vendita integra il reato di cui all'art. 474 c.p. anche se la contraffazione è grossolana. La recidiva è stata considerata irrilevante rispetto all'attenuante del secondo comma dell'art. 648 c.p.. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 473 c.p.

    La norma è richiamata come reato presupposto: la merce contraffatta deriva dal delitto di cui all'art. 473, la cui esistenza giustifica la valutazione che i beni detenuti provengano da attività illecite.

  • art. 648 c.p.

    Il possesso non giustificato di beni di provenienza illecita è valorizzato come prova del reato di ricettazione; l'assenza di fatture e di autorizzazione alla vendita rafforza la presunzione di illiceità.

  • art. 474 c.p.

    La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il reato di cui all'art. 474 c.p. e si configura come reato di pericolo: non è necessario che la contraffazione sia tale da ingannare concretamente gli acquirenti (non è richiesto l'inganno concreto né si esclude il reato per contraffazione grossolana).

  • art. 648, secondo comma, c.p. (attenuante)

    L'attenuante prevista dal secondo comma dell'art. 648 c.p. è stata ritenuta applicabile e ha neutralizzato effetti negativi della recidiva nella determinazione della pena.

Massime di principio

  • Il possesso non giustificato di merce contraffatta, soprattutto se sprovvista di fatture e detenuta da chi non è rivenditore autorizzato, può essere valutato come prova di ricettazione.
  • La prova della contraffazione può essere fornita in via testimoniale da operatori qualificati (es. Guardia di Finanza) senza necessità di accertamenti tecnici supplementari, quando il testimone riferisca su fatti della sua diretta percezione e inerenti alla sua specifica attività.
  • La detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto integra l'art. 474 c.p. anche se la contraffazione è grossolana: è un reato di pericolo volto a tutelare la fede pubblica dei marchi, non richiedendo l'effettiva riuscita dell'inganno.
  • L'assenza di documenti che giustifichino l'acquisizione dei beni (fatture, autorizzazioni) è un elemento probatorio rilevante per ricondurre il possesso a provenienza illecita.
  • La recidiva può essere neutralizzata dall'applicazione di circostanze attenuanti e, se ritenuta non idonea a peggiorare la posizione, non comporta necessariamente effetti penalmente pregiudizievoli.
  • Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi non evidenziano profili di rilevanza decisiva o interesse processuale; in tal caso il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.