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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05860/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi la decisione impugnata nella sostanza, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi non specifici, manifestamente infondati e meramente ripetitivi di doglianze già disattese con motivazione adeguata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda una condanna confermata in appello per la violazione degli obblighi assunti dal ricorrente quale custode di un'autovettura, che avrebbe dovuto essere custodita in un garage privato ed è invece stata collocata sulla pubblica via. Il ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione, che la Corte di cassazione qualifica come generici, manifestamente infondati e sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate e respinte con motivazione congrua. In particolare, il primo motivo contestava la ricostruzione della condotta, ma la Corte ribadisce che l'impegno assunto imponeva la custodia del veicolo in luogo privato. Gli altri due motivi riproponevano questioni già decise, tra cui l'asserita minima offensività del fatto e il diniego delle attenuanti generiche, giustificato dalla Corte territoriale con riferimento al valore non irrisorio del veicolo e ai precedenti penali, seppure risalenti e non particolarmente gravi.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese con motivazione congrua, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La genericità del motivo ricorsuale ricorre quando la doglianza non indica puntualmente l'errore della decisione impugnata, ma si risolve in una ripetizione di contestazioni già valutate nei gradi di merito.
  • La minima offensività del fatto può essere esclusa dal giudice di merito quando il bene o il veicolo oggetto della condotta abbia un valore non irrisorio e la motivazione sul punto sia congrua.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su elementi concreti, quale la presenza di precedenti penali, anche se risalenti e non particolarmente gravi, purché la motivazione sia adeguata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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