Cassazione Penale, Sentenza n. 17926/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la convalida dell'arresto sostenendo la violazione di legge processuale: il decreto che fissava l'udienza di convalida non sarebbe stato notificato a uno dei due difensori di fiducia nominati (Alessio Rosati), sicché l'udienza si è svolta alla presenza del solo altro difensore di fiducia (Paolo Rosati).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'omessa notifica a uno dei due difensori costituisca una nullità a regime intermedio che si considera sanata quando l'altro difensore di fiducia è stato regolarmente avvisato, era presente e non ha eccepito la mancata notifica. Pertanto il vizio è stato ritenuto sanato e il ricorso rigettato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 121 disp. att. cod. proc. pen.
art. 121 disp. att. cod. proc. pen.
richiamata per indicare la modalità di svolgimento della convalida dell'arresto nei confronti dell'indagato a piede libero; contesto procedurale della convalida
art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.
art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.
norma sulle nullità assolute del processo penale, richiamata nella distinzione tra nullità assolute e relative in relazione alla mancata notifica all'unico difensore di fiducia
art. 179, comma primo cod. proc. pen.
art. 179, comma primo cod. proc. pen.
ulteriore richiamo alle previsioni sulle nullità nel processo penale usato per qualificare l'omessa notifica come nullità assoluta quando manchi l'avviso all'unico difensore di fiducia
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa
Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620
principio consolidato secondo cui l'omesso avviso dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia integra una nullità a regime intermedio che si sanerà qualora l'altro difensore, regolarmente avvisato e presente, non abbia eccepito
Giurisprudenza - Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan
Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598
afferma che l'omesso avviso dell'udienza all'unico difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria, e non è sanata dalla presenza del difensore d'ufficio o di un sostituto
Massime di principio
- Se l'imputato nomina due difensori di fiducia e solo uno di essi è stato avvisato e presente in udienza, la mancata notifica all'altro difensore costituisce una nullità a regime intermedio che si considera sanata se il difensore presente non eccepisce il vizio.
- Se l'imputato nomina un solo difensore di fiducia e questi non viene avvisato, l'omessa notifica integra una nullità assoluta (in particolare se la presenza del difensore è obbligatoria) e non può essere sanata dalla presenza di un difensore d'ufficio o sostituto.
- L'eccezione relativa alla mancata notifica deve essere sollevata tempestivamente dall'avvocato presente: la mancata tempestiva eccezione comporta la sanatoria del vizio quando si tratta di nullità a regime intermedio.
- In caso di ricorso manifestamente infondato il giudice può dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende).
- Prassi consigliata: assicurarsi che le notifiche dell'udienza vengano indirizzate a tutti i difensori di fiducia nominati; se si riceve la notifica e l'altro difensore non l'ha ricevuta, valutare l'eccezione immediata in udienza per non perdere il vizio procedurale.
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