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Sentenza

Sentenza n. 14013/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento della delibera n. 13 del 2.3.2023 del Consiglio Comunale del Comune di Fiano Romano di rigetto dell’osservazione n. 3 presentata dal ricorrente al Piano di Recupero Urbanistico dell’Area di Via Procoio – Via Milano e della Delibera di Consiglio Comunale n. 66/2022 del 7.11.2022 di adozione del Piano di Recupero Urbanistico;

Giustizia amministrativa202308421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera consiliare di rigetto dell’osservazione presentata dal proprietario e delibera di adozione del Piano di Recupero Urbanistico, nella parte in cui non includeva la particella di proprietà del ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’osservazione n. 3 e la delibera di adozione del Piano di Recupero Urbanistico dell’Area di Via Procoio–Via Milano, lamentando l’esclusione della propria particella. Con unico motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 4 della legge regionale Lazio n. 28/1980, l’eccesso di potere per erroneità della motivazione e difetto dei presupposti, contraddittorietà manifesta, sviamento di potere e violazione del principio di parità di trattamento. Secondo il ricorrente, il Comune avrebbe motivato il rigetto limitandosi a rilevare che l’area era inedificata, senza considerare gli obiettivi di riqualificazione urbanistico-edilizia e recupero paesaggistico del piano, né il fatto che il terreno non fosse utilizzato a fini agricoli. Il Comune ha eccepito preliminarmente la genericità della procura speciale e il difetto di interesse e ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione relativa alla genericità della procura, rilevando che il deposito della procura in giudizio smentiva l’eccezione. Ha prescinduto dall’esame dell’eccezione di difetto di interesse, ritenendo comunque infondate nel merito le censure. Il Collegio ha affermato che le scelte urbanistiche, comprese quelle relative all’inserimento di beni nei piani e alla loro destinazione, costituiscono esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di errori di fatto, illogicità o irrazionalità abnormi. La pianificazione attuativa implica una valutazione discrezionale anche sull’opportunità di dare attuazione alle previsioni generali in un determinato momento e a determinate condizioni. Nel caso concreto, la particella ricadeva nell’ambito del PTPR relativo al “Paesaggio naturale agrario”, nel quale non erano consentiti interventi di trasformazione, salvo il recupero e ampliamenti inferiori al 20% dell’esistente. Poiché la particella era libera da edifici, anche la sua eventuale inclusione nel Piano di Recupero non avrebbe consentito alcun concreto beneficio di trasformabilità. Le censure sono state quindi ritenute infondate e il ricorso è stato respinto. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 4 l.r. Lazio n. 28/1980

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR ha ritenuto infondate le relative censure nel quadro dell’ampia discrezionalità comunale in materia di pianificazione attuativa.

  • art. 23 NTA del PTPR

    La disciplina dell’ambito “Paesaggio naturale agrario” è stata ritenuta ostativa agli interventi di trasformazione, salvo il recupero e ampliamenti inferiori al 20% dell’esistente; tale disciplina ha escluso un concreto vantaggio derivante dall’inclusione della particella nel piano.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Le scelte dell’amministrazione nell’adozione di strumenti urbanistici e nell’individuazione delle aree da includere in un piano attuativo costituiscono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per errori di fatto, illogicità o irrazionalità abnormi.
  • La pianificazione attuativa non si esaurisce nella verifica tecnica della conformità allo strumento urbanistico sovraordinato, ma comprende anche la valutazione discrezionale sull’opportunità di dare attuazione alle previsioni generali in un determinato momento e a determinate condizioni.
  • L’esclusione di una particella da un piano attuativo non è illegittima per il solo fatto che il proprietario ne contesti la motivazione, quando la scelta sia coerente con la disciplina paesaggistica applicabile e non presenti errori di fatto o illogicità manifeste.
  • L’interesse a ottenere l’inclusione di un’area in un piano di recupero può mancare quando la disciplina urbanistica o paesaggistica applicabile vieti comunque la trasformazione dell’area e questa sia priva di edifici, sicché l’inclusione non produrrebbe alcun concreto beneficio giuridicamente apprezzabile.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniVincoli e piani paesaggisticiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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