Cassazione Penale, Ordinanza n. 32452/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: si censurava il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata, sostenendo in sostanza che il giudizio di bilanciamento avrebbe dovuto essere più favorevole all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, osservando che la Corte d'appello aveva motivato puntualmente la conferma del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva reiterata specifica infraquinquennale, con ragionamento immune da censure alla luce del divieto di prevalenza previsto dal combinato disposto dell'art. 69, comma 4, c.p. e dell'art. 99, comma 4, c.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
norma incriminatrice del reato oggetto della condanna impugnata, indicato nella sentenza come evasione.
art. 69, comma 4, c.p.
prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti in presenza delle condizioni ostative richiamate dalla Corte.
art. 99, comma 4, c.p.
disciplina la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, richiamata come causa che impedisce il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che contesti il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva è infondato quando la decisione di merito dia conto in modo puntuale dei criteri utilizzati e si mantenga entro i limiti legali imposti dal combinato disposto degli artt. 69, comma 4, e 99, comma 4, c.p.
- In presenza di recidiva reiterata specifica infraquinquennale, non è consentito attribuire prevalenza alle attenuanti generiche se la legge prevede il divieto di prevalenza; resta possibile, al più, un giudizio di equivalenza o soccombenza secondo il quadro normativo applicabile.
- In sede di legittimità, il sindacato sulla valutazione del bilanciamento delle circostanze è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della congruità motivazionale, non potendo sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito quando questa sia adeguatamente motivata.
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