Ordinanza n. 315/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento -della nota prot. n. -OMISSIS- della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa resa in riscontro alla richiesta di pagamento dell'indennità, con i relativi interessi legali, prevista dall'art. 7 della Legge n. 231/2003 nonché dell'art. 5 della legge 145/2016, avanzata dai ricorrenti per il tramite dello scrivente procuratore in data 20.03.2023; -della nota prot. n. -OMISSIS- della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, resa in riscontro alle precisazioni inviate dalla riscrivente in data 07.05.2023 con cui l'Amministrazione ha confermato la propria posizione in ordine alle richieste avanzate. nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento ed alla corresponsione, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, in applicazione dell' art. 5 della legge n. 145/2016 dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 nella misura del 98 per cento in relazione alla partecipazione alla missione internazionale denominata “-OMISSIS-”, con la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dell'indennità suddetta, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo effettivo, con tutte le eventuali maggiorazioni dovute ex lege.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note della Direzione Generale per il personale militare di conferma del diniego di corresponsione dell'indennità di missione
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le note con cui la Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha respinto la richiesta di pagamento dell'indennità prevista dall'art. 7 della legge n. 231/2003 e dall'art. 5 della legge n. 145/2016. Hanno inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla corresponsione, in aggiunta allo stipendio, alla paga e agli altri assegni fissi e continuativi, dell'indennità di missione prevista dal regio decreto n. 941 del 1926, nella misura del 98 per cento, in relazione alla partecipazione a una missione internazionale, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute, con interessi, rivalutazione monetaria e maggiorazioni di legge. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, né consente di determinare le contestazioni specifiche mosse alle note impugnate.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ritenendo opportuno acquisire elementi necessari per una decisione celere, effettiva e concentrata, ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., richiamando anche l'art. 2, comma 2, c.p.a. Il Ministero della Difesa dovrà depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile ai fini della decisione. È stata inoltre ordinata la comunicazione dell'ordinanza e l'oscuramento delle generalità delle parti.
Norme richiamate
art. 7 legge n. 231/2003
Norma richiamata dai ricorrenti quale fondamento della pretesa al pagamento dell'indennità.
art. 5 legge n. 145/2016
Norma richiamata dai ricorrenti quale ulteriore fondamento della pretesa al riconoscimento dell'indennità di missione nella misura richiesta.
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941
Disciplina dell'indennità di missione della quale i ricorrenti chiedono l'applicazione nella misura del 98 per cento.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base per gli incombenti istruttori nei confronti dell'amministrazione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base del potere istruttorio esercitato dal giudice.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato per ordinare il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e degli ulteriori chiarimenti o documenti utili.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando gli atti e i documenti già presenti nel fascicolo non consentono di decidere compiutamente la controversia, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio l'acquisizione del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni ulteriore chiarimento o documento utile ai fini della decisione.
- Gli incombenti istruttori possono essere ordinati per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, imponendo all'amministrazione un termine specifico per il deposito della documentazione richiesta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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