Cassazione Penale, Sentenza n. 02055/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna del Tribunale di Locri (16/11/2021) per il reato di concorso in truffa (artt. 110, 640 c.p.). In Cassazione denunciava: 1) illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1bis, c.p.p. nella parte in cui sarebbe stato applicato a un atto di impugnazione proposto prima della sua entrata in vigore (D.Lgs. 150/2022), con violazione degli artt. 3 e 24 Cost.; 2) violazione e/o erronea applicazione degli artt. 591, comma 1 lett. c), e 581, comma 1bis, c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello, che avrebbe dichiarato inammissibile l'appello applicando una norma non vigente al momento della proposizione del gravame. Sosteneva inoltre che i motivi di appello non erano palesemente inconsistenti, poiché la condanna si basava unicamente sulla titolarità della carta PostePay; e che, in assenza di applicabilità dell'art. 581, comma 1bis, la Corte d'appello avrebbe dovuto prosciogliere l'imputata per estinzione del reato per prescrizione maturata il 24/02/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per aspecificità e manifesta infondatezza dei primi due motivi. Ha rilevato che la Corte di appello non ha applicato l'art. 581, comma 1bis, c.p.p., ma si è attenuta a un principio consolidato di questa Corte (Sez. Unite n. 8825/2016) secondo cui l'appello è inammissibile se i motivi non sono specifici e argomentati. Pertanto la questione di retroattività dell'art. 581, comma 1bis, è irrilevante. La Corte ha inoltre precisato che, ove il ricorso sia inammissibile per genericità, la Cassazione non può rilevare d'ufficio né accertare la prescrizione del reato non dedotta né rilevata in appello. Per effetto della declaratoria di inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1bis, cod. proc. pen.
Disposizione introdotta dal D.Lgs. 150/2022 che codifica, secondo la Corte, un principio già affermato dalla giurisprudenza: consente di dichiarare inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto di non aver applicato tale norma ma di essersi attenuta al precedente giurisprudenziale.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione ai requisiti dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'appello fosse aspecifico e dunque inesistente ai fini dell'articolazione del gravame, in linea con la giurisprudenza sul requisito di specificità.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato: indicazione del titolo del reato per il quale l'imputata era stata condannata.
art. 640 cod. pen.
Norma che definisce il reato di truffa; la condanna dell'imputata concerneva il concorso in truffa disciplinato da tale articolo.
D.Lgs. 150/2022
Decreto che ha introdotto l'art. 581, comma 1bis, cod. proc. pen.; la difesa ha contestato la possibile applicazione retroattiva di tale intervento normativo agli atti proposti prima della sua entrata in vigore.
Sez. Unite, sent. n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Precedente decisorio delle Sezioni Unite che ha affermato il principio secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. La Corte di Cassazione ha indicato questo precedente come base della decisione della Corte di appello.
art. 173 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Richiamato per la formulazione concisa dei motivi in cassazione; limita la trattazione dei motivi al necessario per la decisione.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la trattazione del procedimento senza la presenza delle parti; la Corte dichiara che il procedimento è stato trattato in tal modo.
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 (Bracale)
Precedente che stabilisce che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per assoluta genericità delle doglianze impedisce alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione non dedotta né rilevata dal giudice di appello.
Sez. 5, n. 11237 del 20/01/2025 (Tura De Marco)
Ulteriore precedente recente che conferma l'impossibilità per la Cassazione di rilevare la prescrizione quando il ricorso è inammissibile per genericità e la questione non è stata dedotta in appello.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che consente la rilevazione d'ufficio di fatti estintivi del reato; la Corte ha ricordato che tale rilevazione è preclusa quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità delle doglianze.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Citata in riferimen to alla valutazione della presenza o meno di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'eventuale ammenda; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistere assenza di colpa e quindi ha quantificato l'ammenda.
Massime di principio
- L'appello può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità se i motivi non sono esplicitati e argomentati: l'onere di specificità grava sull'impugnante e la sua portata è proporzionale alla chiarezza delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.
- L'introduzione normativa (art. 581, comma 1bis, c.p.p.) ha soltanto codificato un principio già affermato dalla giurisprudenza; una Corte d'appello può dunque basare la dichiarazione di inammissibilità su precedente consolidato anche se la norma è entrata in vigore successivamente all'impugnazione.
- La contestazione di retroattività di una norma procedurale perde efficacia se il giudice ha fondato la decisione su principi giurisprudenziali anteriori piuttosto che sulla nuova norma.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per assoluta genericità, la Corte di Cassazione non può rilevare d'ufficio né accertare la prescrizione del reato non dedotta né rilevata dal giudice d'appello.
- Le spese processuali e eventuali sanzioni (ammende) possono essere applicate al ricorrente all'esito della declaratoria di inammissibilità, salvo dimostrazione dell'assenza di colpa nella condotta processuale.
Testo integrale
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