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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18464/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore contestava l'ordinanza del Giudice di Pace di Lodi che, in procedimento per lesioni personali a carico di Passerini Carlo, aveva respinto la richiesta di archiviazione del P.M. e aveva restituito gli atti indicando la necessità di svolgere nuove indagini, in particolare l'escussione della persona informata dei fatti Di Bella Francesca. Il P.M. deduceva: 1) atto abnorme (per ingerenza del giudice nell'attività riservata al P.M. e determinazione di una stasi delle indagini); 2) nullità assoluta per motivazione inesistente, con richiamo all'art. 125, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero (ordinanza depositata il 7 aprile 2022). Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: l'ordinanza non è "abnorme" poiché rientra nel potere riconosciuto al Giudice di Pace dall'art. 17 d.lgs. n. 274/2000 di restituire gli atti e indicare le ulteriori indagini necessarie (tra cui l'assunzione di sommarie informazioni). Tale indicazione non determina una stasi insuperabile del procedimento né una indebita regressione. Inoltre non v'è nullità per motivazione inesistente: la legge stessa prevede che l'ordinanza si limiti a indicare le ulteriori indagini necessarie e ciò è sufficiente alla volontas legis, perciò la motivazione è ritenuta adeguata. Il ricorso è dunque inammissibile e il resistente prevale.

Norme richiamate

  • art. 17, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    «Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento».

    La Corte ha interpretato questa norma nel senso che il Giudice di Pace è legittimato a restituire gli atti e a indicare le indagini da compiere; tale indicazione costituisce motivazione sufficiente dell'ordinanza e non configura atto abnorme.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata dal P.M. per dedurre motivazione inesistente; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la norma speciale (art. 17 d.lgs. 274/2000) consente all'ordinanza di limitarsi a indicare le indagini necessarie, e ciò soddisfa i requisiti di motivazione previsti.

Massime di principio

  • Il Giudice di Pace può, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 274/2000, restituire gli atti al P.M. indicando le ulteriori indagini necessarie; tale provvedimento è legittimo anche se la motivazione si limita a indicare le indagini richieste.
  • Perché un provvedimento sia qualificabile come "abnorme" occorre che determini una stasi insuperabile del procedimento, una indebita regressione o imponga al P.M. un adempimento che concreti un atto nullo; la mera indicazione di escutere una persona informata non soddisfa tali requisiti.
  • La mancanza di una motivazione dettagliata non comporta automaticamente nullità assoluta quando la legge prevede espressamente che l'atto si limiti a indicare le indagini necessarie (voluntas legis rilevante).
  • Il ricorso per cassazione del P.M. contro ordinanze che semplicemente chiedono ulteriori accertamenti è frequentemente inammissibile: i mezzi di impugnazione nei sub-procedimenti sono tassativi e il potere di controllo del giudice in questa materia è circoscritto.
  • In situazioni analoghe il P.M. dovrebbe eseguire o disporre le indagini indicate o, se ritiene violati diritti o competenze, utilizzare i rimedi procedurali appropriati (es. impugnazioni o segnalazioni interne) prima di adire la Cassazione.

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