Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24059/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda due fondi confinanti, entrambi in comproprietà di più soggetti. Il proprietario di uno dei fondi ha agito per far accertare la conformazione del proprio fondo secondo le mappe catastali, la sua esclusiva proprietà insieme ai fratelli, la cessazione delle molestie e la legittimità della recinzione dell'area, al fine di impedire l'accesso e l'uso a terzi. I convenuti hanno sostenuto che si trattasse in realtà di rivendicazione, con necessità di integrazione del contraddittorio verso tutti i comproprietari dei due fondi, hanno affermato che l'area fosse comune e che la recinzione avrebbe impedito l'accesso alla loro abitazione e l'uso della fossa biologica, chiedendo il rigetto della domanda e la tutela del loro possesso. In primo e secondo grado la domanda è stata qualificata come actio negatoria servitutis ed è stata accolta; i convenuti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) errata qualificazione della domanda come negatoria anziché rivendicazione, con conseguente erronea distribuzione dell'onere probatorio e mancata considerazione dell'uso dell'area da parte loro; 2) violazione del litisconsorzio necessario per mancata partecipazione di tutti i comproprietari; 3) omessa pronuncia sulla domanda di manutenzione del possesso, che secondo i ricorrenti avrebbe dovuto essere accolta in ragione dell'interclusione del loro fondo e della presenza della fossa biologica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come azione negatoria servitutis, osservando che l'attore non chiedeva una statuizione recuperatoria ma la dichiarazione di libertà del fondo e la cessazione delle molestie in vista della recinzione; per tale azione non è richiesta la probatio diabolica della rivendicazione, essendo sufficiente la prova del titolo e del possesso, mentre incombe sul convenuto provare il proprio preteso diritto reale. Ha inoltre escluso la necessità del litisconsorzio necessario, perché l'azione era proposta da un comproprietario per la tutela del bene comune contro una pretesa di terzi e non richiedeva un provvedimento positivo incidente su una situazione inscindibilmente comune. Quanto al terzo motivo, ha rilevato che la Corte d'appello aveva deciso anche nel merito sulla domanda riconvenzionale di manutenzione del possesso, confermandone il rigetto; comunque, l'allegata interclusione del fondo e la presenza della fossa biologica non erano idonee a impedire l'accoglimento della negatoria, potendo semmai rilevare per altre azioni, diverse e non proposte. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato dato atto, inoltre, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati veicolati come censure di violazione di legge, nullità e omesso esame; la Corte li ha scrutinati nel merito e li ha ritenuti infondati o inammissibili quanto alla ricostruzione dei fatti.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata esclusa l'omissione di pronuncia sulla domanda di manutenzione del possesso, perché la Corte d'appello aveva deciso anche sul merito della domanda.

  • art. 113 c.p.c.

    La decisione d'appello non ha applicato un criterio decisionale estraneo alla domanda, ma ha valutato correttamente la pretesa riconvenzionale alla luce dei principi sulla negatoria servitutis.

  • art. 949 c.c.

    È richiamato come modello dell'actio negatoria servitutis, azione con cui il proprietario/possessore chiede l'accertamento della libertà del fondo dalle pretese di diritti reali altrui.

  • art. 841 c.c.

    La possibilità di recintare il fondo è richiamata in linea di principio; l'esistenza di servitù non esclude di per sé la recinzione del fondo servente.

  • art. 1051 c.c.

    È richiamato in relazione alla possibile costituzione coattiva di servitù di passaggio in caso di interclusione del fondo.

  • art. 1064 c.c.

    È richiamato per affermare, in linea generale, che l'esistenza di una servitù non impedisce la recinzione del fondo servente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'azione negatoria servitutis ha natura diversa dalla rivendicazione: mira a far dichiarare la libertà del fondo da pretese di diritti reali altrui e non richiede la prova rigorosa della proprietà propria propria della rivendica.
  • Quando il proprietario/possessore del fondo agisce in negatoria, gli basta provare un titolo valido e il proprio possesso; spetta al convenuto dimostrare i fatti costitutivi del diritto reale che pretende sul bene.
  • La domanda non muta natura solo perché il convenuto eccepisca di essere comproprietario del bene: se il convenuto chiede una pronuncia positiva sulla comunione, si introduce una vera domanda riconvenzionale.
  • L'azione negatoria può essere proposta anche da uno solo dei comproprietari, senza necessità di integrare il contraddittorio con tutti i partecipanti alla comunione, quando non si richieda un provvedimento positivo incidente in modo inscindibile sulla situazione comune.
  • L'allegata interclusione del fondo vicino o la presenza di un uso di fatto dell'area non impediscono, di per sé, l'accoglimento della negatoria; possono al più fondare rimedi diversi, come la domanda di servitù coattiva o altre azioni a tutela del diritto reale, se tempestivamente proposte.
  • In tema di negatoria, il convenuto deve far valere non un mero possesso o una detenzione, ma l'esistenza di un vero diritto reale sul bene, idoneo a giustificare la pretesa opposta al proprietario.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùLitisconsorzio necessarioImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.