Cassazione Penale, Sentenza n. 2517/2024 del 19/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata, anche a fini civili, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativa al fallimento della sua impresa individuale (dichiarato il 24/11/2016). Si contestava la dissipazione di circa €290.000 destinati a spese personali, la distrazione di beni strumentali di modesto valore e la tenuta irregolare/incompleta della contabilità, che aveva reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. In cassazione la difesa ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per bancarotta patrimoniale, poiché le movimentazioni bancarie sarebbero state poste in essere dal marito e la ricorrente si fidava di lui; (2) vizio di motivazione in ordine alla bancarotta documentale, sostenendo analogamente che le condotte erano avvenute a sua insaputa per relazione di fiducia verso il marito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha confermato la motivazione della Corte d'appello secondo cui la Albanese non era una mera "testa di legno" ma svolgeva effettiva attività imprenditoriale, intrattenendo rapporti con clienti e fornitori; le uscite di cassa, ammesse dalla stessa imputata, erano non pertinenti all'attività d'impresa e ingiustificate alla luce della crisi aziendale, e avrebbero dovuto allarmare quell'imprenditrice salvo che ella non avesse voluto beneficiare delle distrazioni. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto provata la gravità delle irregolarità contabili e la loro idoneità a rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale; il dolo generico richiesto dalla norma è stato ritenuto desumibile dall'abdicazione al dovere di regolare tenuta delle scritture e dal mancato controllo. Conseguentemente la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare i limiti formali e di motivazione del ricorso in cassazione: il ricorso deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e rispettare i limiti di cui alla disposizione.
art. 40, comma 2, cod. pen.
art. 40, comma secondo, cod. pen.
Richiama il principio secondo cui l'omissione può integrare responsabilità quando il soggetto aveva il dovere giuridico e i poteri per impedire l'evento (dovere di controllo e gestione) e non lo ha fatto.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.
La fattispecie di bancarotta documentale (omissione annotativa) è punita a titolo di dolo generico: occorre la coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture con consapevolezza che questo renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mera fiducia in un coniuge o in un amministratore di fatto non esclude la responsabilità penale dell'amministratore formale se questi aveva poteri e doveri di controllo e non ha impedito le condotte distrattive.
- La qualità di 'testa di legno' deve essere provata dall'imputato: se emergono elementi che l'imprenditore ha intrattenuto rapporti commerciali o esercitato funzioni operative, la responsabilità per le condotte distrattive può essere attribuita anche per omissione.
- La bancarotta documentale 'generica' si configura quando le scritture sono tenute in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio; il dolo è desumibile dalla consapevolezza o dalla significativa possibilità che l'omissione o l'irregolarità ostacolino tale ricostruzione.
- In Cassazione è essenziale confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: censure generiche o limitate a dichiarare fiducia in terzi sono inefficaci se il giudice ha motivato sull'effettività delle funzioni esercitate e sull'omissione di controllo.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi conviene dimostrare l'effettiva estraneità all'attività gestionale, l'adozione di misure di controllo esercitate con diligenza, tempestiva denuncia delle irregolarità e la tenuta o ricostruzione puntuale della contabilità.
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