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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28350/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2006 con cui l'Ufficio ha recuperato ricavi non contabilizzati e costi ritenuti indeducibili e indetraibili, contestando in parte l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate da un fornitore edile. Secondo l'Amministrazione, le fatture si riferivano a prestazioni solo parzialmente eseguite o comunque prive di adeguato supporto probatorio, in un contesto segnato da elementi indiziari quali l'assenza di struttura organizzativa del fornitore, la genericità delle fatture, l'assenza di prova dei subappalti, la sproporzione tra volume d'affari e utili e altri riscontri investigativi e penali. La contribuente ha impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova, lamentando che la CTR si sarebbe limitata ad aderire agli indizi dell'Ufficio senza valutarne la gravità, precisione e concordanza e senza considerare le controprove documentali e testimoniali; 2) violazione di legge e nullità della motivazione per omessa pronuncia/illogicità/contraddittorietà, assumendo che la sentenza d'appello non avesse esaminato le eccezioni e le difese della società; 3) nullità per omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla dedotta esistenza di quattro cantieri affidati al fornitore e alla contabilizzazione dei costi, fatti che avrebbero escluso la pretesa di costi indeducibili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, sotto la veste formale di violazione di legge, la censura mirava in realtà a contestare la valutazione di merito delle prove e degli indizi, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Ha inoltre affermato che, nelle ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta raggiunta tale soglia, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria dell'effettività delle operazioni e dell'inerenza dei costi, prova che non può consistere nella sola fattura, nella regolare tenuta contabile o nella mera movimentazione finanziaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur evocando l'omessa pronuncia, in realtà contestava la motivazione della sentenza, e comunque una decisione sulle questioni vi era stata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché proposto in presenza di doppia conforme, sia perché la sentenza d'appello aveva comunque esaminato i fatti e le prove indicate dalla ricorrente, escludendone la decisività. La Corte ha quindi posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte ne conferma l'applicazione quando l'Ufficio dimostri, anche per presunzioni, la fittizietà delle operazioni.

  • art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in tema di accertamento IVA; l'onere probatorio dell'Amministrazione può essere assolto mediante elementi indiziari idonei a provare l'inesistenza delle operazioni.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, per operazioni ritenute inesistenti, l'Ufficio deve provare la fittizietà dell'operazione anche tramite presunzioni, e solo dopo grava sul contribuente la prova contraria dell'effettività e dell'inerenza dei costi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la critica riguardava in realtà la valutazione del materiale probatorio, non la violazione del principio dispositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per censurare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto una decisione su un capo di domanda o eccezione; non è configurabile quando la questione sia stata comunque decisa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la sua violazione perché la CTR si è pronunciata sulle questioni devolute.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di motivazione, ma la Corte esclude i vizi denunciati perché la sentenza conteneva una motivazione esistente e intelligibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è ammissibile la censura di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato nei motivi proponibili sulle questioni di fatto.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Per il vizio di omesso esame il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Connesso all'onere di specifica indicazione e produzione degli atti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 109 TUIR

    La deduzione dei costi richiede il requisito dell'inerenza, che viene meno quando il costo deriva da operazioni inesistenti.

  • art. 19 D.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione IVA presuppone operazioni effettive e regolarmente documentate; la fattura, da sola, non basta se l'operazione è fittizia.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere di prova della fittizietà anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ricavate da elementi fattuali univoci.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito una prova presuntiva idonea dell'inesistenza dell'operazione, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività dell'operazione, l'inerenza del costo e il preciso ammontare del costo dedotto.
  • La sola esibizione della fattura, della regolare contabilità o della movimentazione bancaria non è sufficiente a provare la reale esecuzione dell'operazione quando tali documenti siano funzionali a rappresentare operazioni solo apparenti.
  • Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per rimettere in discussione la valutazione delle prove e degli indizi compiuta dal giudice di merito.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo è denunciabile in cassazione solo se il fatto storico è stato realmente trascurato; non sussiste quando il giudice di merito abbia esaminato il fatto e lo abbia ritenuto non idoneo a mutare l'esito della controversia.
  • In presenza di sentenza doppia conforme, il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali è ulteriormente ristretto e non consente di rivalutare il merito della causa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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