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Sentenza

Sentenza del 08/01/2020 n. 30 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Szioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere - Autorità amministrativa - Costituzione a mezzo di funzionario delegato - Diritto al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato - Possibilità - Esclusione - Liquidazione delle spese - Spettanza - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI per l'anno 2001 per presunta decadenza del potere accertativo. L'appellante sosteneva che l'avviso, notificato il 13.01.2017, era stato postalizzato tardivamente (secondo la pagina web di Poste Italiane il 03.01.2017) oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 161 legge 296/2006 (termine scaduto il 31.12.2016). In subordine l'appellante deduceva che il principio della scissione degli effetti della notifica non poteva applicarsi agli avvisi di accertamento tributario. Inoltre contestava la condanna alle spese del primo grado, rilevando che il Comune si era costituito mediante un funzionario delegato privo della qualifica di avvocato.

La decisione

Appello parzialmente accolto. Sul merito della decadenza la Commissione ha respinto la doglianza: ha ritenuto provato il tempestivo deposito dell'avviso mediante la distinta analitica delle poste raccomandate vidimata (30/12/2016) e ha escluso rilievo al report esibito dal contribuente che riporta solo la data di "presa in carico". Quanto al tema della scissione degli effetti della notifica, la Commissione lo ha ritenuto introdotto per la prima volta in appello e quindi inammissibile, ma ha osservato comunque che la giurisprudenza prevalente della Cassazione riconosce l'applicazione del principio anche agli atti tributari notificati a mezzo terzi (postale). Sulla condanna alle spese del primo grado l'appello è stato accolto: il Comune si era avvalso in giudizio di un funzionario delegato privo della qualifica di avvocato e quindi non poteva ottenere la condanna del contribuente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato; erano liquidabili solo le spese effettivamente sostenute e documentate da apposita nota, che non risultava depositata. Per questi motivi la Commissione ha annullato la condanna dell'appellante alle spese di primo grado, ha confermato il resto della decisione impugnata e ha disposto nulla per le spese del presente grado (il Comune non si è costituito).

Norme richiamate

  • art. 161 legge 296/2006

    Termine di decadenza quinquennale per l'esercizio del potere accertativo; la determinazione della tempestività della notifica passa dalla prova del deposito a mezzo servizio postale entro il termine.

  • principio della scissione degli effetti della notificazione

    Applicato anche agli atti tributari notificati a mezzo terzi (servizio postale); rileva la data di deposito da parte del notificante o l'operato del terzo quando quest'ultimo compie attività non rientranti nella disponibilità del notificante.

  • Cass. sent. n. 15298/2008, n. 26053/2011, n. 11457/2012, SS.UU. n.12332/2017, ord. n.14580/2018

    Giurisprudenza di legittimità consolidata che afferma il carattere generale del principio di scissione degli effetti della notifica anche per gli atti di imposizione tributaria, distinguendo le ipotesi in cui la responsabilità del ritardo è direttamente imputabile all'ufficio notificante da quelle in cui si ricade nell'ambito del terzo prestatore.

  • Cass. 24 maggio 2011, n. 11389; Cass. 27 agosto 2007, n. 18066

    Giurisprudenza che disciplina la liquidazione delle spese quando l'ente pubblico si difende tramite funzionario delegato privo della qualifica di avvocato: non sono dovuti diritti di procuratore e onorari, ma solo le spese concrete documentate da apposita nota.

  • principio processuale sul "tema decidendi"

    Inammissibilità di censure introdotte in appello se non dedotte in primo grado; l'appello è teso alla rinnovazione del giudizio di primo grado e non all'introduzione di nuovi motivi non dedotti anteriormente.

Massime di principio

  • La prova della tempestività della notifica a mezzo posta si basa sulla documentazione di deposito del notificante (es. distinta analitica vidimata) e non sulla data di "presa in carico" riportata da rapporti delle poste, che ha valore tecnico interno.
  • Il principio della scissione degli effetti della notifica si applica anche agli atti impositivi tributari quando la notificazione è effettuata tramite soggetti terzi indipendenti dal notificante; se invece la notifica è eseguita direttamente dall'ufficio, eventuali ritardi sono responsabilità dell'amministrazione.
  • In appello non possono essere introdotti nuovi temi decisionali non sollevati in primo grado; questioni nuove possono essere inammissibili salvo che l'ordinamento o la giurisprudenza ne consentano l'ammissione.
  • Un ente pubblico costituitosi in giudizio tramite funzionario delegato privo della qualifica di avvocato non può ottenere la condanna dell'opponente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato; può solo recuperare spese concrete effettivamente sostenute e debitamente documentate mediante apposita nota.
  • Se il resistente non si costituisce in appello, il giudice può compensare o non pronunciare sulle spese del grado quando non sussistono elementi per liquidarle.

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