Cassazione Penale, Sentenza n. 3172/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza di conferma della Corte d'appello di Catanzaro del 03/04/2024 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Crotone (13/10/2020) per il delitto di lesioni personali. Il ricorso, articolato in quattro motivi, denunciava: (1) la tardività della notifica del decreto di citazione a giudizio per il giudizio d'appello e la mancata pronuncia della Corte di merito sull'eccezione; (2) l'omessa motivazione circa l'attendibilità della persona offesa; (3) vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; (4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 2 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e dichiarato inammissibile la memoria depositata tardivamente. Ha motivato sul primo motivo rilevando elementi relativi alla notifica del decreto di citazione per l'udienza del 3/4/2024 (raccomandata spedita 6/3/2024 e ritirata 14/3/2024) e che la difesa aveva tempestivamente eccepito la tardività davanti alla Corte di merito il 29/3/2024. Pur spiegando il profilo processuale relativo alla notifica, la Corte ha quindi constatato che il termine di prescrizione del reato (fatto commesso il 15/10/2016) è spirato il 15/04/2024, essendo il termine di prescrizione pari a sette anni e sei mesi (tenuto conto delle interruzioni e dell'inesistenza di sospensioni). Per questo motivo la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, non procedendo oltre alla decisione nel merito degli altri motivi.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Rammentata come limite formale nell'enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato articolato nei limiti prescritti.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Applicata per escludere la memoria depositata l'8/10/2024 (tardiva rispetto all'udienza del 10/10/2024) e quindi non tenuta in considerazione.
art. 601, cod. proc. pen.
Riferita ai termini 'giorni liberi' per la notifica del decreto di citazione a giudizio; dalla ricostruzione emerge la rilevanza della tempestività della notificazione per la posizione dell'imputato e per la possibilità di eccepire tardività.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Utilizzati per il calcolo della prescrizione: la Corte ha computato il termine di prescrizione (7 anni e 6 mesi) tenendo conto dell'interruzione e non riscontrando sospensioni, per cui il reato si è estinto il 15/04/2024.
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato come oggetto del terzo motivo di ricorso (presunta mancata applicazione); la Corte non è intervenuta nel merito su questa questione in quanto ha deciso per l'estinzione del reato per prescrizione.
art. 62, n. 2 cod. pen.
Citate come base del quarto motivo (mancato riconoscimento dell'attenuante e delle circostanze attenuanti generiche); anche questo motivo non è stato deciso nel merito per effetto dell'annullamento per prescrizione.
Massime di principio
- Controllare con estrema attenzione i termini e le modalità di notifica degli atti processuali: una notifica tardiva può incidere sulle garanzie processuali e sulle possibili eccezioni utili al proscioglimento o alla estinzione del reato.
- Le eccezioni processuali relative alla notifica devono essere sollevate tempestivamente davanti al giudice del merito; conservarne traccia documentale (conclusioni scritte) è importante per dedurle in sede di impugnazione.
- I termini di prescrizione vanno calcolati tenendo conto di interruzioni e sospensioni previste dalla legge; se la prescrizione si è già verificata, la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio perché il reato è estinto, senza entrare nel merito delle ulteriori doglianze.
- Memorie o atti depositati dopo i termini processuali previsti per l'udienza non sono considerati: rispettare i termini di deposito (art. 611 c.p.p.).
- Quando la questione di prescrizione è decisiva, le altre doglianze (es. omissioni di motivazione su specifiche circostanze o mancata applicazione di attenuanti) possono restare ininfluenti perché il giudice può chiudere il procedimento per estinzione del reato.
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