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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-379/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018. — Causa promossa da Società Immobiliare Al Bosco Srl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Termine previsto nel diritto dello Stato membro richiesto ai fini dell’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo – Applicabilità di tale termine a un titolo di sequestro conservativo ottenuto in un altro Stato membro e dichiarato esecutivo nello Stato membro richiesto. — Causa C-379/17

Giurisprudenza europea62017CJ0379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, una volta ottenuto l’exequatur nello Stato membro richiesto, un’ordinanza di sequestro conservativo straniera è soggetta alle regole processuali nazionali sulla sua esecuzione materiale. Di conseguenza, uno Stato membro può applicare anche a tale titolo un termine interno che limita nel tempo la possibilità di procedere all’esecuzione. Questa soluzione non viola il regolamento n. 44/2001, perché non incide sul riconoscimento della decisione ma solo sulle modalità esecutive, che restano disciplinate dalla lex fori.

Applicabilità del termine nazionale di esecuzione a un sequestro conservativo straniero dichiarato esecutivo nello Stato membro richiesto.

La questione giuridica

Se l’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 osti all’applicazione, nello Stato membro richiesto, di un termine di decadenza per l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo, quando tale ordinanza è stata emessa in un altro Stato membro e dichiarata esecutiva nello Stato richiesto; in particolare, se il termine nazionale attenga all’esecutività del titolo o alla sola fase dell’esecuzione materiale.

Principio di diritto

L’articolo 38 del regolamento n. 44/2001 non osta a che lo Stato membro richiesto applichi alla fase di esecuzione materiale di un’ordinanza di sequestro conservativo straniera, già dichiarata esecutiva, il proprio termine nazionale di esecuzione, purché tale regola riguardi l’esecuzione e non rimetta in discussione il riconoscimento o l’esecutività del titolo. In base al principio di assimilazione, il titolo straniero dichiarato esecutivo è trattato come un titolo nazionale e soggiace alle stesse norme procedurali di esecuzione previste per i titoli interni.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 41 del regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 53 del regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (UE) n. 655/2014
  • Articolo 23 del regolamento (UE) n. 655/2014
  • Articolo 929 ZPO
  • Articolo 932 ZPO
  • Articolo 675 codice di procedura civile italiano

Applicabilità del termine nazionale di esecuzione a un sequestro conservativo straniero dichiarato esecutivo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof nell’ambito di un procedimento promosso da una società italiana per ottenere in Germania l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo emessa in Italia e già dichiarata esecutiva in Germania. La questione verte sul rapporto tra exequatur, regole nazionali di esecuzione e tutela dell’efficacia del regolamento n. 44/2001.

Fatti e procedimento principale

La Società Immobiliare Al Bosco Srl aveva ottenuto dal Tribunale di Gorizia un’ordinanza di sequestro conservativo nei confronti del sig. Hober per un importo fino a EUR 1 000 000. L’ordinanza era stata dichiarata esecutiva in Germania dal Landgericht München il 22 agosto 2014. Successivamente, la società aveva chiesto l’iscrizione di un’ipoteca su immobili del debitore in Germania, domanda respinta dall’autorità competente e poi dal giudice d’appello.

L’Oberlandesgericht München aveva ritenuto applicabile il termine di un mese previsto dall’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO per l’esecuzione del sequestro conservativo, considerando che il titolo italiano, una volta riconosciuto, doveva essere trattato come un titolo tedesco equivalente. Il Bundesgerichtshof ha quindi chiesto alla Corte se tale termine nazionale possa applicarsi anche a un titolo proveniente da un altro Stato membro.

Normativa rilevante

La Corte richiama in primo luogo l’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state dichiarate esecutive. È richiamato anche l’articolo 41, che impone un controllo solo formale nella fase di exequatur, nonché l’articolo 53 sul deposito dei documenti necessari.

Sul piano del diritto tedesco, sono rilevanti l’articolo 929, paragrafi 2 e 3, ZPO, che fissa un termine di un mese per l’esecuzione del sequestro conservativo, e l’articolo 932 ZPO, secondo cui il sequestro immobiliare si esegue mediante iscrizione di un’ipoteca di garanzia. La Corte menziona inoltre l’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, per confermare l’applicabilità ratione temporis del regolamento n. 44/2001.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la procedura di exequatur non serve a riaprire il merito della controversia, ma a integrare la decisione straniera nell’ordinamento dello Stato richiesto, in base alla reciproca fiducia tra Stati membri. Tuttavia, il regolamento n. 44/2001 disciplina l’exequatur, non l’esecuzione materiale del titolo, che resta soggetta al diritto nazionale del giudice adito.

Il termine previsto dall’articolo 929 ZPO è stato qualificato come regola di esecuzione e non come regola relativa all’esecutività del titolo. Esso disciplina infatti le modalità e i tempi entro cui si può procedere all’iscrizione dell’ipoteca a garanzia del credito, cioè una fase appartenente all’esecuzione vera e propria. La circostanza che tale termine limiti nel tempo la possibilità di eseguire il titolo non incide sulla sua validità né sul suo riconoscimento.

La Corte sottolinea che, una volta dichiarata esecutiva nello Stato richiesto, la decisione straniera deve essere trattata come se fosse stata pronunciata in quello Stato. Pertanto, le norme processuali nazionali sull’esecuzione si applicano allo stesso modo ai titoli interni e a quelli stranieri. Non occorre, né sarebbe praticabile, applicare termini o modalità esecutive del diritto dello Stato d’origine, anche perché ciò graverebbe eccessivamente sulle autorità esecutive dello Stato richiesto.

Compatibilità con l’effetto utile del regolamento

La Corte verifica poi che l’applicazione della norma tedesca non comprometta l’effetto utile del regolamento n. 44/2001. Osserva che l’obiettivo del regolamento è favorire la libera circolazione delle decisioni e semplificare le formalità, ma anche preservare la certezza del diritto, specie nel settore delle iscrizioni immobiliari.

Il termine di esecuzione risponde inoltre alla natura provvisoria del sequestro conservativo, che è di regola collegato all’urgenza e non deve rimanere indefinitamente eseguibile. La Corte ritiene quindi che l’applicazione del termine di un mese previsto dal diritto tedesco non renda impossibile o eccessivamente difficile l’esecuzione dei titoli stranieri, ma rappresenti un normale requisito procedurale della lex fori.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 38 del regolamento n. 44/2001 non osta all’applicazione, da parte dello Stato membro richiesto, di un termine nazionale per l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo, anche quando il titolo provenga da un altro Stato membro ed sia stato dichiarato esecutivo nello Stato richiesto. Il titolo straniero, una volta ammesso all’esecuzione, è sottoposto alle medesime norme procedurali applicabili ai titoli nazionali.

Rilevanza pratica

Per gli operatori, la sentenza conferma che l’exequatur non “importa” integralmente il regime esecutivo dello Stato d’origine. Il creditore che voglia agire in uno Stato membro diverso deve verificare non solo l’ottenimento della dichiarazione di esecutività, ma anche il rispetto dei termini e delle modalità esecutive previsti dalla legge processuale dello Stato richiesto.

Come è indicizzato

Materiericonoscimento ed esecuzione delle decisionicooperazione giudiziaria in materia civilesequestro conservativoprocedure esecutivediritto processuale civile

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