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Sentenza

Sentenza del 22/09/2017 n. 2025 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Impugnazioni - Obbligazione solidale in ambito doganale - Estensione del giudicato più favorevole emesso nei confronti dell'altro soggetto obbligato al pagamento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato riconosciuto che la definitività dell'accertamento nei confronti del debitore rimasto inerte non impedisce a quest'ultimo di invocare il giudicato riduttivo formatosi a favore dell'altro obbligato solidale. L'Amministrazione deve quindi tenere conto della decisione favorevole comune, salvo che essa dipenda da circostanze personali del condebitore vittorioso o che l'imposta sia già stata pagata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità, per il debitore solidale che non abbia impugnato tempestivamente l'avviso di accertamento, di avvalersi del giudicato successivamente formatosi a favore dell'altro condebitore, quando tale giudicato abbia ridotto l'imposta dovuta. Il principio è applicabile anche se il giudicato favorevole interviene durante il giudizio contro l'avviso di liquidazione, purché le ragioni della decisione non siano personali al condebitore diligente e il debitore interessato non abbia già pagato l'imposta, poiché il pagamento consuma la facoltà di opporre l'eccezione.

Norme richiamate

  • Art. 1306, comma 2, codice civile

    In tema di obbligazioni solidali, il condebitore può opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e altro condebitore, salvo che sia fondata su ragioni personali.

    La norma consente al debitore solidale non impugnante di beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, quando la decisione riguarda elementi comuni dell'obbligazione e non circostanze esclusivamente personali.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni tributarie solidali, il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere fatto valere anche dagli altri debitori rimasti inerti, se riguarda una ragione comune dell'obbligazione.
  • La definitività dell'accertamento nei confronti del debitore che non ha impugnato non esclude automaticamente l'applicazione del giudicato più favorevole formatosi a favore di un altro coobbligato.
  • Il giudicato favorevole può essere invocato sia impugnando l'avviso di liquidazione sia nel corso del giudizio già instaurato contro tale atto.
  • L'estensione non opera quando la decisione favorevole dipende da condizioni o difese personali del condebitore che ha promosso il ricorso.
  • Il debitore deve evitare di pagare l'imposta prima di far valere il giudicato, poiché il pagamento può comportare la perdita della possibilità di opporre tale eccezione.

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