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Sentenza

Sentenza n. 1555/2026 - Torino, Sezione 2

per l'accertamento del diritto della società ad ottenere la rifusione delle spese sostenute per la realizzazione di un impianto di sollevamento acque a mezzo idrovore e per la conseguente condanna del Comune di Moncalieri a rifondere alla EDIL.G. s.r.l. l'importo di € 8.971,60, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4 e 5 cod. civ. nonché per il risarcimento del danno dovuto nella misura di € 1.199,02, per le spese legali per l'attività stragiudiziale svolta dal legale nell'interesse della società

Giustizia amministrativa202300512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato rimborso della quota dei costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto di sollevamento delle acque a mezzo idrovore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a ottenere dal Comune di Moncalieri il rimborso di euro 8.971,60, oltre interessi, quale quota dei costi di realizzazione di un impianto di sollevamento delle acque realizzato dagli attuatori di comparti industriali e utilizzato anche a servizio di comparti residenziali. Ha inoltre domandato il risarcimento di euro 1.199,02 per le spese legali sostenute nell'attività stragiudiziale. La pretesa è stata fondata sulla scrittura privata dell'11 giugno 2007 e sul verbale di riunione del 16 ottobre 2009, dai quali la ricorrente ha desunto che gli attuatori dei PEC residenziali fossero tenuti a rimborsare i soggetti attuatori dei PEC industriali e che il Comune fosse obbligato principale al versamento, ovvero, quantomeno, intermediario del pagamento. Il Comune ha sostenuto che la scrittura privata fosse stata sottoscritta solo a favore di uno degli operatori, che il costo dell'impianto fosse stato sostenuto dal Comune e dovesse essergli rimborsato, che i versamenti documentati non provassero il pagamento delle idrovore e che il diritto nei confronti del Comune presupponesse l'effettivo incasso delle somme da parte dell'ente. La ricorrente ha replicato richiamando una contabile di euro 45.240 e contestando la qualificazione del Comune quale mero indicatario di pagamento. Il TAR ha applicato il principio dell'onere della prova proprio delle controversie su diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva, ritenendo gravante sulla ricorrente la prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito e dell'effettivo incasso comunale.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha interpretato la scrittura privata dell'11 giugno 2007 nel senso che gli attuatori dei PEC residenziali dovevano riconoscere al Comune il contributo relativo all'impianto di sollevamento e rimborsare, per il tramite dell'ente, i soggetti attuatori dei PEC industriali. Il Comune è stato quindi qualificato come mero intermediario o indicatario di pagamento, non come obbligato principale autonomo. In tale veste, l'obbligazione del Comune verso i beneficiari del rimborso diviene esigibile soltanto dopo l'effettivo incasso delle somme dai soggetti debitori. La lettera comunale dell'8 marzo 2018 è stata ritenuta idonea a confermare il ruolo intermediario dell'ente e ad alludere all'esistenza di versamenti cumulativi, ma non ha provato né l'effettivo incasso delle somme riferibili alle idrovore né il loro ammontare. Il verbale del 16 ottobre 2009 non è stato considerato confessione del Comune, poiché non era chiaro se vi fosse stato parte un rappresentante dell'ente. Le contabili prodotte, relative a bonifici di euro 45.240 e di euro 57.103, sono state ritenute irrilevanti perché riferite al pagamento di opere di urbanizzazione e di crediti di altro soggetto, non al rimborso dei costi dell'impianto di sollevamento. In mancanza della prova dell'an e del quantum dell'incasso comunale, la società può eventualmente agire nei confronti degli attuatori dei PEC residenziali, ma non può pretendere il pagamento dal Comune. La domanda risarcitoria relativa alle spese legali stragiudiziali non è stata accolta. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali parte ricorrente aziona diritti soggettivi nei confronti di una pubblica amministrazione, trova piena applicazione il principio "puro" dell'onere della prova

    Quando nel giudizio amministrativo di giurisdizione esclusiva sono fatti valere diritti soggettivi, si applicano integralmente le regole civilistiche sull'onere della prova; non opera l'attenuazione del metodo acquisitivo propria del giudizio di legittimità sugli atti amministrativi o delle controversie su interessi legittimi.

  • art. 1284, commi 4 e 5, c.c.

    Richiamato nella domanda per la richiesta di interessi moratori, senza specifica applicazione nella motivazione, poiché la domanda principale è stata respinta.

Massime di principio

  • Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in cui siano fatti valere diritti soggettivi, trova applicazione l'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c.; il ricorrente deve provare integralmente i fatti costitutivi della pretesa, senza beneficiare del metodo acquisitivo proprio del giudizio di legittimità sugli atti amministrativi.
  • Quando un'amministrazione interviene in un accordo quale mero indicatario o intermediario di pagamento, la sua obbligazione verso il beneficiario del pagamento diviene esigibile soltanto dopo la prova dell'effettiva riscossione delle somme dovute dai soggetti obbligati.
  • La prova dell'obbligazione di rimborso gravante su un'amministrazione, quale intermediaria del pagamento, richiede la dimostrazione sia dell'effettivo incasso da parte dell'ente sia dell'ammontare delle somme incassate; generici riferimenti a versamenti cumulativi o documenti contabili riferiti ad altre causali non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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