Ordinanza n. 1998/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “a) del Decreto Dirigenziale n. 178 del 04.05.2026 della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Campania (Direz. Generale 208, Settore 00, UOS 00), a firma della Dott.ssa Daniela Michelino, avente ad oggetto la dichiarazione di inammissibilità a finanziamento della domanda di partecipazione Istanza RCM-05-01066604 – Progetto “CLIMA, AMBIENTE, PIANIFICAZIONE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA CAMPANIA” – “CAMPANIA”2 – CUP B85H23003410007 – SURF 22097MP000000050, notificato a mezzo PEC in data 05.05.2026 (doc. 1); b) della nota prot. n. 0629886/2025 del 17.11.2025 della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive, recante comunicazione di mancato accoglimento delle controdeduzioni e conclusione del procedimento (doc. 2); c) della nota prot. n. 0557450 del 23.10.2025, recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 (doc. 3); d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresa, ove occorra, la nota prot. n. 0329095/2026 del 02.04.2026 (doc. 4). NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI E SUBENDI”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inammissibilità a finanziamento di una domanda di partecipazione a un bando regionale, unitamente agli atti procedimentali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che ha dichiarato inammissibile a finanziamento la domanda relativa a un progetto in materia di clima, ambiente, pianificazione e intelligenza artificiale per la Campania. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, la nota di mancato accoglimento delle controdeduzioni e conclusione del procedimento, nonché gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e connessi. È stata proposta anche domanda risarcitoria e richiesta, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma indica quale profilo decisivo, allo stato del sommario esame cautelare, la mancanza in capo all’impresa dei requisiti di ammissione previsti dal bando alla data della verifica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Rilevando, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, profili tali da far ritenere infondato il ricorso, il Collegio ha valorizzato il fatto che, alla data della verifica, la società ricorrente non soddisfaceva i requisiti di ammissione stabiliti dal bando. Ogni statuizione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, nell’ambito del procedimento di finanziamento.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha respinto la richiesta di sospensione degli atti regionali impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, sulla base del sommario esame proprio della fase, emergano profili di infondatezza del ricorso tali da escludere il fumus boni iuris.
- Nelle procedure di finanziamento pubblico, la verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando alla data rilevante per la valutazione costituisce elemento decisivo per l’ammissibilità della domanda; la loro mancanza giustifica, almeno in sede cautelare, il rigetto della tutela sospensiva.
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