Cassazione Civile, Ordinanza n. 29722/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dall'azione di una giornalista nei confronti della società editoriale presso cui aveva svolto attività collaborativa. I giudici di merito avevano accertato la natura simulatoria dei contratti di collaborazione coordinata intercorsi tra le parti e, ritenendo che le mansioni concretamente svolte integrassero quelle di redattore ordinario per un primo periodo e di collaboratore fisso per il periodo successivo, avevano condannato la società al pagamento delle differenze retributive corrispondenti. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del CCNLG, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente riconosciuto per il primo periodo la qualifica di redattore ordinario e che avesse ancorato il passaggio alla figura di collaboratore fisso alla sola chiusura della redazione, senza una reale modifica dell'attività svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, in realtà investisse l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sul contenuto professionale delle mansioni svolte dalla lavoratrice, accertamento non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale non aveva fondato il riconoscimento della qualifica di redattore sulla sola quotidianità della prestazione, ma su una valutazione delle risultanze testimoniali e del concreto contenuto dell'attività giornalistica; correttamente, poi, aveva escluso la permanenza di tale qualifica dopo il venir meno del requisito della quotidianità, coerentemente con la disciplina collettiva e con la giurisprudenza di legittimità che distingue il redattore dal collaboratore fisso sulla base della quotidianità, contrapposta alla mera continuità della prestazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 CCNLG
La disposizione è richiamata per la qualificazione del redattore ordinario; la Corte ne ribadisce la corretta applicazione in base al contenuto concreto delle mansioni e al requisito della quotidianità della prestazione.
art. 2 CCNLG
La disposizione è richiamata per la figura del collaboratore fisso, caratterizzata dalla continuità della prestazione in contrapposizione alla quotidianità propria del redattore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme richiamate; non è consentito usarlo per censurare l'accertamento di fatto.
art. 380 bis c.p.c.
Norma richiamata per il procedimento camerale e la proposta del relatore.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di norma o di contratto collettivo deve indicare specificamente quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con la norma invocata e con la sua interpretazione; altrimenti la censura non consente alla Corte il controllo richiesto.
- In materia di lavoro giornalistico, la qualifica di redattore richiede il requisito della quotidianità della prestazione, distinto dalla mera continuità che caratterizza il collaboratore fisso.
- La qualificazione delle mansioni giornalistiche dipende dal concreto contenuto professionale dell'attività svolta e dall'esito dell'istruttoria, profilo che appartiene al giudizio di fatto del giudice di merito.
- Il venir meno della quotidianità della prestazione giustifica il passaggio dalla qualifica di redattore a quella di collaboratore fisso, se coerente con la disciplina collettiva applicabile.
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