Sentenza del 13/03/2017 n. 1187 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Imposta di registro - Atti dell'autorità giudiziaria - Elementi dell'avviso di liquidazione - Altri elementi conoscitivi già in possesso della parte - Integrazione non necessaria - Obbligo di motivazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'avviso di liquidazione per asserita carenza di motivazione e di elementi conoscitivi. Sosteneva che l'Ufficio avrebbe dovuto indicare ulteriori dati e spiegazioni, oltre al riferimento all'atto giudiziario e all'importo richiesto, per consentire il controllo della pretesa tributaria.
La decisione
La contestazione è stata respinta. In materia di registrazione degli atti giudiziari ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando indica l'atto soggetto a registrazione e l'importo dell'imposta dovuta. Non è necessario riportare ulteriori elementi già conosciuti dalla parte nell'ambito del precedente contenzioso civile, poiché il contribuente può verificare il calcolo mediante una semplice operazione aritmetica. L'obbligo di motivazione più articolato riguarda invece gli avvisi di rettifica e liquidazione di maggiore imposta previsti dagli artt. 51 e 52 del medesimo decreto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986, art. 37
Registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria
Per l'avviso di liquidazione relativo alla registrazione di un atto giudiziario sono sufficienti l'indicazione dell'atto soggetto a registrazione e dell'importo dell'imposta dovuta.
d.P.R. n. 131/1986, art. 51
Rettifica e liquidazione della maggiore imposta
Nei casi di rettifica della base imponibile o di liquidazione di una maggiore imposta, l'avviso deve contenere una motivazione più specifica.
d.P.R. n. 131/1986, art. 52
Rettifica e liquidazione della maggiore imposta
L'obbligo di motivazione opera nelle ipotesi di rettifica e maggiore liquidazione, che sono diverse dalla semplice liquidazione dell'imposta dovuta per la registrazione di un atto giudiziario.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione liquida l'imposta di registro dovuta per un atto giudiziario, l'avviso può essere sintetico: è normalmente sufficiente che identifichi l'atto e indichi l'importo richiesto.
- Non è necessario che l'Ufficio riproduca nell'avviso tutti gli elementi già conosciuti dal contribuente perché risultanti dal precedente procedimento giudiziario.
- La motivazione deve consentire un controllo concreto della pretesa: se il calcolo è verificabile con una semplice operazione aritmetica, l'avviso può ritenersi adeguatamente motivato.
- Questa semplificazione non si estende agli atti con cui l'Amministrazione rettifica la base imponibile o richiede una maggiore imposta: in tali casi devono essere indicati in modo puntuale i presupposti, i criteri di calcolo e le ragioni della pretesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 429 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →