Cassazione Penale, Sentenza n. 43835/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di permesso di necessità ex art. 30, comma 2, Ord. pen., per recarsi alla tomba del fratello deceduto il 24/06/2019. Il ricorrente deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la morte di un congiunto costituisce di per sé evento di particolare gravità idoneo a giustificare il permesso e che la non immediatezza temporale è irrilevante. Inoltre eccepiva che eventuali esigenze di ordine pubblico dovrebbero essere affrontate con cautele operative (es. scorta) e non rifiutare il beneficio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza e ha confermato che il permesso ex art. 30, comma 2, Ord. pen. richiede la concomitanza di tre requisiti: eccezionalità della concessione, particolare gravità dell'evento e correlazione dell'evento con la vita familiare del detenuto. Pur riconoscendo la gravità della morte del fratello, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui il lungo decorso del tempo dal decesso attenua l'incidenza dell'evento sulla vita familiare del ricorrente e la sua idoneità a giustificare, per finalità umanitarie, un permesso esterno. La motivazione è stata ritenuta non contraddittoria né manifestamente illogica; il controllo di legittimità è limitato ai vizi di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, Ord. pen.
art. 30, comma 2, Ord. pen.
Il beneficio è eccezionale e richiede la contemporanea sussistenza di tre requisiti: eccezionalità della concessione, particolare gravità dell'evento giustificativo e correlazione con la vita familiare; va valutata l'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto
Sez. 1, n. 1593 del 27/11/2015, dep. 2016, Rv. 267210
Sez. 1, n. 1593 del 27/11/2015, dep. 2016, Rv. 267210
Richiama i tre requisiti per la concessione del permesso e l'attenzione all'idoneità del fatto a incidere nella vita del detenuto
Sez. 1, n. 39189 del 08/07/2022
Sez. 1, n. 39189 del 08/07/2022
Citata dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza temporale; la Corte osserva che il precedente non è decisivo nella fattispecie e riguarda circostanze diverse
Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Rv. 274655
Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Rv. 274655
Principio secondo cui anche una strutturazione progressiva di una condizione protratta nel tempo può costituire evento di particolare gravità per la vita familiare; va però applicato con riferimento concreto alla fattispecie
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556
Richiama il perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione del giudice di merito: verifica della esposizione di ragioni giuridicamente apprezzabili e assenza di manifesta illogicità
Massime di principio
- Il permesso di necessità ex art. 30, comma 2, Ord. pen. è un rimedio eccezionale che presuppone tre requisiti cumulativi: eccezionalità, particolare gravità dell'evento e correlazione con la vita familiare del detenuto
- La mera gravità dell'evento (es. morte di un familiare) non è automaticamente sufficiente se il decorso del tempo ha attenuato la rilevanza dell'evento rispetto alla vita familiare del richiedente
- La valutazione sull'incidenza dell'evento sulla "vicenda umana" del detenuto è discrezionale per il giudice di merito e il controllo in Cassazione è limitato alla verifica di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
- Le esigenze di ordine e sicurezza pubblica possono legittimamente influire sulla decisione e talvolta rendere necessario negare il permesso; tuttavia, quando prospettate, misure cautelari concrete (es. scorta) dovrebbero essere specificamente richieste e valutate dal giudice di merito
- Per ottenere successi in casi analoghi conviene documentare la persistenza della necessità umanitaria (elementi che dimostrino il perdurare del bisogno di vicinanza o di elaborazione del lutto) e proporre misure concrete per mitigare i rischi di sicurezza
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