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Ordinanza

Ordinanza n. 10916/2026 - Roma, Sezione 4

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'esecuzione-ottemperanza della sentenza n. 3615/2025 pronunciata nella causa 9900/2023 R.G.N. con la quale Codesto Ecc.mo TAR riconosceva, con chiarezza e fermezza, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito era tenuto a concludere il procedimento di riconoscimento del titolo estero di sostegno entro 180 giorni, pena l’attivazione del commissario ad acta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TAGLIALATELA ALBERTO il 19\5\2026 : - del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, m.pi.A00DGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0121894 del 18.05.2026, file denominato Comunicazione_Alberto_Taglialatela_ROMANIA, notificato in data 19.05.2026 a mezzo pec, con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento del titolo estero relativo alla specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola secondaria di secondo grado (ADSS); - della nota m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.2026.0122786 di trasmissione del decreto Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, m.pi.A00DGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0121894 del 18.05.2026, pervenuta a mezzo pec in data 19.05.2026; - della nota prot. n. 92768-REG-1779191778935-TAGLIALATELA Alberto (NOTA AVVOCATI, USR) del 18.05.2026, pervenuta a mezzo pec in data 19.05.2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202601018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che imponeva la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero e, con motivi aggiunti, decreto ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 3615/2025, con la quale il TAR aveva ordinato al Ministero di concludere entro 180 giorni il procedimento relativo al riconoscimento del titolo estero di specializzazione per il sostegno, nominando un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, e aveva condannato l'Amministrazione alle spese di lite. Il ricorrente ha lamentato che né il Ministero né il Commissario avessero dato tempestiva esecuzione al giudicato, chiedendo anche il pagamento delle spese processuali. Dopo un'ordinanza istruttoria del TAR, il Commissario ha riferito di avere svolto l'istruttoria e di avere adottato il 18 maggio 2026 il provvedimento conclusivo di rigetto della domanda di riconoscimento. Il ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti contro tale decreto, articolando sette motivi di illegittimità e formulando una domanda cautelare di sospensione. Il testo non specifica il contenuto dei sette motivi di gravame.

La decisione

Quanto all'ottemperanza, il Collegio ha preso atto che il procedimento amministrativo è stato concluso mediante l'adozione del provvedimento di rigetto, sicché la statuizione relativa all'obbligo di provvedere risulta eseguita. Ha però rilevato che la relazione del Commissario ad acta non contiene informazioni sul pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza n. 3615/2025. Ha pertanto ordinato al Ministero e al responsabile del Dipartimento competente di depositare, entro quaranta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una relazione integrativa attestante l'avvenuto pagamento, con documentazione giustificativa, oppure indicante lo stato del procedimento, le ragioni dell'eventuale ritardo e la relativa documentazione. È stata confermata la camera di consiglio del 7 ottobre 2026 per l'ulteriore trattazione dell'ottemperanza. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha rilevato che essi costituiscono un autonomo ricorso impugnatorio, introduttivo di un ordinario giudizio di cognizione contro il provvedimento espresso sopravvenuto, e non possono essere trattati nell'ambito del giudizio di ottemperanza. Ha quindi disposto lo stralcio dei motivi aggiunti, la formazione di un nuovo fascicolo con autonomo numero di ruolo, il mutamento dal rito camerale dell'ottemperanza al rito ordinario e la trasmissione del nuovo fascicolo alla Sezione interna IV bis, competente per materia. La domanda cautelare è stata dichiarata allo stato improcedibile ai sensi dell'art. 55, comma 4, c.p.a., poiché non risultava presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito. L'ordinanza non decide nel merito la legittimità del decreto di rigetto.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 4, c.p.a.

    non risultando essere stata presentata in proposito l'istanza di fissazione dell'udienza di merito

    La domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti è stata ritenuta allo stato improcedibile per la mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito.

  • sentenza n. 3615/2025

    il MIM provvedesse sull’istanza nel termine di 180 giorni e nominando, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

    Il giudicato imponeva la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero entro il termine stabilito, con intervento sostitutivo del Commissario ad acta in caso di inerzia, oltre al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento imposto dal giudicato può integrare esecuzione della statuizione relativa all'obbligo di provvedere, ma non esaurisce l'accertamento dell'adempimento quando il giudicato contiene anche una condanna al pagamento delle spese processuali.
  • Quando l'Amministrazione deduce l'avvenuta esecuzione del giudicato mediante l'adozione di un provvedimento espresso, il giudizio di ottemperanza non costituisce la sede ordinaria per scrutinare nel merito la legittimità di tale nuovo provvedimento, che deve essere impugnato mediante autonomo giudizio di cognizione.
  • I motivi aggiunti proposti in un giudizio di ottemperanza contro un provvedimento amministrativo sopravvenuto, se introducono una domanda impugnatoria ordinaria, devono essere separati dal fascicolo dell'ottemperanza, trattati con il rito ordinario e assegnati alla sezione competente per materia.
  • La domanda cautelare proposta nel giudizio amministrativo è improcedibile, ai sensi dell'art. 55, comma 4, c.p.a., quando non risulta presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito richiesta dalla disposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTutela cautelare

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