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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/931

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/931 della Commissione dell'8 maggio 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso dell’alimento tradizionale da un paese terzo «infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner» (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per ampliare le condizioni d’uso dell’infuso di foglie di caffè Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner. La Commissione ritiene che l’estensione richiesta non incida sulla sicurezza per la salute umana e non richieda una nuova valutazione dell’EFSA, poiché i livelli di assunzione restano paragonabili agli usi già autorizzati. Viene inoltre aggiornato il nome della categoria alimentare e confermato l’obbligo di etichettatura specifica del nuovo alimento. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica le condizioni d’uso dell’infuso di foglie di caffè Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner nell’elenco UE dei nuovi alimenti, estendendone l’impiego a ulteriori categorie di prodotti alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’Unione l’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner come nuovo alimento/autorizzato alimento tradizionale da un paese terzo, nonché ai prodotti alimentari che lo contengono. L’intervento riguarda l’aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470; è direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non risultano esclusioni ulteriori oltre ai limiti d’uso e alla distinzione tra usi tradizionali e non tradizionali previsti nell’allegato.

Modifica delle condizioni d’uso dell’infuso di foglie di caffè come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/931 della Commissione interviene sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La finalità è ampliare le condizioni d’uso dell’"infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner", già autorizzato come alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283.

Contesto normativo e motivazioni

Il regolamento si fonda sull’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, relativo ai nuovi alimenti, e prende atto che solo i nuovi alimenti autorizzati e inclusi nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. La Commissione richiama l’esistenza dell’autorizzazione già concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/917 e rileva che la domanda presentata da Luigi Lavazza Spa il 4 luglio 2022 mira a estendere gli usi del prodotto a ulteriori categorie alimentari destinate alla popolazione generale.

Ambito della modifica e usi autorizzati

L’aggiornamento consente l’impiego dell’infuso di foglie di caffè non solo come tale, ma anche in una serie di prodotti alimentari, in particolare:

  • bevande analcoliche pronte da bere, aromatizzate e non aromatizzate;
  • caffè, estratti di caffè e di cicoria;
  • caffè solubile;
  • tè;
  • infusi di erbe e frutta;
  • succedanei del caffè;
  • miscele di caffè e miscele solubili per bevande, comprese le rispettive controparti aromatizzate.

La Commissione precisa che gli usi proposti comportano livelli di assunzione paragonabili a quelli già autorizzati e ritenuti sicuri, per cui non è necessaria una nuova valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.

Aggiornamento della classificazione nell’allegato

Per esigenze di chiarezza e comprensione delle categorie di alimenti, la voce inizialmente autorizzata come «Infusioni di erbe» viene riformulata in «Infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner da immettere sul mercato come tale». Contestualmente, le infusioni di erbe vengono ricomprese nella categoria più ampia relativa a caffè, estratti di caffè e di cicoria, tè, infusi di erbe e frutta, succedanei del caffè, miscele di caffè e miscele solubili per bevande e relative controparti aromatizzate.

Etichettatura

L’allegato conferma un requisito specifico di denominazione: i prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento devono riportare in ეტichetta la dicitura «Infuso di foglie di caffè» oppure «Infuso secco di foglie di caffè», a seconda della forma commercializzata.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 secondo quanto previsto dall’allegato del presente regolamento, aggiornando la voce relativa all’infuso di foglie di caffè come alimento tradizionale da un paese terzo.

Estensione delle condizioni d’uso

L’uso dell’infuso di foglie di caffè è esteso, oltre all’impiego come tale, alle bevande analcoliche pronte da bere, aromatizzate e non aromatizzate, nonché a caffè, estratti di caffè e di cicoria, caffè solubile, tè, infusi di erbe e frutta, succedanei del caffè, miscele di caffè e miscele solubili per bevande e relative controparti aromatizzate.

Inquadramento dell’uso come sicuro e non richiedente nuova valutazione

La Commissione afferma che l’aggiornamento dell’elenco non può avere un effetto sulla salute umana e che non è necessaria una valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, poiché gli usi proposti determinano livelli di assunzione comparabili a quelli già autorizzati e ritenuti sicuri.

Requisiti di denominazione ed etichettatura

Nell’allegato è confermato che la denominazione da indicare in ეტichetta per i prodotti che contengono il nuovo alimento è «Infuso di foglie di caffè» o «Infuso secco di foglie di caffè», a seconda della forma commercializzata.

Riconfigurazione della categoria alimentare

Per chiarezza e coerenza, la categoria originariamente autorizzata «Infusioni di erbe» è sostituita da «Infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner da immettere sul mercato come tale», mentre le infusioni di erbe vengono ricomprese nella categoria più ampia relativa a caffè, estratti di caffè e di cicoria, tè, infusi di erbe e frutta, succedanei del caffè, miscele di caffè e miscele solubili per bevande.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareetichettatura alimentaremercato interno

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