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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/942

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/942 della Commissione del 8 maggio 2023 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell'ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La modifica è motivata dall'evoluzione della situazione epidemiologica in vari Stati membri, in particolare dal nuovo focolaio registrato in Grecia, e si traduce nella sostituzione integrale dell'allegato I. Il testo ridefinisce le zone I, II e III in numerosi Stati membri, con effetti immediati sulla gestione dei rischi e sulle restrizioni ai movimenti nelle aree interessate. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni nell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, per effetto del richiamo all'Irlanda del Nord nel quadro dell'accordo di recesso, anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, limitatamente alla classificazione e delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L'intervento riguarda le aree elencate nell'allegato I, che viene integralmente sostituito, e incide sui movimenti di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti nelle aree regionalizzate; non introduce una disciplina generale nuova, ma aggiorna la mappatura territoriale in base all'evoluzione epidemiologica. Non risultano esclusioni ulteriori oltre a quelle già previste dalla struttura dell'allegato e dalle riferite zone non incluse nelle diverse parti dell'allegato stesso.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/942 della Commissione interviene in via puntuale sul sistema di regionalizzazione già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. La Commissione motiva l'intervento con l'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione e, in particolare, con il nuovo focolaio registrato in Grecia nella regione di Serres, evidenziando la necessità di adeguare tempestivamente le zone soggette a restrizioni.

Base giuridica e criteri di delimitazione

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. Nei considerando, la Commissione chiarisce che l'aggiornamento delle zone soggette a restrizioni deve riflettere:

  • la situazione epidemiologica della peste suina africana nelle aree interessate;
  • la situazione epidemiologica generale nello Stato membro interessato;
  • il rischio di ulteriore diffusione della malattia;
  • criteri scientificamente validi per la delimitazione geografica;
  • gli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
  • le norme internazionali, tra cui il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH;
  • le giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Contenuto normativo principale

L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è sostituito integralmente dal testo allegato al nuovo regolamento. Il nuovo allegato ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri, con elenchi molto dettagliati di regioni, province, comuni, distretti e porzioni di territorio, in funzione del livello di rischio attribuito alla diffusione della peste suina africana.

Per la Grecia, il regolamento evidenzia espressamente il recente focolaio in suini detenuti nella regione di Serres e la conseguente necessità di elevare il livello di restrizione per l'area interessata, riclassificandola da zona soggetta a restrizioni I a zona soggetta a restrizioni III e rimodulando i confini delle zone adiacenti. Più in generale, l'allegato aggiorna le delimitazioni territoriali in diversi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Bulgaria e Romania.

Effetti pratici per operatori e autorità competenti

L'aggiornamento delle zone ha rilievo operativo per gli allevatori, i detentori di suini, i trasportatori, gli operatori della filiera e le autorità veterinarie, poiché le zone soggette a restrizioni determinano i vincoli applicabili ai movimenti di animali e prodotti. Il regolamento non introduce nuove misure sostanziali generali, ma modifica la mappa delle aree sottoposte a restrizioni, con effetti immediati sulla gestione dei flussi commerciali e sulle misure di biosicurezza nelle aree interessate.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la piena obbligatorietà e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento, aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana.

Criteri e base scientifica della delimitazione

I considerando precisano che la ridefinizione delle zone I, II e III deve fondarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su criteri scientificamente validi, sugli orientamenti dell'Unione concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, nonché sulle norme internazionali WOAH e sulle giustificazioni fornite dalle autorità competenti.

Motivazione dell'intervento per la Grecia

Il regolamento segnala un nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti in Grecia, rilevato ad aprile 2023 nella regione di Serres, in un'area già classificata come zona soggetta a restrizioni I. Tale evento comporta un aumento del livello di rischio e giustifica la riclassificazione dell'area interessata come zona soggetta a restrizioni III e la ridefinizione delle limitazioni contigue.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III

L'allegato sostituito elenca, per ciascuno Stato membro interessato, le zone soggette a restrizioni I, II e III. Tra gli Stati membri figurano, a seconda della parte dell'allegato, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Bulgaria, Romania e altri territori classificati in base al rischio epidemiologico.

Urgenza ed efficacia immediata

I considerando richiamano l'urgenza derivante dalla dinamica della diffusione della malattia nell'Unione e affermano che le modifiche devono produrre effetto il prima possibile. L'articolo 2 stabilisce quindi l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Natura giuridica e applicabilità diretta

L'articolo 2 precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalepeste suina africanaregionalizzazione veterinariamovimenti di animali e prodotti di origine animalemercato interno

Testo integrale

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