Regolamento (UE) 2023/1448
Regolamento delegato (UE) 2023/1448 della Commissione del 10 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda il versamento di anticipi nell’ambito del programma destinato alle scuole e che rettifica tale regolamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce condizioni uniformi per il versamento di anticipi nel programma destinato alle scuole, limitandone l’importo all’80% dell’aiuto spettante e subordinandolo, in linea generale, alla costituzione di una cauzione almeno pari all’anticipo. Prevede inoltre che l’autorità competente possa rinunciare alla cauzione quando il beneficiario obbligato è un’autorità pubblica. Contestualmente, rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per chiarire il regime di svincolo e incameramento delle cauzioni.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127 per disciplinare le condizioni di versamento degli anticipi nel programma destinato alle scuole e rettifica delle norme sulle cauzioni.
Ambito di applicazione
Si applica agli anticipi versati nell’ambito del regime di aiuti del programma destinato alle scuole di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per gli aiuti relativi all’anno scolastico 2023/2024 e a quelli successivi. Riguarda gli Stati membri che decidono di versare anticipi, i richiedenti aiuto e l’organismo competente incaricato della gestione delle cauzioni; l’intervento incide anche sulle regole generali del regolamento delegato (UE) 2022/127 in materia di svincolo e incameramento delle cauzioni. Non introduce esclusioni generali, ma prevede una deroga specifica alla cauzione quando il soggetto obbligato è un’autorità pubblica.
Versamento di anticipi nel programma destinato alle scuole
Il regolamento delegato (UE) 2023/1448 modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per introdurre una disciplina specifica sul versamento di anticipi nell’ambito del programma destinato alle scuole. L’intervento si colloca nel quadro dell’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116 e mira a garantire un versamento coerente e non discriminatorio degli anticipi, nonché la tutela dei fondi dell’Unione.
Ambito di applicazione
Le nuove regole si applicano agli aiuti relativi all’anno scolastico 2023/2024 e a quelli successivi, nell’ambito del regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Sono interessati gli Stati membri che scelgono di corrispondere anticipi, i richiedenti aiuto e gli organismi competenti che gestiscono la concessione, la verifica e la cauzione. Il regolamento interviene inoltre sulle disposizioni generali del regolamento delegato (UE) 2022/127 in materia di cauzioni.
Limite dell’anticipo e cauzione obbligatoria
L’articolo 15 ter inserito nel regolamento delegato (UE) 2022/127 stabilisce che l’anticipo non può superare l’80% dell’aiuto spettante per le attività realizzate nel corso dell’anno scolastico. Le attività espressamente considerate sono la fornitura o distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici, le misure educative di accompagnamento, le azioni di monitoraggio e valutazione e la pubblicità.
La corresponsione dell’anticipo è, in linea generale, subordinata alla costituzione di una cauzione almeno pari all’importo anticipato. La regola è funzionale a presidiare il rischio di irregolare utilizzo delle somme versate prima della verifica definitiva del diritto all’aiuto.
Deroga per le autorità pubbliche
È prevista una deroga espressa all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2022/127: l’organismo competente può rinunciare a richiedere la cauzione quando il soggetto tenuto all’adempimento degli obblighi è un’autorità pubblica. La giustificazione indicata nei considerando è il basso rischio di inadempienza in tali ipotesi.
Rettifica della disciplina sulle cauzioni
Il regolamento rettifica anche l’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127. Il titolo viene precisato in "Svincolo e incameramento di cauzioni" e il paragrafo 2 viene riscritto per chiarire il meccanismo di incameramento.
In particolare, se scade il termine per dimostrare il diritto definitivo all’attribuzione dell’importo e l’interessato non fornisce la prova richiesta, l’organismo competente incamera immediatamente la cauzione secondo la procedura prevista dall’articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. È comunque lasciata ferma la possibilità, nei casi previsti dalla normativa dell’Unione applicabile, di presentare la prova dopo la scadenza del termine con rimborso parziale della cauzione.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Limite massimo degli anticipi nel programma destinato alle scuole
L’articolo 15 ter del regolamento delegato (UE) 2022/127 stabilisce che il versamento degli anticipi ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116 non può superare l’80% dell’aiuto dovuto per una o più attività svolte nel corso dell’anno scolastico: fornitura o distribuzione di prodotti agli allievi, misure educative di accompagnamento, azioni di monitoraggio e valutazione e pubblicità.
Obbligo di cauzione per il pagamento anticipato
Il versamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione di una cauzione pari almeno all’importo dell’anticipo, a tutela dei fondi dell’Unione.
Esenzione dalla cauzione per le autorità pubbliche
In deroga all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2022/127, l’organismo competente può rinunciare a esigere la cauzione quando la persona tenuta all’adempimento degli obblighi è un’autorità pubblica.
Rettifica del titolo e della disciplina sullo svincolo/incameramento delle cauzioni
L’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127 viene corretto nel titolo, che diventa "Svincolo e incameramento di cauzioni", per riflettere anche il profilo dell’incameramento.
Procedura di incameramento della cauzione
Il nuovo testo dell’articolo 28, paragrafo 2, precisa che, se scade il termine per comprovare il diritto definitivo all’attribuzione dell’importo senza che sia stata fornita la prova richiesta, l’organismo competente incamera immediatamente la cauzione secondo il procedimento di cui all’articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Nei casi previsti dalla normativa specifica dell’Unione, la prova può essere presentata anche dopo la scadenza del termine con rimborso parziale della cauzione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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