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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/932

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/932 della Commissione dell'8 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo puntuale sull'elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. In particolare, elimina gli effetti della proroga concessa in precedenza per pyridalil e riporta la scadenza dell'approvazione al 30 giugno 2024. L'atto è di natura esecutiva, direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per anticipare la scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pyridalil al 30 giugno 2024.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva pyridalil, inserita nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nell'ambito della disciplina UE sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda in particolare il periodo di approvazione della sostanza e la sua data di scadenza. Non introduce esclusioni specifiche, ma incide solo sulla riga relativa a pyridalil nell'elenco delle sostanze attive approvate.

Modifica del periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/932 della Commissione modifica puntualmente il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. L'intervento è motivato dal fatto che, per pyridalil, non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo nei termini previsti dalla disciplina di rinnovo, rendendo non più giustificata la proroga del periodo di approvazione disposta in precedenza.

Contesto normativo

L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 elenca le sostanze attive approvate. In precedenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 aveva prorogato la scadenza dell'approvazione di pyridalil dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, anche per esigenze di ripartizione del lavoro tra Stati membri relatori e correlatori e tenuto conto delle risorse necessarie per la valutazione del rinnovo. Tuttavia, in assenza di una domanda di rinnovo presentata conformemente all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, la Commissione ha ritenuto che tale proroga non fosse più necessaria.

Modifica introdotta

La modifica è limitata a un unico intervento normativo: nell'allegato, parte B, del regolamento (UE) n. 540/2011, alla riga 64 relativa a pyridalil, la voce della sesta colonna, denominata "scadenza dell'approvazione", è sostituita con la data "30 giugno 2024". Ne consegue che viene ripristinata la scadenza originaria dell'approvazione, facendo venir meno l'estensione al 30 giugno 2025 introdotta nel 2020.

Effetti pratici

Per gli operatori del settore fitosanitario, il regolamento comporta che pyridalil resti approvato solo fino al 30 giugno 2024, salvo ulteriori atti dell'Unione. L'atto non disciplina altri aspetti tecnici della sostanza, non introduce nuove condizioni d'uso e non modifica il quadro generale del regolamento (CE) n. 1107/2009, limitandosi alla data di scadenza dell'approvazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica della scadenza di approvazione di pyridalil

Nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 64 relativa a pyridalil, la voce della sesta colonna "scadenza dell'approvazione" è sostituita con la data "30 giugno 2024". La modifica elimina quindi la proroga precedentemente prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007.

Ragioni della modifica

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva conformemente all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Di conseguenza, la proroga del periodo di approvazione non è più giustificata e l'approvazione deve scadere alla data originaria che sarebbe risultata applicabile senza proroga.

Entrata in vigore e natura dell'atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasostanze attivemercato interno

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