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Sentenza

Sentenza n. 214/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento per l’annullamento quanto al ricorso principale: 1) Della Determinazione dirigenziale n. 1595 del 21.09.2022 del Comune di Crotone, Settore n. 8 — Attività produttive e valorizzazione del territorio, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione sanitaria alla realizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 di un centro semiresidenziale per autismo per numero 20 prestazioni in favore della società Turano & C. S.r.l. 2) del parere positivo di compatibilità con la programmazione regionale prot. n. 381897 del 30.08.2022, rilasciato ai sensi dell'art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. dalla Regione Calabria — Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, acquisita al protocollo del Comune di Crotone in data 31.08.2022 al n. 64847 avente ad oggetto "Rif. Suap 5724 del 17/02/2021. Parere di compatibilità con la programmazione sanitaria ai sensi del D.C.A. n. 38 del 30.01.2020. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie ex art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 — Società "Centro Turano s.r.l." con sede legale ed operativa nel Comune di Crotone, Via Tommaso Campanella n. 52" con la quale viene espresso parere positivo in ordine alla richiesta di rilascio del parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale relativamente alla istanza presentata dalla società Turano & C. S.r.l. per come richiamato nella Determinazione Dirigenziale n. 1595/2022, anche se non conosciuto e laddove lesivo; 3) della valutazione positiva resa dalla Regione Calabria Settore Assistenza Territoriale, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri prot. n. 35410 del 09.08.2022, per come richiamata nel provvedimento di autorizzazione alla realizzazione, anche se non conosciuta e laddove di interesse. 4) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti a quello in questa Sede impugnato, e tra questi gli altri atti dell'istruttoria laddove effettuata e qualora fosse occorrente, anche se non conosciuti; quanto ai motivi aggiunti: 5) del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 12810 del 16.09.2024 nella parte in cui la Struttura Sanitaria Turano & C. s.r.l. è stata autorizzata all’esercizio per n. 10 prestazioni pro die semiresidienziali per autismo e della Delibera del Commissario Straordinario dell’ASP di Crotone n. 651 del 06.08.2024, recante il parere favorevole all’autorizzazione sanitaria.

Giustizia amministrativa202201591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione comunale alla realizzazione di una struttura sanitaria per 10 prestazioni pro die semiresidenziali per autismo, corredata dal parere regionale di compatibilità e dagli atti presupposti; successiva autorizzazione regionale all’esercizio della struttura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore sanitario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Crotone a una società concorrente, nonché il parere regionale di compatibilità e la valutazione regionale presupposta, deducendo la violazione dell’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992, della normativa regionale e dei regolamenti attuativi, oltre a eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che, in presenza di più domande per le medesime prestazioni sanitarie nello stesso ambito territoriale, l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere un’effettiva istruttoria comparativa dei progetti, applicando i criteri regolamentari relativi alla localizzazione, alle esigenze assistenziali territoriali e, in via residuale, alla priorità cronologica. Ha inoltre dedotto che la propria domanda era anteriore e che i provvedimenti non spiegavano perché fossero stati assegnati alla controinteressata 10 prestazioni, a fronte della precedente richiesta della ricorrente di 20 prestazioni. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva autorizzazione all’esercizio, deducendone l’illegittimità derivata e vizi propri, tra cui la mancata verifica dei requisiti minimi e l’assenza di adeguata motivazione sul fabbisogno e sulla localizzazione. Il Commissario ad acta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva; la Regione ha sostenuto l’ampia discrezionalità della valutazione programmatoria e la sufficienza della motivazione; la controinteressata ha dedotto, tra l’altro, che il criterio cronologico sarebbe stato introdotto solo dal D.C.A. n. 160/2022.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Commissario ad acta e, anche d’ufficio, del Ministero della Salute, poiché nessuno degli atti impugnati era stato adottato da tali soggetti. Ha respinto l’istanza di riunione con altri ricorsi, rilevando che la riunione è facoltativa e che non ricorrevano in modo completo identità soggettiva e oggettiva, oltre a ritenere preferibile la trattazione separata. Nel merito ha accolto il ricorso principale. Ha ritenuto che il criterio cronologico fosse già previsto, seppure in via residuale, dal regolamento del 2016 e che l’eventuale esclusione della sua applicazione richiedesse un esame effettivo e concreto degli altri criteri, in particolare della localizzazione e delle esigenze territoriali. La motivazione del parere regionale è stata giudicata meramente formale, standardizzata e priva di riferimenti a circostanze concrete; il richiamo alla redistribuzione equa delle prestazioni e alla maggiore raggiungibilità non era sufficiente, anche perché tre delle quattro strutture assegnatarie erano localizzate nello stesso Comune. Inoltre, il criterio della redistribuzione equa non era previsto dai regolamenti applicabili. Sono stati quindi annullati, limitatamente alla parte relativa alle 10 prestazioni pro die semiresidenziali per autismo, l’autorizzazione comunale e i pareri regionali presupposti, con obbligo di riedizione del potere mediante una nuova valutazione effettiva e motivata dei criteri regolamentari. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: l’autorizzazione all’esercizio, relativa alle medesime prestazioni, presupponeva l’autorizzazione alla realizzazione e la sua caducazione comportava automaticamente quella dell’atto successivo. Le spese, liquidate in 4.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico della Regione Calabria, ritenuta responsabile del vizio motivazionale.

Norme richiamate

  • art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992

    La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione; per la realizzazione il Comune acquisisce dalla Regione la verifica di compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.

    La verifica regionale di compatibilità costituisce un passaggio necessario e vincolante del procedimento comunale e deve consistere in una valutazione concreta e attuale del fabbisogno e della localizzazione territoriale.

  • art. 3 l.r. Calabria n. 24/2008

    L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private è rilasciata dal Comune territorialmente competente, previa verifica di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale.

    Il Comune rilascia l’autorizzazione alla realizzazione, ma deve conformarsi alla preventiva verifica regionale di compatibilità.

  • art. 6 regolamento attuativo l.r. Calabria n. 24/2008, approvato con D.C.A. n. 81/2016

    Qualora siano presentate diverse richieste ... il Dipartimento regionale ... procede contestualmente alla comparazione dei progetti sulla base dei criteri ...; in caso di parità ... viene data preferenza ai progetti presentati con data anteriore.

    In presenza di domande concorrenti per le medesime prestazioni, l’amministrazione deve comparare i progetti secondo i criteri regolamentari; il criterio cronologico opera in via residuale, ma può essere escluso solo sulla base di una valutazione effettiva degli altri criteri.

  • art. 70 c.p.a.

    Il Collegio può, non già deve, disporre la riunione di ricorsi connessi, su istanza di parte.

    La riunione dei ricorsi connessi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e non è obbligatoria.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La legittimazione passiva nel processo impugnatorio spetta all’amministrazione che ha effettivamente emanato l’atto impugnato.

  • art. 8-ter, comma 4, d.lgs. n. 502/1992

    L’autorizzazione all’esercizio si colloca a valle dell’autorizzazione alla realizzazione e, quando riguarda le medesime prestazioni, ne presuppone l’esistenza.

  • art. 11, comma 6, l.r. Calabria n. 24/2008

    Disciplina l’autorizzazione sanitaria all’esercizio, successiva all’autorizzazione alla realizzazione della struttura.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione per relationem è ammissibile, ma gli atti richiamati devono contenere una motivazione effettiva, concreta e idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie private, quando sono presentate più domande per le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale, la Regione deve svolgere un’effettiva comparazione dei progetti sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina regolamentare applicabile.
  • La discrezionalità amministrativa e tecnica nella verifica della compatibilità con la programmazione sanitaria regionale non esonera l’amministrazione dall’obbligo di motivare in modo concreto le ragioni della scelta, indicando le specifiche esigenze territoriali e assistenziali considerate.
  • Il criterio cronologico, previsto in via residuale dalla disciplina applicabile alle domande concorrenti, può essere superato soltanto se l’amministrazione dimostra di avere effettivamente valutato gli altri criteri regolamentari; non è sufficiente un richiamo generico alla localizzazione, alla capillarità del servizio o alla redistribuzione equa delle prestazioni.
  • Una motivazione identica e standardizzata per più strutture concorrenti, priva di riferimenti alle caratteristiche concrete delle singole localizzazioni e alle specifiche esigenze del territorio, non soddisfa l’obbligo di motivazione della valutazione regionale di compatibilità.
  • L’autorizzazione sanitaria all’esercizio, quando riguarda le medesime prestazioni già oggetto dell’autorizzazione alla realizzazione, presuppone quest’ultima; l’annullamento dell’autorizzazione alla realizzazione determina la caducazione dell’autorizzazione all’esercizio per effetto del rapporto di presupposizione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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