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Sentenza

Sentenza n. 732/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 305/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 305/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, relativo alla carta docente per cinque annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, non opposto e divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., come attestato dalla cancelleria il 29 novembre 2024. Il decreto era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero non ha adempiuto alle statuizioni del decreto. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati sia il carattere definitivo ed esecutivo del decreto ingiuntivo sia la perdurante inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, l'esecuzione sarà curata entro i successivi 90 giorni dal commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 600 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il TAR ha deciso il ricorso per ottemperanza, ordinando all'amministrazione di eseguire il titolo giudiziale e predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento del commissario ad acta.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto è divenuto esecutivo, come attestato dalla cancelleria; tale esecutività consente di pretenderne l'attuazione mediante il giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può ordinare, in sede di ottemperanza, l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario quando il decreto non opposto sia divenuto esecutivo e l'amministrazione, previamente destinataria del titolo, non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • La persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo giudiziale esecutivo giustifica la fissazione di un termine per adempiere e la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento.
  • In sede di ottemperanza, l'ordine di esecuzione deve tenere conto degli importi eventualmente già corrisposti, che devono essere detratti dall'obbligazione ancora dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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