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Sentenza

Sentenza n. 463/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'accertamento dell'obbligo di provvedere da parte della Regione sull'istanza del ricorrente del 20 giugno 2024.

Giustizia amministrativa202500856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Regione Calabria sull'istanza del 20 giugno 2024 di adozione di un provvedimento espresso in merito alla domanda di finanziamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente contributo)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato nel 2019, tramite il Comune, una domanda di finanziamento nell'ambito degli interventi di protezione civile relativi agli eventi meteorologici del 2018. Dopo una richiesta regionale di integrazioni documentali, la società aveva trasmesso la documentazione richiesta. Con nota del 17 giugno 2024, la Regione aveva comunicato che la domanda non poteva essere accolta, ritenendo non ammissibile la tipologia dei lavori e rilevando l'ottenimento di un altro contributo dal Dipartimento Agricoltura; la nota precisava tuttavia che, decorsi dieci giorni dal ricevimento, la pratica si sarebbe intesa definitivamente conclusa. La società, con nota del 20 giugno 2024, aveva replicato nel merito e chiesto l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990. Non avendo ricevuto riscontro, ha proposto azione avverso il silenzio, qualificando la nota del 17 giugno 2024 come preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota fosse già un provvedimento conclusivo negativo, non impugnato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la nota del 17 giugno 2024, pur illustrando le ragioni per cui la domanda non poteva essere accolta, differisse la conclusione del procedimento di dieci giorni, termine interpretabile come volto a consentire l'esercizio del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, applicabile alla fattispecie. Poiché la società aveva presentato osservazioni nel termine, la Regione era tenuta a esaminarle e a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il giudice ha escluso che la nota costituisse già un diniego definitivo: l'interpretazione dell'atto amministrativo deve basarsi sul suo contenuto complessivo, sul rapporto tra motivazione e dispositivo e su ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere secondo buona fede. La qualificazione della nota come preavviso non consente quindi di eludere l'obbligo di provvedere né di considerare inutilmente decorso il termine per impugnare un diniego che non era stato formalmente adottato. La Regione è stata ordinata a provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata esclusa, allo stato, la necessità di nominare un commissario ad acta. La Regione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso; nel caso concreto fonda la richiesta della società e l'ordine giudiziale di provvedere.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato ritenuto applicabile e idoneo a qualificare la comunicazione regionale come preavviso di rigetto, con conseguente obbligo dell'amministrazione di esaminare le osservazioni presentate dal privato e adottare il provvedimento finale.

  • art. 1362 c.c.

    Le regole sull'interpretazione letterale e sistematica dei contratti sono richiamate come criteri applicabili all'interpretazione degli atti amministrativi, considerando il contenuto complessivo dell'atto e l'intento dell'amministrazione.

  • art. 1366 c.c.

    Il criterio della buona fede impone di individuare gli effetti dell'atto amministrativo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, in coerenza con il principio di buon andamento e con l'esigenza di chiarezza dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Quando una comunicazione amministrativa illustra le ragioni ostative all'accoglimento di un'istanza, ma differisce la conclusione della pratica per un termine destinato a consentire il contraddittorio del privato, essa deve essere qualificata come preavviso di rigetto e non come provvedimento finale, se dal contenuto complessivo dell'atto non emerge con sufficiente chiarezza l'immediata definitività della decisione.
  • Le osservazioni presentate dal privato in riscontro al preavviso di rigetto devono essere effettivamente esaminate dall'amministrazione, che è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e definitivo.
  • L'azione avverso il silenzio è ammissibile quando, dopo la presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto, l'amministrazione non adotta il provvedimento conclusivo; la precedente comunicazione ostativa non può essere considerata un diniego definitivo se la stessa amministrazione ha differito la conclusione del procedimento.
  • Gli atti amministrativi devono essere interpretati secondo criteri letterali e sistematici, considerando il contenuto complessivo dell'atto, il rapporto tra motivazione e dispositivo e il potere concretamente esercitato; secondo buona fede, gli effetti dell'atto vanno individuati in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente comprendere.
  • L'amministrazione deve operare in modo chiaro e lineare, soprattutto quando dall'atto possono derivare conseguenze negative per il destinatario; l'ambiguità dell'atto non può essere risolta a danno del privato mediante la qualificazione postuma della comunicazione come provvedimento definitivo.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PA

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