Cassazione Civile, Ordinanza n. 18158/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2008, con cui l’amministrazione contestava ricavi non dichiarati derivanti dalla vendita di sei appartamenti a prezzo ritenuto inferiore al valore di mercato, determinando maggiori IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione regionale aveva confermato l’accertamento ritenendo attendibili le quotazioni OMI, corroborate da ulteriori elementi fattuali, in particolare da alcune vendite a un determinato acquirente ritenuto privo di interesse a dichiarare un prezzo inferiore a quello effettivo. Il ricorrente censurava la decisione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle presunzioni e sulle disposizioni tributarie in tema di accertamento, per avere la CTR attribuito rilievo decisivo alle quotazioni OMI e non alle giustificazioni addotte sulla differenza di prezzo; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova, in quanto basata su un presunto valore normale ritenuto di insufficiente forza indiziaria; 3) violazione del principio di non contestazione, per non avere l’Ufficio contestato i fatti dedotti a giustificazione del prezzo più basso; 4) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 116 c.p.c., per omessa o erronea valutazione delle prove offerte dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, dopo la modifica normativa dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’accertamento di maggior reddito derivante dalla cessione di immobili non può fondarsi sul solo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI, ma richiede ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto tali elementi sussistevano, perché l’atto impositivo era fondato non solo sulle quotazioni OMI ma anche su vendite considerate più affidabili verso un soggetto ritenuto non interessato a dichiarare un prezzo inferiore. Ne è derivata la legittimità dell’atto e la corretta inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati e, per la parte in cui miravano a una nuova valutazione del merito, inammissibili. Anche il terzo motivo è stato respinto, poiché la contestazione dell’Ufficio era già insita nella diversa ricostruzione del prezzo normale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata come critica alla semplice valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata difesa sostanziale dell’Agenzia; disposto inoltre l’onere dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale in cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare vizi processuali e nullità della sentenza
artt. 2727 e 2729 c.c.
le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se gravi, precise e concordanti
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
dopo la modifica normativa, l’accertamento di maggior reddito non può poggiare solo sul valore OMI, ma richiede ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti
art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in relazione all’accertamento IVA fondato su presunzioni
art. 2697 c.c.
l’onere della prova dei fatti giustificativi del minor corrispettivo incombe sul contribuente, una volta che l’Ufficio abbia fornito presunzioni gravi, precise e concordanti
art. 370, primo comma, c.p.c.
richiamato per la costituzione dell’Agenzia al solo fine dell’eventuale discussione orale
artt. 24 e 111 Cost.
invocati dal ricorrente a sostegno della censura di omessa valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disattende prove legali o attribuisce valore di piena prova a elementi che non lo sono
art. 115 c.p.c.
richiamato, insieme all’art. 116 c.p.c., nella censura sulla valutazione delle prove
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In materia di accertamento dei redditi derivanti dalla cessione di immobili, il solo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI non è sufficiente a fondare un maggior reddito: occorrono ulteriori elementi indiziari, complessivamente gravi, precisi e concordanti.
- Una volta che l’Ufficio abbia offerto un quadro presuntivo idoneo a sorreggere l’accertamento, l’onere di provare le circostanze giustificative del minor corrispettivo si sposta sul contribuente.
- La censura per violazione di norme sulle presunzioni non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, perché il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito.
- Il principio di non contestazione non opera quando la controparte abbia già, con la propria ricostruzione dei fatti e con il diverso percorso argomentativo, implicitamente contestato la versione avversaria.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che ne sono privi; non basta contestare la valutazione di attendibilità delle prove compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18018/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18019/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18020/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18026/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18028/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18029/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →