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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29107/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'esclusione dal passivo di un credito ipotecario (originariamente vantato verso Balzana Re S.r.l.) per essere stato ritenuto non tutelabile in quanto il cessionario non avrebbe provato la buona fede e l'incolpevole affidamento ex art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011. La banca che aveva concesso il fido era stata giudicata aver effettuato un'istruttoria formale e lacunosa (la mutuataria era una "scatola vuota" usata per riciclare denaro). La ricorrente deduce tre motivi: 1) errata applicazione del principio di buona fede (sostenendo che le verifiche bancarie erano adeguate); 2) la cessione in blocco dei crediti avrebbe reso impossibile una verifica preventiva completa a carico del cessionario e quindi non dovrebbe pregiudicare la tutela del cessionario se il cedente fosse stato in buona fede; 3) mancata motivazione rispetto a documenti che proverebbero l'accuratezza dell'istruttoria.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la cessione successiva alla trascrizione di misure su beni garantiti non esclude di per sé l'ammissione del credito, ma il cessionario deve provare la sussistenza originaria della buona fede e dell'incolpevole affidamento ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011. L'acquisto in blocco non esonera il cessionario dall'onere di verifica sulla esistenza originaria dei requisiti di tutelabilità del credito. Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto l'istruttoria bancaria insufficiente e ha motivatamente escluso la tutela del credito; la Cassazione ha ritenuto non censurabili le valutazioni di fatto del Tribunale. Rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 59, commi 6 ss.; art. 52, comma 1, lett. b)

    La tutela dei crediti del terzo nelle procedure di accertamento richiede che il cessionario dimostri la buona fede originaria e l'incolpevole affidamento; l'esistenza di provvedimenti di sequestro/confisca sul bene garante impone specifici oneri probatori al cessionario

  • d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario)

    La cessione in blocco di crediti è una modalità di trasferimento disciplinata dall'ordinamento bancario, ma non esime il cessionario dall'obbligo di verificare i requisiti di tutelabilità del credito acquistato

  • codice di procedura penale

    Norma di rito che consente la condanna alle spese processuali nel procedimento di impugnazione; applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018 (Island Refinancing); Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017 (Italfondiario)

    Orientamenti secondo cui la cessione successiva a misure su beni non determina automaticamente mala fede del cessionario, ma impone a quest'ultimo l'onere di provare la buona fede e l'assenza di accordi fraudolenti con il soggetto gravato dalla misura

Massime di principio

  • L'acquisto di crediti "in blocco" non libera il cessionario dall'onere di verificare l'effettiva esistenza e la regolarità dei crediti acquisiti: in sede di accertamento il cessionario deve comunque dimostrare la buona fede originaria e l'incolpevole affidamento.
  • Se il bene oggetto di garanzia è già stato sottoposto a sequestro o confisca prima della cessione, la sola trascrizione della misura non preclude l'ammissione del credito, ma accentua il necessario rigore probatorio a carico del cessionario.
  • La valutazione sull'adeguatezza dell'istruttoria bancaria è eminentemente di fatto: il giudice verifica completezza e congruità degli accertamenti patrimoniali e reddituali; insufficienze istruttorie possono portare all'esclusione del credito.
  • La prova della buona fede e dell'incolpevole affidamento è a carico del cessionario; il richiamo a una modalità negoziale particolare (es. acquisto in blocco) non può sostituire tale prova.
  • In presenza di dubbi circa la regolarità dell'istruttoria o di elementi che configurano operatività anomala della controparte (es. "scatola vuota" usata per riciclaggio), il tribunale può escludere la tutela del credito e condannare il ricorrente alle spese.

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